Il ruolo dell’amministratore e i poteri
dei condomini
Rappresentanza in giudizio e condominio
Quali sono i motivi
di lite in condominio? Per averne un’idea bisogna rifarsi a statistiche assai
vecchie nei pochi tribunali che hanno istituito una sezione apposita:
quello di Milano aveva rilevato un 24% di liti riguardanti lo svolgimento
dell'assemblea, un 21% relative alla suddivisione delle spese, un 16% su
modifiche dell'edificio, un 12% su danni e il rimanente 27% spartito tra altri
motivi (pagamento quote, parti e servizi comuni, amministratore).
E’ certo comunque che buona parte di esse partono con il piede
sbagliato: secondo stime Istat le sentenze di rigetto
erano quali la metà del totale. Uno dei motivi è senz’altro quello che molti
dei protagonisti (avvocati compresi) non hanno sempre le idee chiare su a chi
tocchi la rappresentanza in giudizio e in quali casi sia possibile dissentirne.
Ed è a ciò che dedichiamo questa inchiesta.
Il ruolo dell’amministratore.
L’amministratore ha la rappresentanza in giudizio dei condòmini.
Può rappresentarli sia nelle cause contro dei condomini dello stabile sia in
quelle contro altre persone (per esempio un’impresa che esegue malamente dei lavori di manutenzione). L'amministratore,
come hanno chiarito varie sentenze di Cassazione, può agire a tutela anche di
una sola parte dei condomini, anche perché in caso di supercondominio ve ne
possono essere alcuni non coinvolti negli interessi difesi in giudizio. Quando la lite rientra nelle sue competenze e perciò non ha
bisogno dell’assenso dell’assemblea per agire (per esempio, in caso di tutela e
conservazione delle parti comuni o di rispetto del regolamento condominiale),
può difendere perfino una minoranza di condomini contro la maggioranza.
Quando l’amministratore manca, chi intende iniziare una causa
contro il condomino può pretendere la nomina di una persona con funzioni
di"curatore speciale”.
Rappresentanza automatica
La rappresentanza in giudizio dell’amministratore può essere automatica, cioè non richiedere l’assenso dell’assemblea, oppure essere
delegata dall’assemblea stessa.
La rappresentanza
nelle liti promosse dal condominio (“liti attive”), è comunque
automatica nel casi previsti dagli articoli 1130-1131 del Codice civile:
esecuzione delle delibere dell’assemblea, cura del regolamento condominiale,
disciplina delle cose e dei servizi comuni, riscossione dei contributi,
erogazione delle spese, atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio. Ulteriori poteri di
rappresentanza giudiziale attiva possono essere attribuiti all’amministratore
dal regolamento contrattuale, purché il regolamento stesso non vada a ledere i
diritti non disponibili dei singoli (per esempio, quelli costituzionali). Resta
invece incerto se il regolamento possa limitare (non escludendoli) i poteri di
rappresentanza giudiziale; sull’argomento la giurisprudenza e la dottrina sono divisi.
L’amministratore ha
inoltre rappresentanza automatica quando qualcuno promuove una lite contro il
condominio (la cosiddetta “legittimazione passiva”).
Tuttavia, in tutti i
casi in cui l’amministratore ritenga che la lite (attiva o passiva) esuli dalle
sue attribuzioni egli è obbligato a darne senza indugio notizia all’assemblea,
pena il pericolo di dover pagare i danni nonché di
essere revocato. Infatti l’articolo 1131 del codice civile stabilisce
che quando egli è destinatario di una citazione o di un provvedimento, perfino
se esula dalle sue attribuzioni, ne deve dare comunicazione all’assemblea dei
condomini, pena la revoca. Su quest’ultima decide il tribunale in camera di
consiglio con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo (articolo 64
delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Conseguenze. Se una lite
rientra nelle competenze dell’amministratore e non richiede l’assenso
dell’assemblea, egli è tenuto a promuoverla o comunque
assumerne la rappresentanza. Se non lo fa, può essere
citato in giudizio e rispondere dei danni. Per esempio se un condomino non paga
le spese, l’amministratore deve fargli causa, ricorrendo all’arma concessagli
dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione.
Ma
vi è un’ulteriore importante conseguenza delle cause di competenza
dell’amministratore: l’obbligo dei condomini a parteciparvi, senza avere in
questo caso la possibilità di dissentire, separando le proprie responsabilità.
In questo caso, infatti, non si applica l’articolo 1132 del codice civile.
