Valutazione di impatto ambientale e fonti rinnovabili
Quando
occorre la Valutazione di impatto ambientale per le
fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente
con quelle regionali.
Il
Codice dell’ambiente (Dlgs n. 152/2006) detta gli obblighi di Via, pur nel
rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti
un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già
vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4/2008 ha introdotto
modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009,.
In
particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste
per essere esentati dalla Via e soprattutto, “ criteri o condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.
Ci
si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti
il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano
essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in
contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni
dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti
al suo varo. Facciamo un esempio: la legge n. 7/2004 nelle Marche non
assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica
ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai
pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla
sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o
parzialmente su edifici o su elementi di arredo
urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino
a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri. Per i progetti ricadenti, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette,
le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.. D’altronde anche la Val
d’Aosta, con la legge n. 14/199 assoggetta a Via ordinaria gli impianti
geotermici, eolici e solari per la produzione di energia oltre i 3 Mw e a procedura abbreviata quelli da 1 a 3 Mw. Nelle aree protette le soglie sono ridotte del 20%. La
procedura semplificata consiste in una semplice relazione tecnica da parte del
progettista. Insomma, inclusioni ed esclusioni dalla Via
potrebbero essere ancora valide, anche se decise in epoche antecedenti al varo
del Codice.
La
Puglia, viceversa, ha agito
in questi ultimi tempi. Ha infatti escluso da Via, con
modifiche alla legge n. 11/2001, gli impianti eolici con
potenza fino a 1 Mw nonché quelli fotovoltaici fino a
10 Mw. La Basilicata ha creato anch’essa esenzioni
per l’eolico fino a 100 kw (50 kw
in aree protette) e per il fotovoltaico integrato e parzialmente integrato, ma
con un area inferiore a 2 mila mq, limite non previsto
dal Dm 19/2/2007 (con la legge 9/2007 di modifica alla l. 47/1998). La Toscana
ha invece sostanzialmente riconfermato le norme nazionali.
L’indagine
sulle norme locali è complicata dal fatto che alcune regioni (per ora, Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) hanno demandato alle province,
in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di Via: un trend
destinato a crescere anche in futuro e a rendere arduo il tentativo di avere un
quadro completo delle regole vigenti. Inoltre, in
attesa della riforma delle leggi sulla Via, molti enti locali hanno dettato
norme transitorie o particolari, tramite semplici provvedimenti di Giunta e
Consiglio.
L’impatto della Via
sul fotovoltaico è, attualmente, abbastanza ridotto in
termini percentuali. Le norme nazionali infatti, escludono
gli impianti integrati e semi-integrati (cioè quelli sopra i tetti), oltre a
quelli fino a 20 kw. Coinvolti quindi sono solo i
grandi impianti a terra. Per realizzarli, occorrerà quindi sopportare i costi
della procedura di screening per sapere se la Via è necessaria e, in qualche
caso, anche quelli della Via vera e propria. Ad essi si
aggiungono i costi dell’Ici (l’imposta comunale sugli immobili), che secondo
recenti interpretazione delle agenzie delle Entrate e del Territorio, potrebbe
essere richiesta dai Comuni ai proprietari degli impianti a terra. C’è quindi
il rischio di frenare lo sviluppo del fotovoltaico non integrato di grandissime
dimensioni e d potenza, che secondo molti è il vero business futuro e per i quali pendono molte richieste di autorizzazione al Gse (gestore dei servizi elettrici). Per gli impianti
eolici, infine, lo screening o la Via sono sempre un grosso ostacolo da
affrontare, dato il loro forte impatto visivo sul
territorio. Molto dipende dalla rigidità o dal lassismo delle norme locali. Non
a caso sono state soprattutto le regioni del Sud le più solerti a legiferare in
materia, perché più coinvolte dallo sviluppo del settore.
Il mosaico delle autorizzazioni
La valutazione di impatto ambientale è solo uno dei tasselli necessari
per comporre il quadro delle autorizzazioni per le fonti rinnovabili. Il suo
iter viaggi infatti “in parallelo” con tre tipi di
procedure: l’Autorizzazione unica, la Denuncia di inizio di attività (Dia) e la
semplice comunicazione al Comune, senza bisogno di particolari assensi.
