Provvedimento
d’urgenza per l’ascensore non funzionante
Condominio di autorimesse,
2 piani interrati.
Nuovo condòmino, con problemi di
deambulazione, scopre che l'ascensore non è in funzione perchè i condòmini non
vogliono pagare le spese dell'impianto.
Ha qualche mezzo per obbligare l'assemblea al
mantenimento in efficienza dell'impianto o deve sobbarcarsi lui l'onere del
ripristino??
Dal fatto
che l’impianto ascensore sia un bene comune, deriva anche che il suo
funzionamento è regolato dal principio generale di uguaglianza
dei condomini, principio per il quale tutti i servizi comuni devono poter
essere goduti dai condomini, e perdipiù
in maniera uguale. Il condomino ha la possibilità di minacciare
rivolgersi al giudice richiamandosi al primo comma dell’articolo 1102 del
codice civile, anche se non avesse i problemi di
deambulazione lamentati. Non solo, per tutelare il più rapidamente possibile il
diritto alla salute, può far appello,
congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del codice di
procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il Giudice
Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei
(lunghi) tempi del processo ordinario. Anche
l’amministratore ha responsabilità in merito: essendo l’impianto di un bene
comune, non c’è dubbio che la sua custodia competa al condominio e, per lui,
all’amministratore. Inoltre è l’amministratore in prima persona, e il
condominio in seconda istanza, responsabile del danno
causato cose che ha in custodia (articolo 2051 del codice civile). Pensiamo ad
esempio a una malattia causata, o anche solo
aggravata, dal fatto che l’ascensore non funzioni.