Il professionista deve applicare le misure
di sicurezza
Amministratori:
il 30 giugno scatta la privacy sulle banche dati
Scaduto
il termine per il Dps, pochi lo hanno osservato
Scade tra
pochi giorni, venerdì 30 giugno, il termine ultimo entro cui vanno
adottate le misure minime di sicurezza per le banche dati, comprese quelle
condominiali. Chi è inadempiente è colpito da sanzioni e pene draconiane:
arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Tuttavia, se le
banche dati vengono protette entro il termine imposto
da un apposito provvedimento del Garante , emesso dopo un controllo che ha
avuto esiti negativi, le sanzioni calano a “soli” 12.500 euro.
D’altronde
è già scaduto (il 31 marzo 2006) un altro termine: quello per redigere il
cosiddetto Dps, il documento programmatico di
sicurezza, che dovrebbe indicare nel caso concreto quali sono le misure da
adottare per ciascuna banca dati su computer o dischi. Poiché tale documento va
conservato presso l’ufficio dell’amministratore, è impossibile sapere quanti
professionisti abbiano in effetti provveduto.
Il Dps non ha un modulo standard: le misure minime di protezione
sono comunque nell’allegato B al decreto legislativo
n. 196 del 2003 (il codice di protezione dati) e una guida alla redazione è scaricabile
dal sito www.garanteprivacy.it
nella sezione “Fac-simile e adempimenti”.
Vediamo
quindi quali sono a nostro avviso i contenuti-base del Dps,
da cui derivano anche le misure minime di sicurezza che si è costretti ad adottare..Innanzitutto va
indicato il responsabile del trattamento dati (in genere l’amministratore) e chi
altri ha accesso ai dati (per esempio la sua segretaria, i suoi dipendenti).
Poi vanno elencate le banche dati esistenti: quella dei condomini, quella dei
fornitori (non solo le ditte che hanno contratti stabili con il condominio) e
una banca dati che contenga ogni altro tipo di documenti (per esempio,
curriculum di candidati al ruolo di portiere, amministratore, dichiarazioni
fiscali, adempimenti amministrativi, eccetera). Infine, se esistono dipendenti
del condominio (portiere, giardiniere ) a loro sarà
dedicata una banca dati apposita.
Di ciascuna
di queste banche dati va indicato:
1) la
finalità del trattamento (cioè a che scopo sono
conservate le informazioni, anche al fine di identificare quelle che non
possono essere conservate);
2) La modalità del trattamento (in genere si tratterà di software
applicativi e di gestione contabile);
3) Il luogo di custodia (presso l’ufficio
dell’amministratore, su memorie informatiche, cd di back up, archivi cartacei).
Quindi
vanno esplicitati i criteri di ordinamento, accesso,
modifica e archiviazione di tutta la documentazione, sia per quella cartacea
che per quella su supporto magnetico (ordine cronologico, alfabetico,
protocollo) , con particolari misure per quella potenzialmente delicata (buste
sigillate, cartelle computer con particolari password di accesso).
Vanno specificati eventuali sistemi di protezione
all’accesso dell’ufficio dell’amministratore e (portinaio, guardia giurata,
porta blindata, impianto d’allarme
eccetera) e alla documentazione cartacea (cassaforte, armadi metallici con
chiave eccetera).
Per
l’hardware e il software va chiarito se i computer sono collegati in rete, che
sistemi operativi utilizzano e quali software di protezione (anti-virus, firewall, anti-spam). In
particolare va assicurato che ciascuna persona che utilizza il computer goda di una password di perlomeno otto tra lettere e cifre,
e dichiarato ogni quanto essa viene sostituita (per esempio, ogni 3 mesi). Inoltre va detto ogni quanto tempo si esegue un back up dei
dati. Infine va fatta un’analisi del rischio (alto, medio, basso) rispetto ad
eventi quali: il furto delle credenziali di autentificazione, l’incuria e gli errori di chi tratta i
dati, gli accessi abusivi o i furti di documenti, l’azione di virus o trojans, il malfunzionamento o il degrado degli strumenti,
l’intercettazione di informazioni in rete, gli incidenti nei locali (incendi,
corti circuiti).
