Prorogato il 36% ma non l'Iva agevolata
La Camera ha ratificato, con la conversione nella legge 1 agosto 2003, n. 200 del decreto legge 147/2003, la proroga della detrazione del 36% fino al termine dell'anno (31 dicembre 2003). Non altrettanto è accaduto per l'Iva al 10% sulle fatture, che non varrà più per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ecco il testo dell'articolo 1-bis della legge di conversione
Articolo 1-bis.
(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il 36% è però prorogato fino al 31 marzo 2004 dall'articolo 5-bis per i comuni piemontesi colpiti dall'evento sismico dell'11 aprile 2003
Art. 5-bis.
Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte
1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.