Quinta
puntata della rubrica per il mensile “Cose di Casa”
Casa: dodici tra le più
comuni domande dei cittadini
1. Vorrei rendere
abitabile e inglobare nel mio appartamento un sottotetto. Quali sono le altezze
minime che deve avere, perché l’operazione sia possibile?
Va prima premesso che
in caso di sottotetti con coperture spioventi, per l’altezza si parla di “media
ponderale”: essa va calcolata dividendo il volume dell’intero sottotetto per la
superficie calpestabile. Nel volume non si terrà conto degli spazi troppo
bassi, che vanno chiusi, per esempio utilizzandoli come armadietti a muro. Detto ciò, la risposta è: dipende da dove è
situata la casa. Infatti buona parte delle regioni
hanno varato leggi apposite, diverse l’una dall’altra. Per esempio l’altezza
media ponderale è stabilita dalla legge nazionale a 2,7 metri, ma cala a 2,4
metri in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, a
2,3 in Liguria, a 2,2 in Calabria e Friuli, a 2 in Sicilia (in Val d’Aosta si
oscilla tra 2 e 2,55 metri, a seconda della
dislocazione). In alcune regioni è consentita anche una riduzione
ulteriore delle altezze per i locali servizi e per gli immobili situati
sopra una certa altitudine.
2. Nel mio rogito,
l’appartamento mi è stato venduto “a corpo e non a misura”. Cosa
significa?
Si tratta di
un’espressione comunissima. Anche se al momento
dell’acquisto sono stati stimati dei metri quadrati commerciali, così il
venditore si mette al riparo da eventuali Sue contestazioni. Infatti
se a un successivo controllo risultasse
uno scarto notevole tra quanto dichiarato nell’atto e la superficie
reale,lei avrebbe diritto a una riduzione del prezzo.
3. Mi è stato fatto
dall’Agenzia del Territorio (che dipende dal Ministero delle Finanze) un
accertamento per il prezzo denunciato di vendita di un terreno edificabile. Ho
naturalmente la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa. Il mio commercialista mi ha parlato però
anche della possibilità di presentare un “ricorso per autotutela”. Di cosa si
tratta, esattamente? Conviene?
Si tratta di un ricorso
che si può fare sempre, per qualsiasi atto, nei confronti di qualsiasi
amministrazione pubblica (ministeri, comuni, regioni, province eccetera). Conviene sempre e comunque,
soprattutto se si pensa di avere solide ragioni
per dimostrare che l’amministrazione ha fatto un errore, e non impedisce
contemporaneamente di far valere le
proprie ragioni in un giudizio. Il vantaggio sta nel fatto che basta presentare
un semplice scritto, in carta senza
bollo, corredato di tutta la documentazione del caso, alla stessa
amministrazione che fa l’accertamento o a irrogato la
sanzione. Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è infatti lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso
che l’accertamento provenga da un ufficio fiscale, e
questi ometta di rispondere o non annulli l’atto senza giustificato motivo, si
può comunque chiedere che vi provveda,
in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
4. Un vicino ha elevato
un mese fa un muro, sconfinando in un terreno ereditato in Sicilia, che mi
appartiene: Me ne sono accorto in ritardo, perché capito là raramente (abito in
Piemonte). Quale azione legale devo intraprendere? Che
tempi ho, per farlo?
La cosiddetta “azione
per la reintegrazione nel possesso”. E’ quella con la quale chi è stato
violentemente o occultamente spogliato del possesso di
un immobile può, entro un anno, chiedere di essere, appunto, reintegrato nel possesso. Se
lo spoglio è clandestino, il termine per richiedere l’azione decorre dal giorno
della scoperta dello spoglio. (articolo 1168 cod. civile).
5. Per poter locare un
immobile il suo proprietario mi ha richiesto una somma a titolo di “buona entrata”. In seguito si concluderà
un normale contratto di locazione di quattro anni più quattro di rinnovo
automatico, a un certo canone. E’ regolare la richiesta del proprietario?
No, perché l’articolo
13, comma 1 della legge n. 431/1998, recita”. É nulla ogni pattuizione volta a
determinare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato” E aggiunge, nel comma 2: “Nei
casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel
termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato”. Quindi, se Lei riesce a produrre le prove
del versamento della cosiddetta “buona entrata” (per
esempio versandola con un assegno e/o potendo produrre testimonianze), può
farsela restituire, comprensiva di interessi.
6. Sono un anziano
restato solo e un’agenzia immobiliare mi ha proposto di vendere la nuda
proprietà del mio immobile,
consentendomi di continuare ad abitarci vita natural durante. Ho scoperto in questa
occasione che potrei serbare tre diversi diritti: quello di usufrutto,
oppure quello d’uso o infine quello di abitazione. Che
differenza c’è?
Il più “forte” di questi diritti è l’usufrutto: non solo Lei ha diritto di
continuare ad abitare la casa, ma può locarla ad altri, ricavandone un canone
(quindi, di goderne i “frutti”). Poi viene il diritto d’uso, che permette sì di
godere i “frutti”, ma solo per quanto occorre per i bisogni propri e della
famiglia (considerata come l’insieme delle persone che convivono). In genere,
in questo caso, si intende con “frutti” i prodotti
agricoli di un fondo . Quindi non si può cedere, anche in locazione,la casa ad estranei. Infine il diritto di
abitazione, che si limita alla possibilità, appunto, di abitare la casa
“limitatamente ai bisogni propri e della famiglia” (articolo 1022 del codice
civile).
