Proprietà e possesso posto auto in cortile
Mio figlio, nel dicembre
del 2004 ha perfezionato l’acquisto di un posto macchina nel cortile recintato
del condominio ove esercita la professione di medico di famiglia, in
ambulatorio di sua proprietà del marzo 1998.
Ne diede notizia
all’amministratore con preghiera di invitare gli altri condomini dell’immobile
a non occupare detto posto auto nemmeno nei giorni e orari diversi da quelli
esposti sulla targa esterna, festivi e notturni compresi.
Ciò anche per escludere
ogni ipotesi di locazione, per esempio limitata alle ore notturne, che avrebbe comportato notevoli complicazioni anche fiscali. Il
suo impegno ad acquistare quel posto macchina risaliva comunque
alla data in cui acquistò lo studio e fu possibile perfezionarlo, non per colpa
sua, solo alla data indicata.
Un condomino, non
disponendo di un proprio ricovero per la sua macchina avendone a suo tempo
rifiutato l’acquisto, occupa quasi in permanenza quel posto, astenendosi, a
fatica, nei solo orari di apertura dell’ambulatorio. Sicchè, se mio figlio, per una visita privata o altra
necessità, deve recarsi in ambulatorio, trova il suo posto sempre occupato
dall’altro condomino.
Che
cosa si può fare?
Si può andare incontro,
tra l’altro, a delle responsabilità, se non si interviene
per impedire questo abuso?
Quel signore si è tra
l’altro procurato il telecomando del cancello, accreditando la convinzione di
un’occupazione legittima (e magari con pagamento in nero) ben sapendo che lui
in quel cortile non potrebbe neppure entrarci.
Non è possibile occupare
il posto con qualche aggeggio, perché il cortile è molto piccolo (ci sono 3
posti auto in linea) e intralcerebbe troppo.
Vorrei quindi una soluzione non solo per escludere, per il presente e per
il futuro, qualsiasi forma di condominio su quella porzione di area ben
delimitata ed individuata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Varese, alla
partita 4023 foglio 10, con il subalterno 520 del mappale
9193, ma anche per definire nell’immediato un corretto comportamento da parte
di chiunque. E che nessuno occupi quel posto.
L’amministratore, che a
suo tempo consegnò il telecomando a ciascun avente diritto, conosce la
situazione ma evita l’argomento. Potrebbe invece essere invitato formalmente ad
intervenire di persona facendo presente al condomino che deve restituire il telecomando posseduto
abusivamente,e
astenersi dall’entrare nel cortile in macchina, se non in caso di
emergenza e per brevissimi lassi di tempo? Aldo Castaldi
Situazioni del genere andrebbero risolte extragiudizialmente
con il buon senso. Le spieghiamo il perché. La sua lettera non contiene
indicazioni sulla data in cui il palazzo è stato costruito, né sul fatto se
l’acquisto è avvenuto da altri o dall’impresa edificatrice del complesso.
Perciò, salvo equivoci, occorrerebbe verificare con certezza se l’acquisto del
posto auto nel cortile sia stato fatto da persona o
impresa che aveva diritto di venderlo (per esempio impresa costruttrice
dell’edificio, persona che l’ha acquistato in seguito dall’impresa o da altra
persone con diritto di usucapione ventennale, eccetera). E, a seconda della
data di edificazione dell’edificio, occorrerebbe verificare se sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dalla legge Tognoli.
In particolare, in edifici costruiti con licenza o concessione rilasciate dopo
il 1 settembre 1967 una certa area (non importa se coperta o scoperta) deve
essere destinata a parcheggio. Si tratta di un metro quadrato ogni venti metri
cubi di costruzione (per concessioni rilasciate dal settembre 1967 al 6 aprile
1989) o del doppio, e cioè un metro quadrato ogni
dieci metri cubi di costruzione, per concessioni successive al 7 aprile 1989. La
legge non si preoccupa di chi sia proprietà, purché
l’uso sia dei condomini. In altre parole box o posti auto scoperti possono
essere condominiali, oppure di proprietà singola, o infine addirittura di
proprietà di terzi, purché affittati o dati in uso gratuito ai condomini del
palazzo. In altre parole se il costruttore del palazzo, o i singoli condomini, vendono questi posti auto a terzi estranei al condominio,
non è tanto messa in dubbio la nuova proprietà, quanto il diritto a destinare
il posto auto a persone che non vivono nel palazzo. Viceversa, vendite e scambi tra condomini non sono ostacolate. Almeno, questa è
l’interpretazione scaturita da alcune, fondamentali, sentenze della Cassazione
(tra quelle di “avanguardia”, le n. 2129/1988, n. 3363/1989 e, tra le più
recenti, n. 973/1999, n. 341/2001, n. 4530/2001 e n. 13857/2001).
In caso di non adempimento degli
standard di legge ci si può rifare, se possibile, con
il costruttore.
Ciò premesso, se l’edificio è stato costruito prima o la disponibilità di aree a
parcheggio è nei termini di legge, ci pare che noin
si possa parlare di decadenza del termine annuale per l’azione possessoria, in
quanto suo figlio usa comunque costantemente il parcheggio. Quindi,
per mettersi del tutto al riparo, si potrebbe citare (o minacciare di citare)
il condomino dal giudice.