Quando non si può vietare la bici in cortile
Abito
in un condominio di 12 appartamenti, costruito nel 1960.
Il
costruttore si era riservato tutta la proprietà circostante
il caseggiato, ad esclusione del marciapiede in facciata lasciandoci per
la strada d’accesso solo il diritto di passaggio. L’erede del costruttore,
proprietario di 3 dei 12 appartamenti, vuole impedirmi di parcheggiare la
bicicletta in prossimità del condominio dicendo che nella sua proprietà vuole
tutto libero.
Ora,
se ricordo bene, qualche anno fa sulla vostra rivista avevate risposto a un caso analogo dicendo che esisteva una legge, di cui
citavate anche l’articolo, secondo la quale non è possibile impedire a una
persona di parcheggiare la bicicletta vicino al proprio condominio.
Vi
chiedo se potete darmi tutte le delucidazioni a riguardo. i
Luigi Venturino
Non sappiamo di alcuna legge a proposito. Ci risulta
invece che in certe città il Consiglio comunale ha scelto, con una delibera, di
“vietare il divieto” di posteggio di bici nei cortili dei caseggiati. Per
esempio Torino (delibera n. 21 del 20 febbraio 2001), o a Milano (delibera 20
marzo 1995, regolamento edilizio del 20 ottobre 1999, art. 51) e
suggerimenti in tal senso compaiono
nella legge n. 38/1992 della Regione Lombardia. Non disponiamo
di analoghe certezze per il comune di Celle Ligure, da dove Lei scrive
(controlli il regolamento d’igiene e quello edilizio). Parrebbe di capire, comunque, che nel suo caseggiato il cortile non ci sia.
Se
non esistono norme locali in proposito, ci dispiace: giusto o sbagliato che
sia, il costruttore ha pieno diritto di vietare il parcheggio sulle sue aree.