Responsabilità solidale per i
debiti
Vorrei sapere cosa prevede la normativa vigente in Italia in merito
alla ripartizione dei debiti condominiali, maturati a seguito del mancato
versamento degli oneri da parte di pochi condomini, su tutta la collettività
condominiale.
grazie
Alessandro di Lauria RM 975
E’ il condominio, o meglio
ogni singolo condomino, che paga. Va infatti premesso
che i debiti si hanno quasi sempre con persone estranee al condominio stesso. Per esempio i fornitori del gasolio o del metano, il portiere,
l'Inps, il Fisco, una ditta edile. Essi concludono
contratti con l'intero condominio, non con i singoli proprietari,. Ed è quindi il condominio a rispondere del debito, salvo poi
rivalersi contro il moroso. La spartizione dei debiti, in proporzione ai
millesimi condominiali, resta un problema interno, che non riguarda i suoi
debitori, che non devono essere costretti a chiedere il denaro a ciascuno degli
abitanti dello stabile.
Ma c'è di più: la responsabilità in condominio è, come si dice,
"solidale". Cioè ciascuno dei proprietari può essere
costretto a pagare quanto dovuto
dall'intero condominio. A sua volta il condomino preso di
mira, una volta saldato il debito, potrà
rivalersi, anche in causa, contro tutti i vicini di casa. Si capisce il perché sia una garanzia avere
come debitore un condominio. E si capisce anche il
perché essere condomino può rivelarsi un rischio infernale. Questo tipo di
logica è messa in discussione dalla riforma del
condominio in via di varo (se verrà varata), ma ora vale ancora.
Il criterio di spartizione cambierà a seconda
della spesa dovuta: per esempio quella della tinteggiatura della
facciata sarà divisa secondo i millesimi di proprietà, e quella della
riparazione delle scale, secondo i millesimi previsti per scale ed ascensore. I
millesimi stessi andranno però ricalcolati, escludendo dal conto il moroso. La
giurisprudenza più recente aggiunge che la decisione di ripianare così i debiti
altrui va presa con una delibera assembleare, che crei
una voce nel rendiconto condominiale dichiaratamente "provvisoria",
in attesa dello sperato recupero del debito. L'obbligo di sostituirsi al moroso
riguarda solo i debiti inesigibili: non è quindi consentito all'amministratore
di pretendere denaro per semplici ritardi nel versamento da parte di qualcuno o
comunque senza aver richiesto un decreto ingiuntivo
per il pagamento.
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione
offre anche un'altra tutela ai condomini creditori: quando la mora è di almeno
sei mesi, e il regolamento condominiale lo prevede, l'amministratore può sospendere
al condomino moroso"l'utilizzazione dei servizi comuni che sono
suscettibili di godimento separato". Nei palazzi tali servizi sono
normalmente il riscaldamento centralizzato, l'acqua e l'ascensore. Escludendo
quest'ultimo (a meno che ciascuno dei condomini abbia una chiave per
utilizzarlo), bisognerebbe che gli impianti siano costruiti e tarati in modo
tale da permettere il distacco forzoso: il che è raro. Si tratta, in buona
sostanza, di una norma scarsamente utilizzata e di difficile applicazione