Pulizia fai da te in condominio

 

Siamo ormai a fine anno e si ripresenta l'annosa questione della pulizia scale condominiali.
Attualmente l'incarico è affidato ad una condomino che esegue la prestazione con emissione di fattura e ritenuta d'acconto del 20%. Per scrupolo, si è deciso inoltre di estendere la copertura assicurativa dell'edificio ad eventuali infortuni sul prestatore del servizio.

Nell'ultima assemblea ho già avvertito che si sarebbero valutate tre differenti alternative: la pulizia a turni, l'affidamento ad un condomino e l'incarico ad una impresa di pulizie.

Alcuni condomini (pensionati) mi hanno già avvertito che vorrebbero offrirsi di eseguire le pulizie.
Un pensionato può offrire un lavoro occasionale quale che sia la pulizia delle scale, con ritenuta d'acconto del 20% e copertura assicurativa, e in sede di dichiarazione dei redditi quanto potrebbe essere la differenza da versare al Fisco (ho calcolato che non dovrebbe superare il 3% per redditi fino a 15.000 €) ?

Inoltre, ciascuna scala può scegliere come decidere di far eseguire la pulizia o è vincolato dal volere della maggioranza?

Ringrazio cortesemente dell'attenzione prestata.

Giorgio Barbero
 

 

Iniziando con l’ultima domanda ci pare che se il problema attiene alla sola pulizia scale possa farsi valere il condominio parziale e ciascuna scala possa decidere da sé. Vi sono dubbi però chela pulizia regolare prestata per lungo periodo possa configurarsi come prestazione occasionale, perché l’intervento dovrebbe essere fatto in modo discontinuo ed avere il carattere di eccezionalità. Altrimenti, il condomino dovrà essere assunto in modo subordinato o parasubordinato, con tutte le conseguenze del caso. Che sono quelle di essere inquadrati all’interno di un contratto di lavoro , per il quale valgono tutte le regole salariali, contributive, di sicurezza lavoro e infortunistica (assicurazione Inail) , tipiche dei dipendenti .

Se si dovesse scegliere l’ipotesi dell’opera a turni prestata da più condomini, occorre tener conto di una contro-indicazione: non si potrà obbligare il condomino di cui ricorre il turno a prestare il suo lavoro, se si rifiuta, perché il condominio, come forma giuridica, crea obbligazioni a versare le quote condominiali, non a eseguire prestazioni a favore di chicchessia.  

L’incidenza fiscale sui redditi va calcolata in base alle aliquote e dovrebbe essere, per un lavoro occasionale, ridotta.