Le norme base vigenti
Tutti uniti per il regolamento
Disposizioni
per contratto o votate a maggioranza
Quando
in un edificio i condomini sono più di dieci deve essere approvato un
regolamento condominiale: niente però vieta di redigerne uno anche se i
proprietari sono in minor numero.
I regolamenti
sono di due tipi: contrattuale e assembleare. Il
primo, perché sia valido, deve essere approvato per iscritto da tutti i
proprietari dell’edificio. Il secondo invece può essere varato e modificato anche
in assemblea, con il voto della maggioranza degli intervenuti che possieda la maggioranza dei millesimi.
Regolamento
contrattuale. Com’è ovvio, il regolamento ratificato da tutti
conta di più: è equivalente a un contratto
multilaterale (tra più persone): fra le parti che lo hanno sottoscritto
acquista valore di legge. Come ogni contratto non può essere modificato se non
con il consenso di tutte le parti contraenti o dei loro aventi causa, cioè dai condomini che hanno acquistato dopo il primo
acquirente, approvando a loro volta il regolamento nel rogito. Quasi sempre il regolamento contrattuale è predisposto dal
costruttore dell’edificio e fatto accettare nel primo rogito di vendita agli
acquirenti degli appartamenti. Sarebbe in effetti
difficile metter d’accordo tutti su un unico testo.
Purtroppo però tale
regolamento si trasforma in una norma rigida e immodificabile nel tempo, anche
quando il buon senso imporrebbe di adattarlo a nuove necessità o di correggere
evidenti storture. Fanno eccezione le norme che, pur essendo contenute nel
regolamento contrattuale, sono tipiche di quello assembleare
(vedi più sotto), che sono modificabili a maggioranza.
La proposta di legge di
riforma del condominio non affronta, se non di striscio, questo nodo: questa è
una delle sue principali carenze. La Cassazione, con
la solennità delle Sezioni Unite, ci ha provato, cercando di rendere inefficaci
le disposizioni più illogiche: ma la decisione è stata smentita da tutte le
sentenze successive.
Scopi.
I principali compiti di un regolamento contrattuale
sono quattro. Primo, definire con precisione quali sono le
parti e gli impianti comuni. Secondo, tracciare eventuali limiti al
diritto di proprietà: per esempio vietare le auto in cortile o l’utilizzo di appartamenti a studio medico o comunque ad attività con
grande afflusso di pubblico. Terzo, stabilire i millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare. Quarto, determinare i cosiddetti
“millesimi d’uso”, cioè ripartizioni particolari delle
spese che riguardano particolari parti comuni (per esempio i garage) o
particolari impianti (ascensore, riscaldamento, acqua, piscina e così via) o
certi servizi (rotazione dei sacchi dell’immondizia). I millesimi d’uso possono
essere spartiti anche in eccezione alle regole previste dal codice civile.
Regolamenti
contrattuali parzialmente validi. Un regolamento, anche
se contrattuale, non può entrare in conflitto con la Costituzione, con leggi
imperative o con norme, anche locali, che lo contraddicano.
Per esempio non può vietare l’acquisto di un appartamento a
extracomunitari. Ma neanche dettare un certo colore per le
tende sui balconi, se un regolamento comunale ne stabilisce un altro.
Altre regole
inderogabili sono contenute nel codice civile e nella sue
disposizioni di attuazione, nella parte dedicata alla comunione e al
condominio. Per esempio è impossibile che un condomino, quando rinuncia al
diritto di comproprietà di un bene comune (per esempio la caldaia
centralizzata), si sottragga alle spese necessarie per
la sua conservazione. Non si possono poi dividere la parti comuni né approvare
opere innovative che rechino grave pregiudizio anche a
uno solo degli abitanti dello stabile. Vietato rinunciare alla nomina
dell’amministratore (se i condomini sono più di quattro) o togliergli la
rappresentanza in giudizio. Proibito mutare le norme di
costituzione dell’assemblea, delle votazioni e delle impugnazioni delle delibere.
