Ripartizione spese venditore-acquirente in condominio
Vorrei conoscere il criterio esatto di
ripartizione spese bilancio ordinario fra vecchio e nuovo proprietario di u.i.esempio: il nuovo subentra
il 4° mese dell'esercizio.
Grazie Mattei
Le spese tra il vecchio e il nuovo proprietario vanno computate
secondo il criterio giorni/anno con spartiacque la data del rogito. Entrambi sono comunque responsabili in solido per l’anno di esercizio
in corso e per quello precedente (art. 63 disposizioni attuazione codice
civile) .
Quanto al momento in cui sorge l’obbligo al versamento delle spese
(se al momento della loro delibera in assemblea oppure al momento della
richiesta del versamento della rata) la giurisprudenza
è divisa. L’orientamento prevalente della Cassazione è che si tratti di obbligazioni propter rem, che nascono perciò al momento in cui la spesa si sia
resa necessaria, quindi al momento della sua delibera (anche se, in teoria,
potrebbe trattarsi anche di un momento anteriore).
Nel rogito di acquisto possono essere
stati sottoscritti accordi a proposito tra vecchio e nuovo proprietario, che
possono essere recepiti dall’amministratore al momento dei conteggio (purché
gli siano comunicati). Tali accordi però sono efficaci tra le parti che li
hanno sottoscritti e non condizionano in nessun modo l’agire
dell’amministratore e del condominio, che comunque
potranno rifarsi all’articolo 63 disposizioni attuazione codice civile, qualora
uno dei due non pagasse o pagasse solo in parte le spese, chiedendo il saldo
all’altro.
Attenzione: i debiti condominiali si prescrivono in due anni..