Tutto
cambia dal primo marzo – Tempi più astretti e burocrazia in diminuzione
Aste giudiziarie alla svolta
Dall’1
marzo 2006 (termine prorogato dal Dl n. 271/2005), le aste giudiziarie si
trasformeranno in una solida alternativa al mercato
tradizionale nell’acquisto di un immobile, perdipiù
con la possibilità di buoni risparmi. I tempi per la tenuta dell’asta si
abbrevieranno e i creditori avranno più possibilità di riottenere i loro soldi
indietro. Al giudice potranno sostituirsi non solo i notai.
E’
questo in tre frasi l’effetto a cui aspira la riforma del codice di procedura
civile e delle sue disposizioni di attuazione
contenuta in due provvedimenti, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e una norma che l’ha in più punti mutata, la legge
28 dicembre 2005, n. 263.
La
riforma delle procedure, che coinvolge ben 88 articoli dei due codici, ha un
campo ben più vasto di quello relativo alla tenuta
delle aste. Mira tra l’altro a uniformare l’iter del
processo civile alla nuova legge
fallimentare. Tuttavia in questa pagina si è voluto puntare l’obiettivo solo
sui nuovi meccanismi con cui si tengono le aste immobiliari, dal momento in cui
viene indetta la vendita di un terreno o di un
fabbricato a quello in cui esso viene aggiudicato al miglior offerente.
Come
chiarisce la legge più recente, la n. 263/2005, il nuovo assetto delle aste
scatterà dal primo marzo non solo per le nuove procedure, ma anche per quelle pendenti. Fanno eccezione quelle per cui è stata già ordinata la vendita, per cui
continueranno ad applicarsi le vecchie norme. Si pone così riparo, per quanto
possibile, a una grave lacuna della legge n. 80/2005
che da quest’anno prevedeva due diversi riti
processuali in contemporanea, almeno finché non si sarebbero esaurite i
procedimenti esecutivi in corso.
La
riforma ha due scopi di fondo. Il primo è senz’altro
quello di accelerare gli iter processuali. Si pensi che una stima dell’Abi (l’associazione bancaria italiana) che risale al 2003 valutava in ben 76 mesi la durata media delle procedure
esecutive in Italia (compreso il tempo utile per la distribuzione del
ricavato). Un record negativo in Europa. E’ ben vero che una tale stima non fa
giustizia dell’operato di molti tribunali italiani,
ben più efficienti, ma è altrettanto vero che sono capitati anche casi in cui
l’assegnatario in un’asta si è visto beffato dal debitore occupante
dell’immobile, che nel frattempo aveva maturato il diritto di usucapione
ventennale. L’esperienza di alcuni tribunali di
avanguardia ha così permesso di preferire la vendita senza incanto, che ha
procedure più rapide anche se talora un po’ sbrigative. Una
scelta che dovrebbe avere anche lo scopo di rendere la vita più difficile alla
cosiddetta “mafia delle aste”, che basava soprattutto sull’incanto e sulle
offerte al rialzo di un sesto dopo la sua conclusione, le sue armi di ricatto.
Anche l’ampliamento delle deleghe dai notai ad altri professionisti (avvocati e
commercialisti) dovrebbe contribuire alla tenuta di aste
più frequenti.
Un
secondo scopo è quello di aprire il più possibile al pubblico le aste giudiziarie, un tempo riservate a pochi operatori
professionali. Come spesso capita, la legge si è limitata a riconoscere prassi da tempo in corso nei tribunali più efficienti. Ha reso cioè obbligatoria la pubblicità alle aste su siti
specializzati su Internet, unico metodo pratico per rendere rintracciabili con
estrema rapidità le offerte in corso e per consultare tutta la documentazione
necessaria: l’avviso d’asta, l’ordinanza che dispone la vendita e, soprattutto,
la perizia. Alcuni siti offrono anzi documenti in più, non previsti dalle nuove
norme (foto e piantine dell’immobile). Da tempo si
progetta un unico sito che a livello nazionale raccolga tutte le notizie a
proposito: un obiettivo ancora lontano da raggiungere. Nel frattempo però un
decreto ministeriale dovrebbe indicare gli operatori Internet più seri, ponendo
fine all’anarchia attuale. Riconosciute espressamente per legge anche le
convenzioni tra 80 tribunali italiani (ultimi dati Abi)
e istituti di credito per concedere mutui pensati ad
hoc per gli acquirenti alle aste giudiziarie.
Si tratta di contratti sottoposti a una condizione sospensiva. Solo se il mutuatario riuscirà
ad aggiudicarsi l'immobile, il preliminare di mutuo
porterà a un contratto definitivo, con l’iscrizione dell’ipoteca e l'erogazione
del denaro. In caso contrario, il preliminare non avrà effetti.*
Fino a febbraio 2006 |
Dal marzo 2006 |
Il giudice poteva
scegliere liberamente se indire un’asta senza o con incanto. Quest’ultima era la preferita dalla grande
maggioranza dei tribunali. |
L’asta senza incanto
diviene obbligatoria. Solo in caso di suo mancato esito, si passa a quella
con incanto. |
Il giudice poteva
delegare un notaio che si era candidato a tale ruolo presso il Consiglio
dell’Ordine alla tenuta dell’asta, ma solo a quella con incanto |
La delega è estesa
sia all’asta con incanto che a quella senza. Coinvolti, oltre i notai, anche
gli avvocati e i commercialisti (esperti contabili compresi). |
I tempi di tenuta
delle varie udienze d’asta erano in buona parte lasciati
al libero arbitrio del giudice. Quelli lasciati ai creditori per allegare la
documentazione erano invece rigidamente fissati in 60 giorni dal deposito del
ricorso in cui si chiede la vendita (ora saliti a
120 giorni) |
I tempi delle udienze
d’asta vengono determinati per legge tra un minimo e
un massimo. In caso di delega, il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni, le modalità della
pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte e quello ove si procede al
loro esame . |
I contenuti della
perizia sull’immobile erano dettati più dalla prassi che dalle norme e non
contenevano necessariamente indicazioni sulla regolarità edilizia e
urbanistica.. |
Vengono specificati i contenuti della perizia,
che include il certificato di agibilità e di quello di destinazione
urbanistica, nonché nota degli eventuali vincoli e oneri condominiali |
Era un obbligo solo
la pubblicazione dell’avviso d’asta sui quotidiani o su altri analoghi organi
di stampa. Quella su Internet era una scelta personale del giudice. Talora
i tribunali stipulavano liberamente
convenzioni con i gestori di siti. |
Diviene obbligatoria
la pubblicazione su Internet dell’avviso d’asta, dell’ordinanza di vendita e
della perizia, su siti elencati in un
futuro decreto ministeriale. Nell’avviso d’asta pubblicato sulla stampa va
specificato il sito Internet e il nome e il recapito del custode. |
Tranne che nelle aste
fallimentari, in cui il ruolo di custode dell’immobile era assunto dal
curatore del fallimento, custode dell’immobile era normalmente il debitore |
La nomina di un
custode diverso dal debitore è un obbligo se l’immobile no
è occupato da debitore o se ha una qualche utilità. Sono specificati in
dettaglio i suoi compiti. |
La visita
dell’immobile all’asta , da parte del candidato acquirente,
era spesso impossibile |
Il custode ha il
compito di rendere visitabile l’immobile posto all’asta. |
Il decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato è il solo titolo esecutivo per
chiedere il rilascio. Lo sfratto è eseguito dall’ufficiale giudiziario, nei
limiti di tempo che gli impone il proprio carico di lavoro e la propria
competenza territoriale |
Il giudice stesso può
decidere, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dei locali sin da
dopo il pignoramento. Lo sfratto è eseguito dal custode, che continua ad
occuparsene anche dopo il decreto di trasferimento. |
Chi partecipa all’asta doveva versare, oltre a una cauzione
pari al 10% del prezzo base, una somma forfait a copertura delle spese e
degli oneri di aggiudicazione, trascrizioni e volture comprese |
Per partecipare
all’asta si versa solo la cauzione pari al 10% del prezzo base. Le spese
della procedura sono a carico dei creditori pignoranti. Quindi il prezzo di aggiudicazione è quello reale da versare. |
L’offerta di acquisto all’asta, se un termine più lungo non era
fissato dall'offerente, non era revocabile prima di venti giorni |
L’offerta di acquisto all’asta è, di fatto, irrevocabile, salvo
siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata
accolta. |
L’aggiudicazione di
un immobile all’asta con incanto è provvisoria. Entro dieci giorni chiunque può
proporre un offerta con un rialzo di un sesto rispetto
al prezzo a cui è avvenuta l’aggiudicazione. E’ indetta una gara tra gli
offerenti. |
Resta possibile proporre offerte al rialzo dopo l’aggiudicazione
di un immobile all’asta all’incanto. Il rialzo sale a un quinto e prezzo raggiunto. I candidati acquirenti che
non si presentano alla gara finale rischiano la perdita della cauzione, che viene raddoppiata. |
Se il debitore era comproprietario
dell’immobile posto all’asta, in genere veniva posta
all’asta solo la sua quota, con scarse possibilità di collocazione sul
mercato, se non a prezzi stracciati. |
Il giudice deve
disporre la divisione dei beni in
comproprietà o comunione, a norma del codice civile, salvo che ritenga
probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al
suo valore. |
Vengono elencati i compiti del notaio delegato,
tra cui rientra, oltre all’a tenuta delle aste all’incanto, l’esecuzione
delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e il
progetto di distribuzione del ricavato tra i creditori. |
Tra i compiti dei
professionisti delegati è specificato
quello alla restituzione immediata delle somme versate dagli offerenti
non risultati aggiudicatari dell’asta, mediante bonifico o deposito, su conto
corrente bancario o postale. |
Gli onorari dei notai
delegati sono specificati nel decreto del ministro della Giustizia 25 maggio
1999, n. 313 |
Gli onorari dei
professionisti delegati saranno specificati in un futuro decreto del ministro
della Giustizia |
I consigli notarili
comunicano ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi dei notai
disponibili ad essere delegati alle vendite con incanto, distinti per ciascun
circondario. La delega avviene a rotazione, in modo tale da equilibrare il
numero di aste che vengono assegnate a ciascun
notaio. |
I consigli degli Ordini
allegano agli elenchi dei professionisti disponibili i curricula
con le loro esperienze maturate. Ogni semestre il presidente del tribunale
dispone la cancellazione di chi non abbia rispettato
i termini e le direttive dei giudici. Impossibile il reinserimento nel
triennio in corso e in quello successivo |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Ordinanza a prova di legge
Dal momento in cui sono
terminate le complesse procedure che portano un immobile di proprietà del
debitore ad essere posto in vendita, si apre il capitolo dell’asta giudiziaria.
Il primo passo obbligato per il giudice è l’ordinanza di vendita, in cui sono esplicitati il prezzo base d’asta (stabilito grazie
all’assistenza del perito) e l’eventuale nomina del professionista
delegato. I principali
contenuto dell’ordinanza, come integrati dalle nuove norme, sono
elencati nel box qui accanto. La prassi insegna che il giudice si riserva in
genere le vendite di immobili di scarso pregio, perché
altrimenti penalizzerebbe in modo esagerato i creditori, costretti ad assumersi
gli oneri del professionista delegato, mentre a quest’ultimo
sono riservati gli immobili di un certo valore.
Una novità importante
sta nel fatto che per la prima volta vengono
esplicitati dalla legge i contenuti della perizia, che è senz’altro il
documento più prezioso in mano ai candidati acquirenti. Viene in particolare
chiarito che va denunciata l’eventuale occupazione da parte di terzi, con
particolare riferimento a contratti registrati prima del pignoramento. Vanno
poste in rilievo le formalità, i vincoli o gli oneri “anche di natura
condominiale”, che resteranno a carico, oppure saranno cancellati o risulteranno non opponibili all’acquirente, compresi i
vincoli all’edificazione o quelli storico-artistici.
Resta a questo proposito da accertare se compito del perito è davvero anche
quello di informarsi presso l’amministratore del condominio sulle probabili
morosità condominiali del debitore, cosa utilissima ma che finora non è mai
stata fatta: il testo di legge lascia qualche dubbio. Il perito deve verificare
anche la regolarità edilizia e urbanistica anche con l’acquisizione del
certificato di agibilità e di quello di destinazione
urbanistica , se necessario per legge (non è più previsto l’obbligo dei
creditori di fornirlo). Novità: se quest’ultimo
certificato è “datato”, va aggiornato. La relazione di stima può essere
completata con note apposte dalle parti, se comunicate in tempo utile.
Ordinanza
Questi in sintesi i
principali contenuti dell’ordinanza di vendita:
1)
l'identificazione
e la descrizione sommaria dell'immobile,
2)
il
prezzo base d’asta;
3)
il
luogo e l'orario dell'asta;
4)
Il termine (da un minimo di 90 a un massimo di 120 giorni dall’udienza per la comparizione
delle parti e dei creditori), entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto. Il giorno dopo si ha la prima udienza di vendita.
5)
Le modalità con
cui viene data pubblicità alla vendita (pubblicazione su quotidiani o testate
ad essi parificate e pubblicazione si sito Internet), che deve avvenire almeno
45 giorni prima dell’udienza di vendita.
6)
Gli estremi dell’eventuale professionista
delegato nonché del custode dei beni.
7)
Le modalità con
cui è prestata la cauzione (in genere, con assegno circolare da inserire nella
busta nella vendita senza incanto)
8)
La data della nuova vendita con incanto,
nel caso in cui quella senza incanto non abbia luogo per qualsiasi ragione
(asta deserta, offerte inefficaci, offerte non superiori a
un quinto del prezzo base rifiutate dai creditori o altre circostanze).
9)
Di quale somma minima occorre aumentare le
offerte al rialzo;
10)
Il termine con cui il creditore pignorante
deve dare notizia dell'espropriazione agli altri
creditori non comparsi all’udienza.
11)
Le modalità e il
termine per pagare il prezzo (per legge dovrebbe essere un massimo di 60 giorni
dall'aggiudicazione, ma certi tribunali concedono fino a 120 giorni, salvo
pagamento degli interessi legali).
Iter veloce- Monza battistrada
Più rari gli incanti
Tra le novità più
essenziali della riforma delle aste giudiziarie vi è senz’altro il ruolo di
primo piano dato alla vendita senza incanto, che diviene la procedura principe:
solo in caso di mancato successo si ricorre infatti a
quella con incanto. Il mutamento di rotta rispetto alla prassi del passato è, come è noto agli esperti, dovuto ai successi mietuti, dal cosiddetto “rito monzese”
ormai diffuso anche in numero abbastanza vasto di tribunali, anche al Sud, che
ha portato in queste realtà tempi più
brevi, un maggior numero di aste
concluse con successo e più forti rialzi sul prezzo base rispetto ad altrove.
Le norme di riforme
hanno voluto meglio precisare la procedura dell’offerta in busta chiusa, che
prevede tra l’altro l’annotazione all’esterno da parte del cancelliere del nome
di chi la fa, di quello del giudice o del professionista
delegato, e della data dell’udienza. Si dichiarano inefficaci le offerte
pervenute oltre il termine fissato dal giudice (da un minimo di 90 a un massimi di 120 giorni dall’ultima udienza tra le parti)
e, con la legge n. 263/2005, si stabiliscono i limitati casi in cui esse possono
essere revocate (quando sono trascorsi 120 giorni dalla presentazione, senza
accoglimento, oltre nei casi in cui si proceda all’incanto o alla gara tra gli
offerenti). Non opera più il caso di revocabilità dopo venti
giorni previsto dall’articolo 571 del codice di procedura civile.
Quasi invariato il
resto dell’iter: se l’offerta è unica e supera di un quinto (non più di un
quarto) il prezzo base, l’immobile è senz’altro aggiudicato. Se non supera i
creditori possono opporsi alla vendita o il giudice può optare
per un’altra udienza, con vendita all’incanto. Si tratta di casi in pratica
assai rari. Se invece vi sono più offerenti si
indice seduta stante la gara tra gli
offerenti, una specie di incanto “sui generis”, a cui partecipano però solo
coloro che hanno presentato offerte valide.
Quando,
per uno dei casi previsti, l’asta senza incanto non ottiene risultati, si passa
a quella con incanto. Le modalità di tenuta
dell’incanto non sono cambiate: si è però optato per una più dura disciplina
rispetto alla restituzione della cauzione, in caso di candidati acquirenti
“poco seri”. In particolare, se l’offerente non partecipa “senza documentato e giustificato motivo” perde un decimo della somma depositata.
Irrigidito anche il meccanismo del rialzo dopo l’aggiudicazione provvisoria:
chi entro dieci giorni dall’ udienza presenta un
offerta più alta di un quinto (non più di un sesto) rispetto al prezzo
raggiunto, deve prestare una cauzione doppia, cioè del 20% del prezzo base
d’asta. Sia lui che gli altri che si
candidano alla nuova gara che viene indetta, se non partecipano, perdono la cauzione,
salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo della loro assenza.
Se,
infine, anche l’asta con incanto non ha esito, è il giudice ha decidere. Può,
ad esempio, stabilire un nuovo incanto a un prezzo
inferiore di un quarto (non più un quinto) rispetto a quello precedente oppure
stabilire l’amministrazione giudiziaria del bene.. Secondo alcune
interpretazioni, potrebbe anche ritornare al meccanismo della vendita senza
incanto.
Aggiudicazione
– L’atto finale
Fa tutto il “delegato”
L'immobile viene aggiudicato con decreto del giudice, solo dopo che il
prezzo è stato interamente saldato (per legge, nei termini prescritto
dall’ordinanza di vendita e al massimo dopo 60 giorni dall'aggiudicazione). Nel
decreto è contenuto l'ordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento (anche
questa un’importante novità): non è ben chiarito chi sopporterà i costi della
cancellazione che dovrebbero essere però a carico della procedura (cioè, di fatto, dei creditori). Resta possibile, ai sensi
dell’articolo 508 del codice di procedura civile, che l’aggiudicatario abbia
concordato con i creditore l’assunzione del debito con
le garanzie ad esso inerenti, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato.
Un’altra novità è che
il decreto dovrà anche indicare se l’aggiudicatario ha contratto un mutuo per
l’acquisto garantito da ipoteca sull’immobile (che sarà sempre di primo grado).
In caso contrario non è possibile la trascrizione presso i registri immobiliari
del trasferimento. Come è noto si stanno diffondendo
in molti tribunali le convenzioni sottoscritte con istituti di credito che
prevedono particolari forme di finanziamento per l’acquisto all’asta
giudiziaria, anche allo scopo di uniformare il mercato delle aste con quello
immobiliare “libero”, in cui la grande maggioranze delle compravendite è fatta con mutuo. Il decreto contiene anche
l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Può
essere impugnato con la procedura
dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc).
Se è delegato alla
vendita un professionista, è lui a doversi occupare delle formalità di
registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento,
alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, nonché
della cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie (nuovo articolo 581-bis). Può competergli anche la formazione del
progetto di distribuzione del ricavata e la sia
trasmissione al giudice dell’esecuzione che può apporvi variazioni. A. questo
proposito può essere interessante chiedersi se sono possibili deleghe plurime a
professionisti per diverse funzioni. Per esempio è fatto noto che i notai, che
hanno già avuto delega alle vendite con
incanto, hanno incontrato qualche difficoltà in passato nel redigere i progetti
di distribuzione, un’operazione che non rientrava nelle loro consuete
competenze. Le norme non escludono che, per esempio, venga
delegato un notaio alla tenuta dell’asta e un commercialista (tecnicamente più
esperto) al progetto di distribuzione.
Spazi aperti – Nomina e parcelle
Al custode nuovi oneri
Il nuovo ruolo del
custode è senz’altro uno dei cardini più importanti della riforma delle procedure. Resta la possibilità per il giudice di
designare a tale compito il debitore, come accadeva quasi sempre
fino a ieri, ma la sua sostituzione con
un professionista è resa molto più frequente. Il giudice dovrebbe deciderla sia
quando ritiene che abbia utilità (cioè quasi sempre,
se davvero si vuole che l’immobile sia gestito perché non perda valore) e in
ogni caso quando l’immobile non è occupato dal debitore. Incaricata sarà una persona indicata
dall’Istituto vendite giudiziarie oppure un professionista terzo.
Il custode-professionista garantirà che l’immobile sia
visitabile dai candidati acquirenti, e quindi “piazzabile”
più facilmente sul mercato, nonché si
assumerà i compiti della gestione ed eventualmente quelli della
valorizzazione del fabbricato, impedendo che, come troppo spesso è accaduto in
passato, cada in rovina o sia danneggiatola vandali.
Ma
al custode è affidato anche un nuovo, cruciale compito: quello di eseguire lo
sfratto degli immobili occupati, con o senza titolo, sostituendosi
all’ufficiale giudiziario e tutto ciò anche dopo che l’immobile è stato già
aggiudicato. E’ il giudice stesso che può decidere “con provvedimento non
impugnabile” la liberazione dei locali sin da dopo il pignoramento, guadagnando
così tempo prezioso nelle procedure e contribuendo a rivalutare il prezzo
dell’immobile posto all’asta. Ovviamente, se i locali risultano
locati con regolare contratto registrato prima del pignoramento, occorrerà
attendere la sua scadenza (a meno che il conduttore non sia moroso e si rifiuti
di saldare i suoi debiti).
Con l’affermarsi della
figura del custode si apre un nuovo spazio professionale che pare tagliato su
misura per i commercialisti, meglio se con esperienza di curatori fallimentari,
per quanto attiene alla gestione ma anche
per gli avvocati, soprattutto quando è in ballo la vendita di un immobile
occupato. Resta nel limbo il nodo della
determinazione del suo onorario, attualmente affidata
alla prassi dei Tribunali: è auspicabile che il decreto ministeriale che
fisserà i compensi dei professionisti delegati alle vendite giudiziarie si occupi
anche di questo. Tanto
più nel caso in cui il professionista delegato si assuma anche i compiti
del custode.