Nessuna eccezione è concessa nemmeno a quelle previste per la revisione dei millesimi di proprietà.
Le disposizioni di
questo genere contenute nel testo del regolamento sono invalide. Restano comunque pienamente efficaci tutte le altre.
Regolamento
assembleare. Viceversa il
regolamento adottato in assemblea non ha alcuno dei poteri prima elencati. In
una delibera a maggioranza non si può infatti dettare
regole in eccezione a quelle previste dal codice civile né, tantomeno,
in eccezione a norme con valore “contrattuale” contenute nel regolamento
approvato da tutti.
Non per questo il
regolamento assembleare è inutile. Può, per esempio,
definire norme di dettaglio, che non entrano in
contraddizione con le regole del codice.
Per esempio, può
definire il numero di deleghe di cui può essere portatore ciascun condomino,
vietare all’amministratore di essere delegato, imporgli di inviare ogni due
mesi copia dei rendiconti del conto corrente condominiale a
un consigliere. Può dettare gli orari in cui è consentito in cortile il gioco
dei bambini o la battitura dei tappeti dai balconi. Può istituire il consiglio
di condominio, definirne (nel rispetto della legge) i poteri, stabilire il
numero di consiglieri e i loro requisiti per ottenere l’incarico. Può
determinare dove possano essere installate antenne
televisive e satellitari (per esempio sul tetto e non sui balconi). Può sopratutto,
approvare spartizioni di spese non previste dal regolamento contrattuale, pur
senza derogare dai principi del codice: per fare un
esempio, può determinare che le spese per l’immondizia gravino maggiormente su
coloro che ne produco in più (le famiglie più numerose o un esercente di un
negozio di frutta e verdura).
La ripartizione dei costi di manutenzione
Fatte
salve diverse indicazioni del regolamento contrattuale, queste le ripartizioni
più accreditate dalla giurisprudenza
Tipo di parte comune e
opere necessarie |
Chi paga* |
Tipo di ripartizione |
|
(salvo diverse prescrizioni del regolante contrattuale) |
|
Muri maestri:
manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, intonaco esterno, coperture
esterne, colonne, archi |
Condominio |
millesimi proprietà |
Muri maestri: intonaco
interno all’appartamento |
Proprietario singolo |
al 100% |
Muri interni di
divisione tra appartamenti |
I due proprietari a cui servono |
al 50% |
Facciate: intonaci e
copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni (in continuazione tra
balconi) |
Condominio |
millesimi proprietà |
Finestre e persiane : riparazione, imbiancatura, verniciatura ** |
Proprietario singolo |
al 100% |
Tetti spioventi:
ristrutturazione, riparazioni |
Condominio |
millesimi proprietà |
Collocamento antenne
centralizzate |
Condominio |
millesimi proprietà |
Sottotetti comuni,
stenditoi: opere |
Condominio |
millesimi proprietà |
Balconi sporgenti:
manutenzione ordinaria struttura, pavimentazione,
parapetti e ringhiere** |
Proprietario singolo |
al 100% |
Balconate e ballatoi a
cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione |
Condomini serviti
dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque
in uso |
in millesimi riparametrati |
Balconate e ballatoi a
cielo aperto: manutenzione e consolidamento ringhiere e parapetti** |
Condominio |
millesimi proprietà |
Balconi a castello
(incassati nel perimetro dell’edificio): manutenzione straordinaria struttura** |
Trave portante
interna: Condominio |
millesimi proprietà |
|
Pavimento: proprietari
del balcone |
al 100% |
Balconi a castello:
manutenzione parapetti ** |
Proprietari singoli |
al 100% |
Lastrici solari non accessibili o accessibili da tutti, manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio |
millesimi proprietà |
Lastrici solari ad uso esclusivo di un
condomino: manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali danni al
proprietario dell’appartamento di sotto per infiltrazioni d’acqua |
1/3 proprietario singolo, 2/3
Condominio |
millesimi proprietà |
Terrazze a livello |
1/3 proprietario
singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza, |
millesimi di proprietà riparametrati |
