REGIONE LAZIO
(testo approvato dal Consiglio regionale e non
ancora pubblicato)
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili riveste nell’amministrazione e gestione degli immobili, detta con la presente legge disposizioni a garanzia della professionalità della relativa attività nonché dei diritti e degli interessi dei proprietari di immobili e dei loro inquilini.
ART.2
(Registro)
1. E' istituito, presso l' assessorato regionale competente in
materia di attività produttive, il registro regionale degli amministratori di
condominio e .di immobili, di seguito denominato registro.
2. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al registro, purché in
possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con il regolamento di cui all'
articolo 5:
a) i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale
rilasciato dalla Regione;
b) i soggetti iscritti ad albi professionali affini.
3. Il registro è ripartito in sezioni corrispondenti agli ambiti
territoriali delle province.
4. Nella domanda d'iscrizione al registro deve essere indicata, da
parte del richiedente, la località di prevalente svolgimento dell’attività
professionale.
5. All'iscrizione al registro provvede, secondo le modalità
previste dal regolamento di cui all’articolo 5, un'apposita struttura istituita
ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture
della Giunta regionale.
6. La struttura di cui al comma 5 provvede altresì alla tenuta del
registro, alla revisione e all’aggiornamento periodico in relazione al
permanere dei requisiti professionali previsti al comma 2, nonché alla
cancellazione dal registro dei nominativi dei soggetti che ne avanzino
richiesta, che perdano i requisiti soggettivi o che violino le norme
comportamentali e professionali di cui al regolamento previsto all’articolo 5.
7. La mancata iscrizione al registro non preclude l'esercizio
dell'attività di amministratore di condominio e di immobili.
8. La scelta di amministratori di condominio e di immobili iscritti
al registro costituisce titolo preferenziale per l' accesso a contributi
regionali per interventi edilizi.
Art. 3
(Pubblicazione del registro)
1. L’assessorato regionale competente in materia di attività produttive
provvede alla pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione
degli elenchi di cui all’articolo 2 ed alla loro trasmissione ai comuni
territorialmente interessati, i quali adottano le forme di pubblicità che
ritengono più idonee per la loro massima diffusione.
Art. 4
(Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale)
1.Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove o
organizza:
a)
Corsi di
formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a);
b)
Corsi di
aggiornamento professionale per i soggetti già iscritti al registro.
Art.5
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio regolamento;
a) i requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione al registro;
b) le modalità per l’iscrizione al registro e la sua tenuta;
c) l’individuazione degli albi professionali considerati affini ai
fini dell'iscrizione al registro; ,
d) le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è
subordinata la permanenza dell'iscrizione al registro.
Art. 6
(Disposizione transitoria)
1. Possono iscriversi al registro, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti in possesso
di partita Iva che abbiano esercitato continuativamente, per almeno due anni,
la professione di amministratore di condominio o di immobile alla data di
entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso dei requisiti
oggettivi di cui al’articolo 5, comma 1, lettera a) e partecipino ai corsi
gratuiti di aggiornamento professionale di cui all’articolo 4 , comma 1, alla
lettera b).