L’Autorizzazione
unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, comprende in genere
al suo “interno” anche la Via. La legge Finanziaria 2008 ha però semplificato
le procedure, concedendo che per gli impianti di potenza medio-bassa
possa bastare una semplice Denuncia di inizio attività.
Si tratta di quelli eolici fino a 60 kw, dei
fotovoltaici fino a 20 kw, degli idraulici fino a 100
kw, di quelli a biomasse fino a 200 kw e di quelli a biogas fino a 250 kw.
In caso di Dia, la Valutazione di impatto può essere o
non essere necessaria, ed ha un iter del tutto autonomo.
Le regioni si stanno
via via inserendo nel processo normativo, dettando a
loro volta regole proprie e, spesso, consentendo la realizzazione di impianti di piccola taglia con un minimo di burocrazia Per
esempio la legge Liguria n. 45 del 24/12/2008
afferma che non sono soggette a titolo abilitativo, ma a semplice comunicazione
di avvio dell’attività da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, l’installazione
di pannelli fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq o quella di
pannelli di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione
e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a
quella della copertura. In Calabria (Legge n. 42/2008), non necessitano
di nessuna Dia e neanche di Comunicazione gli impianti fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda. E così via.
Sempre in parallelo
possono “viaggiare” anche altre autorizzazioni, che sono o non sono necessarie,
a seconda dei casi. La più importante è senz’altro
quella paesaggistica, che è intimamente legata ai siti dove sorge l’impianto e
può essere molto difficile da ottenere, soprattutto per l’eolico, che ha
strutture che spiccano notevolmente dal terreno e che, per poter funzionare al meglio, sono
spesso situate sui crinali di monti e colline,.
Norme regionali sulla valutazione di impatto
ambientale |
|
Basilicata |
Legge 14/12/1998, n.
47 |
Bolzano (prov) |
Legge 5/4/2007, n.
2; Decreto pres. giunta prov. 26/3/1999, n. 15 |
Calabria |
Regolamento 4/8/2008, n. 3,
Delibera giunta regionale 4/3/2004, n. 421 |
Emilia |
Legge n. 9 del 13/06/2008;
Legge 18/5/1999, n 9 |
Friuli |
Decreto presidente
giunta 8/7/1996, n. 245;. Legge 7/9/1990, n. 43 |
Lazio |
Legge 11/8/2008, n. 14, art. 1, commi 19-23 |
Liguria |
Legge 30/12/1998,
n 38, Legge 6/6/2008, n. 16, art. 28-29 |
Lombardia |
Legge 3/9/1999, n
20; Legge 26/5/2008, n. 15, art. 3 |
Marche |
Legge 14/04/2004,
n. 7 |
Piemonte |
Legge 14/12/1998,
n. 40 |
Puglia |
Legge 11/8/2005, n.
9; Legge 12/4/2001 n 11; Regolamento 4/10/2006, n. 16 |
Sardegna |
Legge 18/1/1999,
n. 1, art. 31; Legge 12/6/2006, n. 9, art. 48/49; Legge 11/05/2006, n. 4,
art. 22 |
Sicilia |
Legge 3/05/2001,
n. 6, art. 91; Legge 16/4/2003, n. 4, art. 10 |
Toscana |
Legge 30/11/1998,
n. 79; Decreto presidente giunta 09/02/2007, n. 4; Legge 24/2/2005, n. 39 att 3, 12 |
Trento (prov) |
Legge 29/8/1988,
n. 28; Decreto presidente provincia 30/12/2005, n. 23/53; L.
4/3/2008, n. 1, art. 72 |
Umbria |
Drg 30/6/2008, n. 806; Legge 9/4/1998,
n. 11 |
Val d'Aosta |
Legge 18/6/1999, n
14 |
Veneto |
Legge 26/3/1999, n
10; Legge 13/4/2001 n 11, art. 74-75: legge 16/8/2007, n. 20, art. 17 |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori