Nuove
regole europee per la multiproprietà
La
rivoluzione delle regole europee della multiproprietà innescata dalla Direttiva
n. 122 del 14 gennaio 2009 coinvolge direttamente tutti coloro che si servono
di questo consolidato strumento per gestire le proprie vacanze. Anche se il
termine ultimo entro il quale gli Stati membri dovranno recepirla nelle proprie
leggi nazionali è il 23 febbraio 2011, alcuni dei suoi effetti potrebbero scattare
da subito, soprattutto per le liti in corso o future che coinvolgono
lo steso concetto di multiproprietà, esploso in ciascuno degli stati membri in
un bailamme di formule diverse.
La
direttiva 2008/122/CE ha infatti come primo obiettivo
estendere la definizione di multiproprietà ben oltre gli stretti confini
tracciate dalla precedente norma che si va ad abrogare (la 94/47/CE). Non molto
diversamente di prima il contratto è definito come “diritto di godimento su uno
o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”. Vi
rientrano però gli accordi di durata di più di un anno e si afferma che nel
calcolo “si tiene conto di qualunque disposizione … che consenta il rinnovo
tacito o la proroga”. In precedenza, invece, si parlava di durata “almeno
triennale”.
Vengono
compresi nella tipologia della multiproprietà anche tre altri tipi di
contratti.
Il primo
è quello relativo “a un prodotto per vacanze di lungo termine”. Con esso il
consumatore acquista un viaggio o altri servizi, ma nel contempo ottiene sconti o vantaggi relativi a un alloggio. Se il rapporto tra
l’operatore e il consumatore è ripetuto per un periodo che supera l’anno, si
ricade nella multiproprietà. A titolo di esempio, rientrano anche l’acquisto di
ripetuti viaggi su navi da crociera, ma anche i cosiddetti “club vacanze” in
cui chi aderisce paga una cifra consistente per ottenere una password ad un
sito internet, in cui vengono promessi ” sconti” su alloggi per vacanze, voli e
macchine a noleggio.
Viene coperto anche il
“contratto di rivendita”, con il quale un intermediario assiste il consumatore
nell’acquisto o nella rivendita di una multiproprietà o di un prodotto per le
vacanze di lungo termine. Vale la pena ricordare che anche nel nostro Paese
sono sorte negli ultimi anni società che offrono la “rottamazione” della
vecchia multiproprietà, talora con accattivanti spot televisivi e
magari in cambio dell’offerta di “punti vacanza” da spendere in altri luoghi. Alcune
di queste formule sono ben poco trasparenti, e comportano ulteriori esborsi
senza liberare realmente il cittadino dai vincoli del vecchio contratto.
Infine è
compreso anche. il “contratto di scambio”, con il
quale una società terza assicura dietro pagamento lo scambio tra multiproprietari
dei periodi di permanenza nelle rispettive strutture. Si tratta di un
meccanismo che vede in campo due società leader,
Rafforzati
poi i paletti del diritto di recesso. Com’è noto i contratti di multiproprietà
vengono quasi sempre venduti “a distanza”, senza che l’acquirente abbia
visitato l’immobile oggetto dell’acquisto, e talora con ben orchestrate
campagne promozionali che offrono in “regalo” viaggi, crociere, soggiorni,
presentate come offerte uniche e irripetibili. La vecchia direttiva concedeva
già il diritto di ripensamento entro dieci giorni dalla firma anche solo di un
preliminare: nel corso di
questo periodo non potevano essere chiesti acconti al
consumatore. La nuova norma alza il tetto a 14 giorni, con l’aggiunta di un
ulteriore anno (e non più di 3 mesi), se al consumatore non viene consegnato il
modulo di recesso compilato. Vengono vietati non solo gli acconti m anche le
caparre sotto forma di depositi bancari. Inoltre il recesso diviene in ogni
caso gratuito e non occorre più rimborsare le spese sostenute per la
stipulazione del contratto.
Norme
ancor più vigorose coinvolgono i cosiddetti “contratti per le vacanze di lungo
termine”. Non è possibile concluderli con il pagamento di una cifra a forfait,
ma solo con versamenti ripartiti in rate annuali di pari
valore. Il consumatore ha diritto di recesso senza penali con preavviso
all’operatore entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di
pagamento per ciascuna rata, che deve pervenire almeno due settimane prima
della scadenza.