Potatura alberi in giardino privato e decoro condominiale
Abito
in una villa il cui pian terreno è stato acquistato recentemente.
Il proprietario del pian trreno detiene un giardino esclusivo di forma
triangolare, cintato da cancellata e siepi e praticamente
invisibile dalla strada, di cui solo lui ha accesso. Viceversa la mia entrata e
quella di un altro coinquilino sono indipendenti su altro lato. Da tempo uno degli alberi (una tuia) che formano la siepe si
è seccato, e il mio vicino intende sostituirlo. Afferma che gli altri abitanti
della villa debbono
partecipare alla spesa della sostituzione e alla spesa delle potature degli
alberi del giardino privato in genere, perché contribuiscono al decoro
dell’edificio. Dice che lo ha stabilito una sentenza della Cassazione. A me
sembra una pretesa assurda. Igor Man
La sentenza a cui si
rifà il vostro vicino è probabilmente la Cassazione civile, Sezione II, 18
aprile 1994, n. 3666, che in effetti stabilisce che i
condomini possano essere obbligati alle spese di potatura di alberi che sorgono
su un giardino privato quando essi contribuiscono “per vincoli di destinazione convenzionali,
i quali trovano la fonte negli atti di autonomia privata” al decoro dell’intero
edificio condominiale (al di là che il condominio sia formalmente costituito o
no). La stessa sentenza ammette che un regolamento condominiale possa porre in
carico al solo proprietario del giardino la potatura.
Nel caso esaminato il
vincolo si sarebbe creato perchè “l'edificio fu fabbricato
in modo da inserire, valorizzare e salvaguardare la funzione estetica delle
piante secolari, perché i balconi furono costruiti per utilizzare le piante
come elemento ornamentale. In conformità a quanto previsto nel progetto
allegato all'atto di acquisto dell'area in data 28
agosto 1961, gli alberi furono organicamente inseriti nella struttura
dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in guisa tale
da contornarli ed avvolgerli. Con la conseguenza che, se le alberature venissero
a mancare, ne risulterebbe deturpato l'aspetto
architettonico dell'edificio”. D’altra parte la Cassazione ammette che un
regolamento condominiale avrebbe anche potuto porre in
carico al solo proprietario del giardino la potatura; ma ciò, nel caso
esaminato non era successo.
Pertanto perchè la
potatura e l’eventuale sostituzione di alberi in
giardini privati sia a carico di tutta la collettività bisogna che si
realizzino due presupposti: il primo è che si possa provare in modo convincente
che la loro funzione di decoro per tutti sia intrinseca alla loro funzione, il
secondo che l’opera eseguita sul giardino effettivamente volta a preservare il
decoro stesso (per esempio una potatura di un albero volta a fargli produrre
frutti, esteticamente non valida, non rientrerebbe).
Nel caso in questione
non pare che questi presupposti si realizzino, in quanto
l’alta siepe e la cancellata impediscono al giardino privato di dare decoro
all’edificio e, del resto, i vicini non ne traggono un beneficio diretto quale
potrebbe esserci, per esempio, se loro o i loro ospiti, avessero diritto di
passaggio nel giardino stesso per accedere alle loro unità immobiliari.