Parapetti dei lastrici
o delle terrazze: manutenzione |
Proprietario singolo |
al 100% |
Eventuali ornamenti
della facciata |
Condominio |
millesimi proprietà |
Scale, pianerottoli,
finestre sulle scale: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condomini serviti
dalla scala |
il 50% in ragione dei millesimi di
proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun
piano da suolo |
Scale: manutenzione
ordinaria e straordinaria muri interni |
Condominio |
millesimi proprietà |
Portoni, passi carrai, anditi, vestiboli,
portici manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio (per i
vestiboli e i portici sottoposti a servitù di pubblico passaggio possono
esserci convenzioni con il Comune) |
millesimi proprietà |
Cortili ad uso
condominiale, cavedi, chiostrine,
pozzi luce: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio (esclusi,
se non sono condomini, chi godono di un’eventuale
servitù di passaggio) |
millesimi proprietà |
Cortili in uso o proprietà a singoli proprietari: manutenzione
ordinaria e straordinaria |
Condomini serviti |
millesimi proprietà |
Cortile che copre garage o box condominiali. Manutenzione straordinaria |
Condominio 1/3,
proprietari dei box 2/3 |
millesimi proprietà |
Lastrico di copertura
a fila di box: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Singoli proprietari,
per la parte a copertura del loro box |
al 100% |
Lastrico piantumato di copertura a fila
di box, manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio
manutenzione verde. Condominio 1/3,
proprietari dei box 2/3 man straordinaria. lastrico |
millesimi proprietà |
Gronde e pluviali:
pulizia, riparazione e sostituzione |
Condominio (nei
supercondomini, proprietari del singolo edificio) |
millesimi proprietà |
Locali portineria, guardiole:
manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio |
millesimi proprietà |
Giardini condominiali: manutenzione ordinaria e
straordinaria |
Condominio (anche i negozianti che danno sulla
strada) |
millesimi proprietà |
Garage condominiali: manutenzione ordinaria e
straordinaria |
Condomini che se ne servono |
millesimi proprietà |
*
La dizione “Condominio”
(sulla colonna “chi paga”) non fa riferimento necessariamente a tutti i
condomini
se si è in presenza di più edifici o più scale.
**
Quando le finestre, i parapetti e le ringhiere hanno una notevole funzione
decorativa e ornamentale, con stucchi ,
opere in ferro battuto e statue, la loro manutenzione compete a
tutto il condominio, in proporzione ai millesimi di proprietà,
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Condominio: la ripartizione delle spese.
In linea di massima le
parti comuni condominiali appartengono a tutti e tutti debbono
pagare. In pratica capita che alcune di esse possano
materialmente essere di utilità solo ad alcuni. Pensiamo per esempio a un palazzo diviso in più scale: è evidente che le scale
stesse e gli ascensori che le servono saranno utilizzate solo ed esclusivamente
da coloro che per loro tramite raggiungono i loro appartamenti. Lo stesso
discorso si può ampliare a antenne centralizzate,
condutture, tetti, posti auto posseduti da una sola parte dei condomini e via
elencando.
Il codice civile
affronta situazioni così diverse nel secondo e terzo comma
dell’articolo 1123. Il secondo recita “Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione all’uso che ciascuno può farne”.
Sulle fondamenta
gettate da questo striminzito comma si sono elevate due diverse cattedrali di interpretazioni giuridiche, una dedicata al cosiddetto
“condominio parziale” e l’altra al cosiddetto “supercondominio”. Cosa si celi sotto queste due definizioni è presto detto: il
condominio parziale si forma quando il palazzo è unico, ma l’utilizzo di certe
strutture e soprattutto di certi impianti è dedicato a soddisfare i bisogni di
solo una parte dei condomini. Il supercondominio prende realtà quando invece
gli edifici sono tanti, con tetti e impianti autonomi (al
limite può trattarsi anche di singole villette), ma hanno in comune, per
esempio, un garage, un giardino, una portineria o una caldaia che serve più
stabili.
