Condominio e Privacy
Che limiti ha il diritto alla privacy in condominio? La domanda è divenuta di attualità quando, a fine del 2000, si seppe di una decisione del Garante alla privacy che aveva condannato un amministratore di condominio per aver svelato nome e cognome di condomini morosi (decisione 23 ottobre 2000, riconfermata dalla decisione 12/12/2001). Come spesso accade, il senso della condanna era stato stravolto: non era infatti stigmatizzato il fatto di far sapere ad altri condomini chi è moroso e che debiti ha, quanto il fatto che l'elenco dei "colpevoli" era stato affisso su una bacheca nell'androne del palazzo, permettendo così visitatori occasionali di sapere i fatti altrui.
Sul condominio, del resto, il Garante alla privacy ha lavorato molto, a riprova del fatto che il problema è sentito.
Dati condominiali. L'amministratore è in possesso di due "banche dati personali": quella dei condomini e quella dei fornitori, a cui può aggiungersi quella degli inquilini in affitto nel palazzo. Diversamente da altri, non è costretto dalla legge a notificare al Garante della privacy il possesso della banca dati degli abitanti del palazzo. Lo esclude, espressamente per il condominio, l'articolo 7 della legge 665/96.
Comunicazioni necessarie. L'amministratore è però formalmente costretto a comunicare ai condomini, per esempio in occasione di un'assemblea, l'esistenza della banca dati. Non è però necessario il loro consenso, a patto che i dati contenuti siano necessari per l'esecuzione del suo incarico o comunque per obblighi di legge a suo capo oppure che i dati siano comunque disponibili pubblicamente (è il caso, per esempio, dei riferimenti catastali dell'immobile). Occorre invece il consenso se i dati vengono diffusi ad altri, per interessi estranei: è sicuramente condannabile quindi il comportamento dell'amministratore che fornisce "soffiate" a ditte di pubblicità. Ma anche, per esempio, a ditte che intendono proporre ai condomini lavori edili, apparecchiature o impianti. Il singolo condominio ha sempre il diritto di sapere quali dati sono conservati e la fonte da cui derivano (decisione 20/6/2001).
Chi può avere i dati. La privacy è invece limitata nei rapporti tra condomini. Ciascuno di essi ha diritto di sapere dall'altro tutto quanto necessario per l'amministrazione delle parti comuni. Cioè non solo eventuali debiti maturati, ma anche i titoli di proprietà e quante persone risiedono nell'appartamento (se ciò influisce nel calcolo di particolari millesimi, come il consumo d'acqua e la produzione d'immondizia). Esclusi, invece, i recapiti telefonici personali (provvedimento 20/5/2000).
Conti correnti condominiali. Molto più delicata la questione del diritto del condomino a visionare ed ad avere copia dell'estratto del conto corrente del condominio, per utilizzarli in un processo contro il condominio. La richiesta è stata esaminata , con decisione del 27 giugno 2001, dal garante, che si è però dichiarato incompetente a decidere: non si trattava infatti di accesso a dati personali, ma a documenti amministrativi, tutelato dalla legge n. 241/90. Sul problema si è espresso il Tar del Lazio, (sentenza n. 1294/2002), negando la possibilità di visionare un conto corrente postale e appellandosi al segreto bancario, considerato interesse preminente, riconosciuto e garantito. Una posizione non condivisibile, perché impedisce al cittadino un controllo che gli sarebbe dovuto. Forse il nodo può essere sciolto stabilendo che non è la banca, ma è l'amministratore a dover fornire gli estratti di conto corrente. Ad ogni buon conto, sarebbe auspicabile che la cosa sia determinata attraverso una decisione in assemblea condominiale.
Sanzioni. La diffusione di dato per profitto o per recare danno è punita con la reclusione da 3 mesi a 2 anni, incrementabile a un periodo di 1-3 anni se provoca effettivamente gravi problemi. Chi, essendovi tenuto, non adotta le previste misure di sicurezza per conservare dei dati, è punito con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 5.164 a 41.316 euro. La mancata comunicazione dell'esistenza della banca dati prevede da 1,549 a 9296 euro.
di Silvio Rezzonico, presidente Confappi-Fna ((Confederazione piccola proprietà immobiliare)