A cura di
Giovanni Tomassoli, vicepresidente Federamministratori-Confappi
LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
Quasi
tutti i condomini hanno una copertura assicurativa: quella tradizionale è la
cosiddetta"polizza globale fabbricati", un contratto che per anni è
stato"standard" ma che, col tempo, va raffinandosi per coprire in
modo flessibile le esigenze (o le manie) della clientela. Si definisce come
“globale” perché copre diversi tipi di rischi, che in genere sono assicurati da
polizze diverse.
La doppia
copertura
Tipico
della polizza globale è coprire i danni alle parti comuni che quelli alle
proprietà individuali (ma solo quelli espressamente previsti). Si tratta quindi di un contratto unico dato dalla
somma di tanti contratti individuali quanti sono i condomini, più uno specifico
per le parti comuni: Il danno va segnalato all’amministratore condominiale, che
agirà quindi anche a favore di un singolo condomino, in ciò facendo eccezione
al principio secondo cui l’amministratore si prende cura solo delle parti
comuni.
Limiti di
copertura
Non sono
in genere coperti i danni causati per dolo (volontà intenzionale) o per colpa grave (notevole trascuratezza o
scarsa cura), dall’assicurato
(condomino, familiari, conviventi
o dipendenti) o dal contraente (l’amministratore condominiale). Si fa in genere
eccezione per quelli causati dai minorenni dell’assicurato, di giovanissima età
(per esempio, un bambino di tre anni). Talora è anche ammessa la colpa grave,
per danni ben precisi.
A seconda
del tipo di danno esiste quasi sempre una somma “a franchigia” (detta anche
“scoperto”), cioè una certa quantità di denaro che l’assicurazione comunque non
rimborsa (ad esempio 100 euro). Quindi,
se il danno è di 300 euro, la compagnia ne rimborsa 200, se è invece di 80
euro, non si riceve nulla..
Danni base
assicurati – la polizza incendi
La globale
fabbricati consiste in genere nell’unione tra due diverse polizze, quella
“incendi” (che, come vedremo, non copre solo gli incendi) e quella di
responsabilità civile del capofamiglia.
La polizza
incendi copre innanzitutto i danni conseguenti ad incendio, esplosione (ma non
di bombe), scoppio, fulmine, implosione, caduta di aereomobili e veicoli
spaziali, onda sonica, rovina di ascensori e montacarichi .
Inoltre è
prestata spesso garanzia anche per:
q
danni
provocati agli infissi che danno sulle parti comuni dai ladri
q
·scariche
ed altri fenomeni elettrici delle apparecchiature (non dovuti a cattiva
manutenzione)
q
·fumo, gas
e vapori
q
·danni
causati ad impianti ed apparecchi di terzi (aziende erogatrici di gas, acqua,
energia elettrica ecc.)
q
·rimpiazzo
del combustibile versato per la rottura accidentale degli impianti di
riscaldamento o di condizionamento.
Sono
indennizzate anche alcune conseguenze dei danni, per esempio la mancata
riscossione di canoni di locazione, il trasporto delle macerie in discarica, i
danni volontari per prevenirne o arrestare il sinistro (i pompieri che sfondano
la finestra), i danno causati alle cose dal fumo, eccetera.
In genere
comunque sono le strutture e le finiture del fabbricato ad essere “coperti” e
non gli oggetti in esso contenuti (mobili, tappeti, apparecchi). Più raramente,
la polizza incendi copre anche i danni da eventi atmosferici “normali”
(grandine, vento, neve sui tetti ecc.), ma non quelli eccezionali (trombe
d’aria, alluvioni, terremoti).
Danni base
assicurati – la polizza di responsabilità civile
Risarcisce
il capitale, gli interessi e le spese
di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli inquilini, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di
fatti accidentali. A provocare i danni possono essere anche familiari,
conviventi, domestici, portiere. L’assicurazione può comprendere i rischi delle
antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato,
anche tenuti a giardino,. Possono essere esclusi parchi, alberi di alto fusto,
attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura
oltre una certa altezza.
Sono
considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti e può
essere compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come
tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Va
aggiunto che la polizza di responsabilità civile (della spesso “del
capofamiglia”) è quasi sempre compresa, come “gadget”, in infiniti contratti
(apertura di conto corrente, sottoscrizione di fondo d’investimento,
assicurazione auto, eccetera). Quindi ci si trova “coassicurati indirettamente”
(come si dice in linguaggio tecnico), con più compagnie.
Danni in
più – la polizza danni da acqua
Tradizionalmente
considerata aggiuntiva, ma i realtà
sempre più compresa in molte polizze fabbricati, è la polizza contro le
infiltrazioni e gli allagamenti. che comprende la rottura accidentale di
pluviali, di gronde, di impianti idrici o di riscaldamento. Un'integrazione
possibile (e sempre più spesso inserita nelle polizze) è quella delle spese di
ricerca del danno e la riparazione della rottura. Facciamo un esempio: quando
compare su una parete una macchia d'umidità, è perché un tubo si è rotto. Per
individuare dove, occorre rompere il muro (o il pavimento del vicino di sopra).
Ciò comporta senz'altro una spesa maggiore del fatto di rimbiancarlo. Un costo
che potrà essere coperto dalla compagnia (a patto che il tubo rotto sia di
proprietà condominiale, se è del singolo, sono guai…). Va verificato in ogni
caso se nel contratto è elencata anche l'occlusione delle condutture idrauliche
e i danni da gelo.