Il provvedimento del Garante – I punti dubbi
Trattabili
i dati dei familiari coabitanti
La delibera
del Garante 11 maggio 2006, pone la parola “fine” sulla grande
maggioranza dei dubbi che riguardano la privacy in condominio. In sostanza il
professionista che cura la gestione dello stabile può chiedere e/o disporre di tutte le informazioni necessarie ad esercitare i
suoi compiti, anche senza ottenere il consenso da parte dei singoli condomini.
Unico
presupposto è che invii l’indispensabile informativa
sulla privacy a tutti gli interessati (non solo i condomini, ma anche gli
estranei, come i fornitori) e che ciascuno abbia la possibilità di conoscere
quali dati lo riguardano e, se è fattibile, chiederne la cancellazione o la
modifica. Rammentiamo che il codice dalla protezione dati prevede sanzioni che
variano da 3.000 a 18.000 euro per la mancata informativa, che crescono a 5.000-30.000 euro se essa dovrebbe riguardare
dati sensibili (il caso tipico è quello di un condomino disabile, ai fini un
intervento sull’abbattimento delle barriere architettoniche).
Qualche
punto oscuro in effetti rimane. La delibera consente
ovviamente di detenere i dati anagrafici nonché gli
indirizzi dei condomini (i numeri telefonici solo con il consenso degli
interessati). Si fa cenno anche agli inquilini in locazione i
quali, salvo espressa esclusione nel contratto di affitto, possono
partecipare alle assemblee quando si tratti di servizi comuni, e votare al
posto del proprietario nelle delibere che riguardano il servizio di
riscaldamento e condizionamento (articolo 10 della legge n. 392/1978).
Non si
parla però espressamente del fatto che alcune tabelle millesimali possono
essere rapportate non solo a condomini o inquilini, ma anche al numero dei loro
familiari. E’ infatti comune che certe spese (consumo
di acqua potabile in mancanza di contatori, funzionamento dell’autoclave,
rotazione dei sacchi di immondizia, uso di una piscina o di un campo da tennis,
per fare degli esempi), sono spesso correttamente rapportate a quante persone coabitano
in ogni appartamento. Pertanto ci si potrebbe chiedere se l’amministratore,
oltre ai dati dei condomini, possa detenere anche quelli degli altri abitanti
del palazzo. Del resto la stessa delibera parrebbe consentirlo, dove afferma
che si possono detenere “i dati personali necessari per commisurare le quote
condominiali”. Tuttavia ci pare che all’amministratore, nello spirito della
legge, possa bastare sapere quanti abitino stabilmente in ciascuna
unità immobiliare, senza per questo conoscere per esteso i riferimenti
anagrafici di ciascuno
Le regole del portiere
(autorizzazione generale Garante protezione dati 21/12/05,
n. 1)
Come gli
altri trattamenti dei dati del personale dipendente, è concesso, anche senza
specifica autorizzazione, quando è indispensabile per:
1) adempiere obblighi o compiti previsti
dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi
anche aziendali;
2) in particolare, adempiere obblighi o compiti previsti
dalle norme previdenziali e di assistenza integrativa,
quelle di igiene e sicurezza del lavoro, fiscali, sindacali, di tutela della
salute, di ordine e sicurezza pubblica;
3) anche fuori di questi casi, ai fini
della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni,
premi, altri emolumenti, liberalità o
benefici accessori, nel rispetto della legge;
4) far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Se tali dati rivelano lo
stato di salute e la vita sessuale il diritto di far
valere in giudizio deve essere della personalità o un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
5) esercitare il diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
6) adempiere ad obblighi finalizzati alla
copertura dei rischi dei contratti assicurativi
7) garantire le pari
opportunità;
8) perseguire scopi determinati e legittimi individuati
dagli statuti di associazioni, organizzazioni,
federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o
dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di
lavoro.