Sia
nel condominio parziale che nel supercondominio vale in genere una regola:
decide e paga solo chi si serve della singola parte comune.
Quindi possono esistere sia assemblee in cui decide tutto
il condominio (o il supercondominio), sia assemblee in cui deliberano solo i
diretti interessati, per esempio sulla manutenzione e sulla sostituzione di un
tetto o di una tubatura. I millesimi di proprietà debbono
perciò essere riparametrati per tener conto di questa
eventualità.
Naturalmente un
regolamento supercondominiale può creare dei limiti alla piena libertà delle
scelte: in occasione della rifacitura degli intonaci,
per esempio, potrebbe imporre che si utilizzi un determinato colore e un
determinato materiale per tanti edifici distaccati (a
evitare che uno sia intonacato verde, l’altro giallo e il terzo ricoperto da
piastrelle rosse).
La riforma prevista del
condominio non risolve, purtroppo, molti dei nodi posti da mancanza di norme
sul supercondominio. Per esempio il contrasto tra le norme
del Codice civile sulla servitù e quelle sul condominio che impedisce di
chiarire la suddivisione delle spese di manutenzione delle strade di cui alcuni
non hanno la proprietà, ma solo il diritto di passaggio. Oppure quello dei rapporti tra gli amministratori dei singoli
palazzi e quello del supercondominio stesso.
L’amministratore: ampi margini di autonomia
Anche l’amministratore può stabilire delle
regole (articoli 1130-1133 del codice civile). Egli infatti
può emanare disposizioni che tutti gli abitanti di un immobile sono tenuti a rispettare,
per il miglior uso delle cose comuni.
I
regolamenti condominiali, infatti, non disciplinano tutta la vita comune. Anzi,
bisogna guardarsi da quelli che pretendono di regolare tutte le minuzie,
costringendo i condomini a vivere in un lager. L’amministratore può colmare i
vuoti sostituendoli con quel minimo d’ordine e di buon senso.
L’autonomia dell’amministratore non è solo un diritto, è anche
un dovere: egli è costretto a intervenire quando, per esempio per usura o situazioni
atmosferiche c’è un immediato pericolo non solo di crolli che possano attentare
all’incolumità delle persone, ma anche di eventi che possano danneggiare o
rendere inutilizzabili le parti comuni: casi esemplari sono la tegola del tetto
spostata dal vento, la conduttura dell’acqua con infiltrazioni o la serratura
d’ingresso inceppata. Ha poi una serie di obblighi
dettati dalla legge o da contratti, quali ad esempio la compilazione
dell’elenco fornitori all’Anagrafe tributaria o la gestione dei rapporti con la
compagnia di assicurazione per risarcimenti, per i quali non deve certo
chiedere il permesso all’assemblea.
Costruttore. per le clausole abusive scatta la nullità
La maggioranza
dei regolamenti condominiali sono imposti dal
costruttore degli edifici agli acquirenti. Essi possono contenere delle norme
che privilegiano in modo smaccato il costruttore
stesso. Per esempio l’esonero dalle spese condominiali sino a
quando egli non abbia venduto tutte le unità comprese nel fabbricato. O
il pagamento di una quota ridotta, se resta proprietario
di qualche unità. Oppure clausole che impongano limitazioni rispetto ai vizi e
difetti delle proprietà esclusive; l'obbligo al compratore di
accettazione preventiva del regolamento condominiale senza averlo letto
o infine il mandato al costruttore di redigere il regolamento condominiale con
facoltà di definire in seguito le parti, impianti e servizi comuni.
Tali clausole
possono essere impugnate in base gli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies, introdotti a tutela del consumatore dalla legge n.