7. Ho bisogno di avere
un prestito consistente per iniziare un’attività, la cui restituzione sarebbe garantita dai
miei genitori. Come possono farlo? Con una fideiussione? O
iscrivendo un’ipoteca su un proprio
immobile? C’è differenza?
Prima di tutto si chieda
se è davvero il caso. Comunque
con la fideiussione chi garantisce il prestito, risponde in genere con tutti i
suoi beni, nel caso in cui Lei non paghi le rate del debito contratto. Invece
il cosiddetto “terzo datore di ipoteca” risponde solo
con il bene (in genere l’immobile) su cui l’ipoteca è stata iscritta.
8. Ho intenzione di
chiedere al comune un permesso per ampliare la mia casa. Nel regolamento
edilizio si parla di “superficie lorda dell’addizione volumetrica” (un concetto
che mi è facile capire) ma anche di “superficie calpestabile” e di “superficie
utile”. Che differenza c’è, tra le ultime due? E cosa si intende con “superficie coperta”? Contano anche i tetti
sporgenti dalle pareti perimetrali?
Superficie calpestabile
e utile in effetti concetti simili. La prima è,
semplicemente, la superficie del pavimento con esclusione dei muri perimetrali.
La seconda prevede un calcolo più complesso: è quella delimitata dal perimetro
esterno dell'alloggio, diminuita delle superfici occupate dalle pareti
perimetrali, dalle pareti interne, dai pilastri, dai vani delle porte e delle
portefinestre, dalle canne di aerazione o fumarie,
dagli eventuali camini, dai cavedi, dalle scale
interne non comuni e dalle logge. Quanto alla superficie coperta, è quella che risulta dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti
edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature
perimetrali. Vanno però escluse le parti sporgenti aperte, come balconi, sporti
di gronda e simili.
9. Quali sono le principali
regole antincendi dei garage? Come possono sapere se il mio garage condominiale
ha la necessità di avere il certificato di prevenzione incendi? So che finora
aveva solo il “nulla osta provvisorio”.
La necessità di
ottenere il certificato scatta quando le autorimesse hanno più di nove posti
auto. Tuttavia il decreto dell’interno 1 febbraio 1986, che regola la materia,
detta prescrizioni antincendio anche per le autorimesse più piccole, nelle
quali i vigili del fuoco possono fare comunque
sopralluoghi. In generale le prescrizioni riguardano i necessari dispositivi
per lo spegnimento del fuoco e per l’allarme, ma anche i particolari
costruttivi (ampiezze delle corsie di manovra, misure minime, pendenze e raggi
di curvatura delle rampe, altezze dei locali, dimensioni delle aperture di aerazione). Comunque il Decreto
del ministero degli interni 29 dicembre 2005 fissa prescrizioni più morbide per
concedere il Certificato antincendio alle autorimesse che hanno già il “nulla
osta provvisorio” e che erano esistenti al 31 dicembre 1984,
10 Se il mio inquilino
non paga i canoni, debbo comunque dichiararli nella
denuncia dei redditi?
Potrà iniziare a non
dichiararli dopo che ha concluso un processo di
convalida di sfratto per morosità (attenzione, non, per esempio, per fine
locazione). Potrà chiedere in seguito indietro le imposte versate sui canoni precedentemente non incassati, purché il fatto che non siano
stati effettivamente pagati sia riconosciuto dal giudice nel procedimento di
sfratto stesso. Il rimborso avviene però solo sotto forma di credito d’imposta
(quindi scalandolo dai futuri tributi dovuti). Si rivolga a
un commercialista.
11. Vorrei demolire delle pareti non portanti interne al mio appartamento.
Bisogna che io chieda in Comune particolari permessi?
Devo presentare una nuova piantina in Catasto? L’opera gode
della detrazione fiscale sul recupero?
Coinvolga un tecnico,
per sapere se il regolamento edilizio del comune classifica questo tipo di
lavoro come un’opera di manutenzione ordinaria oppure straordinaria. Nel
secondo caso, bisogna presentare una Dia (dichiarazione di inizio
attività) a firma di un tecnico abilitato e attendere un mese prima di dare il
via ai lavori. In compenso, solo in quest’ultimo caso si ha diritto alla
detrazione sul recupero. Attenzione: non demolisca pareti rese obbligatorie dal
regolamento d’igiene edilizia, come quella dell’anti-bagno. Le nuove
suddivisioni interne non vanno però denunciate in Catasto.
12. Anni fa ho
acquistato un miniappartamento, che ho affittato. Ora l’inquilino sta per
andarsene e vorrei donarlo a mio figlio, ormai
maggiorenne, perché lo utilizzi come
prima casa d’abitazione. Posso farlo? Quali costi ha questa
donazione?
L’imposta sulle
donazioni non esiste più ma occorre pagare altri tributi. I due primi sono le
imposte ipotecarie e catastali. Se per suo figlio
ricorrono tutti i requisiti per l’acquisto della prima casa, esse sono pari
solo a 336 euro, altrimenti al 3% del valore catastale dell’immobile. Poi occorre
mettere in conto i costi burocratici (circa 250 euro), per bollo, trascrizioni,
eccetera. Infine, va pagato il notaio, perché la donazione è
possibile solo per atto pubblico. Prima di donare, va però tenuto conto
che gli altri eredi (per esempio il coniuge o altri figli) potranno in futuro,
per vent’anni, impugnare la donazione, se il
patrimonio familiare è insufficiente per garantire la loro quota di legittima a
cui hanno diritto per legge.