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Alcuni lillipuziani attentano alle
prestazioni del Forum
Sicurezza del lavoro
e dipendenti condominiali
L’amministratore condominiale è il primo responsabile della
sicurezza del lavoro dei dipendenti del condominio in generale (che, quasi sempre, si identificano con il solo portiere). Lo ha
chiarito, dopo un dibattito durato un paio di anni, la
circolare del ministero del Lavoro e previdenza sociale, n. 28/97 del 5 marzo
1997. Ecco dunque quando scattano gli obblighi previsti dal decreto legislativo
n. 626 del 1994, e di cosa si tratta.
Ambito di azione della tutela
L’articoli 1, comma 3 del decreto legislativo afferma espressamente che per “i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” il decreto stesso si applica “nei casi espressamente previsti”. Vedremo di cosa si tratta.
Esenzioni e
inclusioni
Le norme della 626 non coprono certamente i portieri degli
immobili abitati unicamente dal proprietario o dai suoi parenti e affini entro
il terzo grado, anche se in appartamenti separati: i rapporti di lavoro dei
portieri di questi edifici rientrano infatti nella
disciplina del lavoro domestico, che non è regolato da questo decreto
legislativo (circolare Ministero del Lavoro n 154 del 19 dicembre 1996 );
Qualche dubbio ha riguardato il caso dei minicondomini,
quelli non obbligati alla nomina di un amministratore condominiale: c’è chi ha
affermato che non siano tenuti al rispetto della 626. Ciò non appare probabile,
innanzitutto perché porterebbe a discriminazioni prive di logica e secondariamente
perché la nomina di un amministratore, oppure di un tecnico apposito
è pur sempre possibile, se i condomini non intendono caricarsi della
responsabilità collettiva e solidale nei confronti dei loro dipendenti.
Precipitevolissimevolmente xibirix.