52 del 1996. Infatti il venditore-costruttore è da
considerarsi"professionista" ai sensi di tali articoli, che
avvalendosi della sua maggiore esperienza in materia e della sua forza
contrattuale, impone al compratore consumatore patti che sono da ritenersi come
“vessatori”, e quindi nulli (come se non fossero mai stati scritti).
L’impugnazione
può essere proposta anche da un solo condomino, nonché
dalle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale e dalle
Camere di commercio.
Sanzioni inefficaci per
chi infrange le regole
Cosa
rischia chi infrange il regolamento condominiale? 100 lire, ovverosia 5
centesimi di euro. L’ammontare della multa massima è stabilita dall’articolo 70 delle disposizioni di attuazione
del Codice Civile. Certo 100 lire erano una bella sommetta quando, nel 1942, fu
approvato il Codice, ma oggi corrispondono a una
monetina che qualcuno non si sforza nemmeno di raccattare, se gli cade di
tasca. Si tratta, occorre dirlo, di una norma
derogabile. Cioè, un regolamento contrattuale o una
decisione presa all’unanimità può incrementare questa ridicola cifra. Altrimenti,
nulla da fare: non basta una decisione in assemblea. lo
ha ribadito tra l’altro anche la Cassazione (sentenza n. 948 del 26 gennaio 1995).
Il disegno di
riforma del condominio aveva inglobato un altro progetto di legge che prevede
l’incremento automatico di questo tetto a 50 euro, e il suo aggiornamento annuale
all’indice Istat. Inoltre la sanzione potrebbe essere
aumentata fino al triplo in caso di infrazione
ripetuta, nonostante i richiami, con un massimo di 500 euro all’anno. Per
superare i 250 euro in dodici mesi, occorrerà però l’accordo della maggioranza
dei condomini che possiedano 2/3 del valore
dell’edificio.
A pagare dovrà
essere anche l’eventuale inquilino, responsabile “in solido” con chi ha locato
l’immobile
Trascrizione
del regolamento: così la validità rispetto a terzi
Il regolamento
contrattuale che è richiamato e inserito nei rogiti andrebbe trascritto per
avere validità anche rispetto a terzi, diversi dai condomini o che divengono
condomini in seguito a un successivo acquisto. Tuttavia, di per sé, non è trascrivibile, perché non è elencato tra
gli atti che lo sono, precisati nell'articolo 2643 e seguenti del Codice civile.
Si tratta di atti che, in sostanza, riguardano la
costituzione, la modifica e il trasferimento di diritti
cosiddetti"reali".
Il regolamento
può in effetti contemplare limitazioni all'uso della
proprietà esclusiva di ciascuno, o a quella collettiva, teoricamente
trascrivibili. Quindi, per essere in qualche modo trascritto, deve essere
un"allegato" ai rogiti originali con cui il costruttore vende ai
futuri condomini i loro appartamenti, o comunque ad
altri atti di per sé trascrivibili (per esempio una convenzione contrattuale
tra condomini).
Qualora
l’assemblea modificasse un regolamento trascritto, La
modifica deve essere per forza scritta (Cassazione, sentenza n. 943/99). I
punti modificati devono essere anch’essi trascritti nei registri immobiliari.
Per fare questa trascrizione occorre che le firme dei sottoscrittori vengano autenticate. Ne consegue, in pratica, che
all’assemblea deve essere presente un notaio o, in alternativa,
tutti i condomini, nessuno escluso, debbono recarsi da lui per sottoscrivere la
modifica.
Decoro architettonico: il
mancato rispetto porta dal giudice
Il rifacimento dell’intonacatura della
facciata, o il consolidamento delle sue coperture (piastrelle, lastre di marmo,
fregi ornamentali) è un’opera che ogni vent’anni un
condominio deve affrontare.
