per
le rettifiche delle rendite
Le obiezioni alla circolare sono tratte (e
liberamente rielaborate) dall’articolo pubblicato da Franco Guazzone sulla
Guida Normativa del 24 settembre 2002
Dice il Ministero: La decorrenza delle tariffe d’estimo modificate, deve essere
riferita alla data di entrata in vigore del Dm 159/2002. Infatti l’articolo
9 della legge 448/2001, a cui il Dm stesso dà attuazione, è un nuovo provvedimento non collegabile al Dl
16/1993, convertito dalla legge 75/1993, da cui sarebbe stata desunta la sola
procedura per dare attuazione alla riduzione degli estimi.
Si risponde: L’articolo 9, comma 11, della legge 448/2001,
non può considerarsi un nuovo .provvedimento di avvio dell’iter di revisione
degli estimi, in quanto si limita a disporre l‘emanazione di un decreto
ministeriale per la semplice pubblicazione delle tariffe catastali di 268
comuni, la cui rettifica era già avvenuta, prima della sua emanazione, proprio
con le procedure dell’articolo 2, comma 1-bis, della legge
75/1993.
Dice il Ministero: L’articolo 49, comma 13, della legge 449/1997,
che riapriva i termini della legge 75/1993, è
stato abrogato dall‘articolo 22 della legge 146/1998,
benché i ricorsi nel frattempo presentati dai comuni fossero stati accolti
dalle Commissioni censuarie provinciali e centrale, con procedura ritenuta
legittima dal parere 1338/99 del Consiglio di Stato.
Si risponde: La rettifica degli estimi dei predetti comuni, era avvenuta nel
periodo di validità dei termini disposti dall‘articolo 49, comma
13, della legge 449/1997, ritenuti legittimi dal Consiglio di Stato. La sua
abrogazione, operata dall’articolo 22 della legge 146/1998,
diviene di fatto ininfluente, senza provocare una soluzione di continuità con
la legge 75/1993, di cui aveva legittimamente riaperto i termini, rinnovandone
l‘efficacia giuridica.
Dice il Ministero: Le modifiche apportate agli estimi con le procedure previste dalla
legge 75/1993, per essere ritenute valide, dovevano poi essere pubblicate con
apposito decreto legislativo, entrò il 31 dicembre del 1993, come poi ,è
avvenuto col Dlgs 568/1993, che stabiliva, tra l’altro la loro decorrenza dal
1992 per .le imposte dirette e dal 1’ gennaio 1994 per l‘Ici.
Si risponde: Non è corretto che per avere decorrenza dal 1992 o 1994, le
tariffe modificate dovevano essere pubblicate con decreto legislativo entro il
1993, in quanto con i decreti legislativi 131/1994 e 253/1994 sono state
pubblicate le tariffe rettificate di circa 500 comuni, che hanno avuto efficacia
dal 1° gennaio 1994.
Dice il Ministero: Ai fini dell’Ici, le rendite derivate dall‘applicazione delle nuove
tasse, devono essere utilizzate a partire dal 1’ gennaio 2003, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 504/1992.
Si risponde E’
legittimo affermare che le rendite rettificate per i 268 comuni, dovranno
essere utilizzate dal 1°gennaio 2003, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
5, comma 2, del Dlgs 504/1992, per la determinazione della prossima imposta
comunale sugli immobili. Tuttavia ciò non preclude la loro retrodatazione, agli
effetti legali, per eventuali rimborsi a favore dei contribuenti, se dovuti.
Dice
il Ministero: La retrodatazione degli estimi, ai fini Ici,
operata con l’articolo 74, comma 6, della legge 342/2000 è
efficace solo per i rapporti ancora non definiti, mentre è inefficace per
quelli esauriti. Lo riaffermano sia la circolare 179/1999, il Dm 367/1999, il
parere del Consiglio di Stato 229/98 e la Cassazione (sentenze 2786/89, 3242/94
e 4904/99). Perciò le istanze di rimborso dell’Ici relativa al 1993, per i
1.400 comuni che avevano avuto la riduzione degli estimi con Dlgs 568/1993,
vanno respinte.
Si risponde Le
circolari 179/1999, il decreto ministeriale 367/1999, il parere del Consiglio
di Stato 229/98 e le sentenze della Cassazione 3242/94 e 4904/99, in merito al
rimborso Ici per il 1993, sono tutte precedenti all‘approvazione dell’articolo
74, comma 6, della legge 342/2000. Sono perciò applicabili ai rapporti
instaurati antecedentemente, ma non possono riguardare quelli aperti dopo tale
data, allorquando i contribuenti hanno potuto verificare l’esistenza delle
condizioni del diritto al rimborso.
Tali condizioni, derivano dal fatto che l‘articolo
74, comma 6, della legge 342/2000, costituisce interpretazione autentica
dell’articolo 2, comma 1, della legge 75/1993, ritenendo compresa fra “le
imposte dirette” in esso indicate, anche l’Ici, e perciò stabilendo la
retrodatazione delle tariffe alla data originaria di entrata in vigore degli
estimi (1 ‘gennaio 1992) e, ai fini dell’imposta comunale, al 1°gennaio 1993.
Di conseguenza, il diritto al rimborso, sotto il profilo giuridico
ma anche etico, spetta a tutti i contribuenti dei comuni in cui sono stati
modificati gli estimi, che ne facciano richiesta, entro tre anni dall‘entrata
in vigore della legge 342/2000, per i primi 1.400 comuni inseriti nel Dlgs
568/1993, oltre ai successivi del 1994 e, dal 13 agosto 2002, per gli ultimi
(268 comuni) inseriti nel Dm 159/2002.
Dice il Ministero: I termini di prescrizione e decadenza nel vigente sistema
tributario per la restituzione dei tributi indebitamente versati, sono soggetti
alle regole stabilite dalle singole leggi d‘imposta, come autorevolmente
affermato dalla Cassazione a Sezioni unite nella sentenza 3458/96, che secondo
la circolare «nel caso dell’ICI, corrisponde a norma dell’art. 13 del Dlgs
540/92, al termine di tre anni dal giorno del pagamento».
Si risponde il
principio contenuto nella sentenza della Cassazione 3458/96,. secondo cui “la
restituzione dei tributi indebitamente, versati, è soggetta alla decadenza
stabilita dalle singole leggi d‘imposta”, è certamente condivisibile, ma va correttamente
rapportato all‘articolo 13 del Dlgs 504/1992, che recita: «Il contribuente può
richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla sua
restituzione». Stranamente, nella circolare, è omessa la frase che
riportiamo sottolineata.
Dice il Ministero: Con la circolare n. 179/E del 26 agosto 1999
e il decreto interministeriale 24
settembre 1999, n. 367, i comuni interessati erano stati invitati a rigettare
le istanze con le quali i contribuenti chiedevano il rimborso della differenza
tra l'ammontare dell'ICI corrisposta per l'anno 1993 sulla base delle rendite
determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990 e l'importo calcolato sulla
base delle minori rendite stabilite dal D.Lgs. n. 568 del 1993. Detta posizione
si fondava sulla circostanza che, valendo le minori rendite solo a decorrere
dal 1994, le somme versate per l'annualità 1993 non potevano essere considerate
indebitamente corrisposte.
Si
risponde L’articolo 74, comma 6, della
legge 342/2000, verrebbe di fatto abrogato da una circolare e da un decreto
ministeriale emessi in precedenza!, Qualcuno dovrebbe spiegare ai contribuenti,
per quale motivo il legislatore l‘avrebbe formulato, sapendolo inapplicabile.
Riferimenti legislativi
1) Articolo
9, comma 11, della legge 448/2001: Con decreto del ministro dell'Economia e
delle Finanze, da pubblicare nella <Gazzetta Ufficiale>, sono stabilite
le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle
commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale,
ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo
determinatesi. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria provvedono
all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
2) Articolo 2, comma 1-bis, della legge 75/1993: Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale é compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.
3)
Articolo 74, comma 6, della legge 342/2000: Le disposizioni di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che,
ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche
l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
4) L’articolo 49, comma 13,
della legge 449/1997 Entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni che nel corso dell’anno 1993 non hanno presentato ricorso
presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto
ricorso, con riferimento alle tariffe d’estimo e alle rendite delle unità
immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e
all’intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive
modificazioni.
5) Articolo 22 della
legge 146/1998: All'articolo
49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.
6) Articolo 5, comma
2, del Dlgs 504/1992: Per
i fabbricati iscritti in catasto, il valore é costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1
gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e
le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.