Questo principio
vale perfino qualora una lite di automatica competenza
dell’amministratore sia invece deliberata in assemblea, come spesso accade. In
tal caso per far causa è infatti sufficiente la firma
dell’amministratore, mentre quelle dei proprietari sono meramente aggiuntive.
I criteri per la delega e per il dissenso
Quando
una lite non rientra nelle competenze dell’amministratore, la rappresentanza deve
essergli conferita dall’assemblea, con delibera adottata con il voto della
maggioranza dei partecipanti e di almeno metà delle quote millesimali.
E’ il caso delle liti promosse dal condominio contro terzi. Tali liti,
anche quando tutelano un diritto importante del condominio, non sono mai
“obbligatorie” per l’amministratore o per il condominio: è facoltà
discrezionale dell’assemblea il fatto di promuoverle. Per esempio se il
condominio ritiene di avere un diritto di proprietà su spazi o manufatti il cui
possesso è stato sottratto da terze persone (occupazione di un’area comune da
parte di proprietà confinanti), non è possibile per il singolo proprietario
pretendere dalla collettività del proprio palazzo un risarcimento danni per la mancata
promozione di una causa.
Dissenso dalla lite. Ciascuno dei
condomini ha diritto di chiamarsi fuori da una causa
promossa dall’assemblea. Il dissenziente ha tempo 30 giorni per dichiararlo,
dalla data in cui ha avuto conoscenza della delibera. Per legge dovrebbe farlo
con atto notificato all’amministratore Tuttavia la giurisprudenza recente tende
ad ammettere l'invio di una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Non
basta comunque una semplice telefonata e nemmeno il
fatto che, quando il condomino è presente in assemblea, il dissenso sia
riportato nel verbale (come è necessario, comunque, che avvenga) . Nel caso in
cui la delibera di lite non sia stata comunicata a un
condominio assente, il dissenso può essere fatto valere in qualsiasi stadio di
avanzamento della causa stessa.
Il condomino
dissenziente non è tenuto all’eventuale pagamento delle spese legali: tuttavia
può risentire indirettamente dell’esito della causa stessa, sia che sia
vincente che perdente.
Spartizione delle spese
.La ripartizione delle spese legali, affrontate
per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di
"compensare" le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al
motivo della causa stessa. Essa avviene
sempre in base ai millesimi di proprietà, a prescindere dal motivo che ha
portato alla causa. Se, per esempio, essa riguarda
debiti per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento, la
spartizione non avverrà per questo
secondo i millesimi-calore. Chi non è coinvolto nel problema sorto (per
esempio un proprietario di solo un box rispetto a una
controversia sull’ascensore) ha sempre il rimedio di chiamarsi fuori dalla
causa.
Effetti della causa validi per tutti
Il diritto di difesa del condomino
Ciascun condomino può avere un concreto interesse ad agire a difesa dei propri
diritti, anche davanti al giudice e anche se gli altri condomini non sono
d'accordo o sono inerti e anche senza che sia l'amministratore a
rappresentarlo.
Il condominio è infatti un ente di gestione sfornito di una qualsiasi
personalità distinta da quella dei suoi componenti, cioè ciascuno dei
proprietari che abitano nell’edificio. E’ ben vero che l’articolo 1131 del
Codice civile dà la rappresentanza in giudizio del condominio intero
all’amministratore. Ma, ha chiarito
La rappresentanza reciproca.
Una domanda logica
è: se il condominio vince e anche chi non aveva voluto far causa ci guadagna,
cosa accade? Allora il condomino che è stato comunque
avvantaggiato è tenuto a partecipare alle spese di giudizio, se non è stato
possibile averle indietro da chi ha perso la causa.
Il problema delle testimonianze.
Vale la pena poi rammentare che, in caso di contrasto tra il condominio e un
condomino,
Per dimostrare che
aveva ragione, il proprietario aveva citato come testi due suoi vicini di casa
che, in effetti, avevano dichiarato che anche nei loro appartamenti il calore
fornito era insufficiente.
Le regole della rappresentanza
Tipo di lite |
Motivi |
Dissenso |
Di competenza dell’amministratore |
esecuzione delle delibere dell’assemblea, cura del regolamento
condominiale, disciplina delle cose e dei servizi comuni, riscossione dei
contributi, erogazione delle spese, atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio, cause promosse contro il condominio |
Impossibile |
Rappresentanza conferibile in assemblea |
tutti gli altri motivi di causa |
Possibile |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori