Prelazione su comunione ereditaria

 

Dopo la morte di mio padre sono diventato proprietario di 1/6 di una villetta con due appartamenti insieme a mio fratello proprietario di 1/6 e di mia madre proprietaria di 4/6. In caso di volontà di vendita dell'immobile da parte di mio fratello e di mia madre ho il diritto di prelazione essendo io in comunione ereditaria di beni?

 

L'articolo 732 del Codice civile, così recita: "Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali". Se non ci si accorda sulla sorte del bene (e cioè sul punto della sua vendita a terzi oppure del suo acquisto da parte di uno dei due) la decisione va rimessa all'autorità giudiziaria

Attenzione: il diritto di prelazione riguarda non un bene ereditato, ma una quota di eredità o parte di essa (intesa come complesso di rapporti attivi e passivi, quindi eventuali debiti compresi). Ciò rende talora di scarso utilizzo pratico l'articolo 732, che diviene più un deterrente per convincere l'altro erede a vendere a sé, anziché ad altri, che il sistema per farlo. Ricordiamo comunque che ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione della comunione ereditaria. La divisione ereditaria prevede la trascrizione di atti presso l’Ufficio di registro riguardanti gli immobili, l’intervento di un notaio e l’eventuale pagamento di un’imposta dell’1% sul valore dei conguagli. L’articolo 720 del codice civile afferma che in caso di immobili non divisibili, il giudice deve di preferenza attribuire l’immobile a uno o più dei coeredi, compensando in denaro gli altri. Se nessuno dei coeredi è disposto a vendere, si procede alla vendita all’incanto.