La facciata non
è un muro portante qualsiasi: quella sul lato strada in particolare ha anche
una funzione ornamentale e dà un importante contributo all’armonia
dell’edificio. E’ ciò che, in gergo legale, viene
definito come “decoro architettonico”. Quando il
decoro è leso, perfino un solo condomino può ricorrere al giudice, anche contro
il parere di tutti gli altri. Ciò porta a una
contraddizione: è considerato un uso lecito delle parti comuni aprire porte e
finestre nei muri condominiali, anche senza il permesso del condominio. Non
esiste invece la stessa possibilità in facciata, se l’apertura è fuori squadra
o di dimensioni diverse dalle altre.
La manutenzione
della facciata lungo i muri maestri è a carico del condominio. Se però le opere vanno eseguite sulle finestre e sui balconi
(riparazioni, imbiancatura, verniciatura), allora sono normalmente a carico dei
singoli condomini proprietari della finestra o del balcone. Essi non potranno
portare varianti di forma né di colori. La manutenzione di eventuali
fregi architettonici, che percorrono il muro per ricoprire anche i balconi o
riquadrare le finestre, torna però a essere a carico del condominio.
Tetti spioventi:
manutenzione in base ai millesimi
I
costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tetto a spiovente
competono di regola a tutti, secondo i millesimi di proprietà. Fanno eccezione
i supercondomini costituiti da edifici autonomi, in cui ciascuno provvede per
sé.
Altra eccezioni gli edifici a sagoma
scomposta, con tetti e terrazzi ad altezze diverse che coprono ciascuno solo
una parte degli abitanti: in tal caso (salvo eccezioni del regolamento
contrattuale) pagano solo coloro che rientrano nella colonna a cui il singolo
tetto fa da copertura.
Può
accadere però che i condomini di un fabbricato provvedano, in una certa misura,
al pagamento del tetto di un altro. Stesso discorso per il
singolo proprietario di un box in cortile, che non abita nell’edificio. Succede,
per esempio, quando per accedere alle proprie
proprietà debbono attraversare l'androne e il corridoio di un edificio diverso.
Oppure quando quell’edificio ospita
la portineria e magari anche la casa del portiere, che serve tutto il complesso.
In tal caso bisognerebbe riparametrare i millesimi,
tenendo conto di quanta parte della superficie del
tetto copre androne, corridoio e portineria. E, su
questa parte, far pagare anche gli altri.
Lastrico solare: l’uso
esclusivo cambia i conti
Per lastrico
solare si intende un tetto a superficie piana. Se esso non è accessibile, la ripartizione delle spese per
la sua manutenzione è a carico di tutto il condominio, con le stesse regole del
tetto spiovente. Spesso però il lastrico è attribuito in proprietà o in uso
esclusivo di un condomino, che lo utilizza come terrazzo. Allora le sue spese
di manutenzione straordinaria o ricostruzione vanno ripartite per un terzo a
carico del proprietario o di chi lo usa e i rimanenti due terzi a carico di
tutto il condominio, proprietario escluso. Viceversa la manutenzione ordinaria
resta a carico di chi se ne serve.
Ciò ha creato in passato dubbi tra i giudici. Per esempio: in mancanza di
corretta manutenzione ordinaria, chi paga i danni all'appartamento di sotto
causati da infiltrazioni? La Cassazione, in Sezioni riunite, ha tagliato la
testa al toro: anche in questo caso la ripartizione dei danni non cambia (un
terzo al proprietario e il resto agli altri). Infatti
è responsabilità dell’intero condominio controllare se il lastrico solare è in
buona efficienza e perfino di accertarsi se la piccola manutenzione sia
eseguita (sentenza n. 3672 del 1997).
Solo se il
proprietario impedisce di entrare in casa sua per verificare se il lastrico
solare è in buone condizioni, può essere considerato colpevole dei danni
causati da infiltrazioni.
Cortile: il sorteggio del
posto-auto
La
destinazione d’uso di un cortile è data innanzitutto dal regolamento di
condominio, ma può derivare anche dalla conformazione dei luoghi o dalla
destinazione originariamente data a questi spazi. Per mutarla o per aggiungerne
altre, occorrono caso per caso delle maggioranze qualificate in assemblea e
talvolta perfino l’unanimità.
Vi è un diritto
di parcheggio delle auto in cortile? In linea di principio, la sosta è concessa
solo qualora sia prevista dal regolamento condominiale, perché lo scopo del
cortile è solo dare luce, aria ed accesso all’edificio condominiale. In ogni
caso, se non esistono spazi sufficienti, si dovrà fare a turno, secondo regole
approvate in assemblea o, meglio, nel regolamento stesso.
Purtroppo il
cosiddetto “uso turnario” difficilmente funziona,
perché non è raro che qualcuno si dimentichi di spostare l’auto, causando così
continui litigi. Se c’è accordo comune, è meglio
procedere a sorteggio del posto d’auto, facendo versare ai vincitori una somma
a titolo di corrispettivo. Infine è anche possibile che esista un diritto al
posto auto (per esempio una servitù) a favore solo di uno o più condomini. Va
aggiunto che, nei nuovi palazzi, la destinazione del cortile a posti auto può
essere imposta dalle leggi urbanistiche.
Portineria:
quando il servizio si può abolire
La soppressione
della portineria, se non previsto dal regolamento condominiale contrattuale, e
se sostituita da un impianto di citofono, non necessita
di maggioranze particolari. Pertanto l’assemblea può decidere in merito con
maggioranza semplice (quella degli intervenuti e un terzo dei millesimi in
seconda convocazione). Stesso discorso per la sua istituzione.
Se
invece il servizio è previsto dal regolamento, la giurisprudenza (Cassazione 29/3/95 n. 3708) ha ritenuto sufficiente, in
prima e seconda convocazione, la maggioranza stabilita dall'articolo 1136,
secondo comma, (gli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore
dell'edificio). Si tratterebbe infatti di una modifica
di norme regolamentari per il miglior uso delle cose comuni. In passato,
invece, si richiedeva la maggioranza tipica delle innovazioni (maggioranza dei
condomini più due terzi dei millesimi), basandosi sul fatto che tale delibera costituirebbe un atto di straordinaria amministrazione o
un'innovazione.
L'affitto dei locali dell'ex portineria va considerata un'innovazione
diretta al miglior uso della cosa comune(art. 1120 del codice). Quindi occorre la maggioranza dei condomini più due terzi
dei millesimi. Viceversa la vendita dei locali a altri
esige l'unanimità.
Il verde comune è pagato
da tutti
Le spese di
manutenzione dei giardini comuni vanno ripartite tra tutti i condomini in base
alle quote di proprietà, perché riguardano la valorizzazione
estetica di tutto il condominio. Proprio per questo vi partecipano, salvo
eccezioni del regolamento, anche i proprietari dei negozi con accesso solo da
strada .
L’abbellimento,
la potatura, la piantagione di nuovi alberi non è innovazione gravosa e
voluttuaria: non è quindi possibile che il singolo possa sottrarsi. Le
innovazioni, infatti, devono prevedere importanti modifiche nello scopo a cui è
adibito un elemento della casa. Il giardino, invece, per la sua stessa natura,
ha bisogno di cure continue e di opere per essere
mantenuto decoroso Attenzione: la Cassazione (sentenza n. 3666/1994 ) ha
affermato che tutti i condomini sono tenuti a contribuire anche alle spese di
potatura degli alberi che sorgono su un giardino di proprietà esclusiva di un
solo condomino, "allorché si tratti di piante funzionali al decoro
dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative
esigenze di cura del decoro stesso”.
In altre parole
le condizioni poste sono due: che tali alberi abbelliscano il condominio e che
sia funzionale esclusivamente al decoro dell’edificio.
Non sempre ciò avviene, se è quella adatta a
garantire, per esempio, la nascita di frutti.