Rifacimento rampa garage per impossibilità d'uso
Amministro da sette anni un condominio, per accedere alle autorimesse si deve percorrere una rampa. Fino a qualche settimana fa tutti transitavano regolarmente, ma un condomino cambia la propria vettura e sfortunatamente per lui, raschia il fondo della macchina. Preciso che il mezzo é rigorosamente di serie.
Ho fatto delle ricerche per capire come intervenire per dare la possibilità al condomine di entrare nella propria autorimessa, ma purtroppo bisogna modificare l'inclinazione della rampa con dei costi importanti. Come devo fare per ripartire la spesa e i lavori devono essere deliberati con quali maggioranze, tutti i condomini devono partecipare alla spesa nonostante che il problema e solamente di un solo utente?
Occorrerebbe innanzitutto sapere da quanti anni è stata costruita la rampa. Ricordiamo infatti che può esistere la responsabilità decennale del costruttore rispetto ai vizi occulti della costruzione stessa (articolo 1669 del codice civile). Il vizio deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta o comunque un anno da quando si è raggiunta la ragionevole certezza di qual è la causa del vizio stesso. Se non si può far scattare la garanzia decennale, in effetti i condomini debbono affrontare la spesa che comunque (salvo diverse prescrizioni del regolamento condominiale contrattuale) graverà solo sui condomini che utilizzano il garage, in proporzione ai millesimi di proprietà o ai diversi millesimi stabiliti dal regolamento per il garage. La relativa delibera, se la spesa è ingente, andrà approvata sia in prima che in seconda convocazione di assemblea con le maggioranze previste per le riparazioni straordinarie di notevole entità (maggioranza intervenuti e almeno metà dei millesimi). Ovviamente se l'assemblea del condominio si rifiuta, il condomino potrà appellarsi al giudice.