Fna-Federamministratori: storico riconoscimento delle nuove
professioni.
Nell’approvazione del decreto legislativo
sulle qualifiche europee delle professioni il Consiglio dei Ministri del
23/10/2007 ha recepito il parere espresso dalla Camera
– relatore On. Pierluigi Mantini - sul riconoscimento
delle associazioni delle professioni non regolamentate in Italia, che sarà
completato con il decreto ministeriale di individuazione.
È un fatto molto positivo,
che fa emergere un secondo pilastro delle professioni, accanto ad ordini e
collegi, riconoscendo profili innovativi di grande rilievo nell’economia della
conoscenza e nel mercato dei servizi.
È una tappa decisiva dell’impegno - da molti
anni attesa dalla FNA-Federamministratori e dal Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) -
per la modernizzazione e la crescita delle professioni
italiane, della loro qualità e della loro competitività.
Ora si potrà procedere con più serenità alla
riforma complessiva delle professioni e degli ordini.
Ricordiamo che il
decreto legislativo ( 9 novembre 2007, n. 206) è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.
261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario
n. 228, ed è disponibile agli iscritti in banca dati.
Le regole del riconoscimento sono nell’articolo 26, che qui riproduciamo:
Art. 26.
Piattaforma comune
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di
elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma
1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti
di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata
dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli
ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate
in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta
di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
2. All'elaborazione di piattaforme comuni,
proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui
all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini,
i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia,
le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.
Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere
espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle
professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta
costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura
privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno
statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro,
la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si
riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività
elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse
o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività
dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica
adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) della tenuta di un elenco
degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente
all'associazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale
con possibilità di sanzioni;
e) della previsione
dell'obbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio
nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei
suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del
richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale
non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo
22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono
individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le
politiche europee e del Ministro competente per materia.
5. Se successivamente
all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui
all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario
di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto
alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6
che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le
iniziative del caso.