Danni in
più – le polizze eventi atmosferici.
Soprattutto
laddove le condizioni atmosferiche sono più rigide, è bene avere una copertura
anche per quanto attiene ai cosiddetti"eventi atmosferici": vengono
coperti i danni causati da vento, grandine, tempesta al fabbricato oltre a
quelli che può causare l’acqua piovana entrando da rotture del tetto. La
garanzia"eventi atmosferici" è integrabile anche con quella di"sovraccarico
neve"
Le GARANZIE PARTICOLARI
Rottura
vetri |
Risarcimenti
possono essere previsti in caso di rottura accidentale di porte vetrate,
specchi, finestre condominiali. In genere vi è comunque una limitazione
all'indennizzo, per ciascuna lastra rotta. |
Urto di
veicoli |
Se
l'edificio è urtato, nel corso di un incidente, da un'auto pirata, può
esistere una previsione integrativa nel contratto, che in genere non scatta
se l'auto è di un condomino. |
Fenomeni
elettrici |
Si
tratta di fulmini, correnti, scariche, corto circuiti in apparecchi elettrici
o elettronici (escluse lampade e, talvolta, computer). Se però l'impianto
condominiale non ha messa a terra o non è a"regola d'arte", la
garanzia prestata in genere decade. |
Infortuni
custode/addetto alle pulizie |
E'
previsto un risarcimento (per esempio 15 mila euro) in caso di morte e uno,
più consistente (per esempio 26 mila euro), in caso di invalidità permanente.
|
Tutela
Giudiziaria |
Polizza
nuova e, naturalmente, piuttosto cara. Copre le spese per l'assistenza legale
e per eventuali perizie nel caso di controversie (compresa anche la difesa
penale dell'amministratore e dei condomini) relative al condominio
assicurato. Sono comprese le spese per dispute per il recupero delle quote
condominiali o per violazioni del regolamento condominiale |
Responsabilità
civile dell’amministratore di condominio |
E' una
nuova copertura, talvolta inserita nella globale fabbricati, volta spesso ad
assicurare non tanto l'amministratore professionista, quanto il condomino che
esercita la funzione di amministratore del fabbricato assicurato. In genere
non copre il"dolo", ma la"colpa" dell'amministratore,
cioè i comportamenti dovuti a imperizia, sbadataggine, mancato impegno, non
le appropriazioni indebite o le truffe.Alcune associazioni di amministratori
(ad esempio la Federamministratori) coprono comunque i loro associali con
questa polizza. |
Allagamenti,
smottamenti, catastrofi |
E' più
unico che raro che la polizza antincendio delle abitazioni civili copra anche
i danni da alluvione (in gergo, polizza anti-catastrofi"). Una simile
aggiunta va sempre contrattata con la compagnia ed è presene in genere solo
per gli impianti industriali (ma anche per le abitazioni adiacenti una
fabbrica o un magazzino). Quando è concessa alle singole residenze, il prezzo
può essere percentualmente più elevato |
Precauzioni
da tenere . La clausola a valore intero.
Va posta
particolare attenzione, soprattutto in caso di danni gravi, al principio
secondo cui funzionano quasi tutte le"globali fabbricato": quello del
cosiddetto"valore intero". Con valore intero si intende il costo per
la ricostruzione integrale dell'edificio, escluso il valore dell'area. A questa
dato deve corrispondere la somma assicurata dichiarata nella polizza, a cui
viene commisurato il premio. Se invece il fabbricato è sotto-assicurato al
momento del sinistro, scatta un indennizzo ridotto, a seconda della differenza
tra il valore effettivo e quello assicurato. Facciamo un esempio. Poniamo che
il condominio valga 10 miliardi, ma sia assicurato solo per 7 miliardi: al
danneggiato verrà rimborsato solo il 70% del danno subito, anche se esso non
coinvolge tutto il palazzo.
Solo se il
meccanismo è diverso (e vige, anziché il"valore intero", la cosiddetta"stima
accettata") la proporzionale non scatta. La polizza a"stima
accettata" è quella in cui la somma assicurata è stabilita in base a una
perizia dell'immobile che viene allegata al contratto.
E' anche
possibile pretendere una deroga, per esempio del 20%, alla clausola del valore
intero. Si tratta di una franchigia, ma stavolta a favore dell’assicurato. Se
il valore coperto è inferiore, poniamo, del 15% a quello reale,
la"proporzionale" non scatta.
Le
polizze-furto sono stipulate praticamente sempre dai singoli privati, e non dal
condominio: se non altro perché hanno costi più elevati. Si va diffondendo,
comunque, anche la polizza cosiddetta “multirischio abitazioni”, che offre al
singolo una copertura simile alla polizza fabbricati più quella per furto. La
multirischio è conveniente solo quando non esista già una globale fabbricati:
altrimenti si paga di più, e senza costrutto.
Le polizze
antifurto sono di tre tipi. Vediamoli.
Polizze a
valore intero. Il
criterio è lo stesso della clausola della globale fabbricati. Si copre l'intero
valore dei beni contenuti in casa, con una somma stabilita al momento del
contratto. Se la casa non viene svuotata tutta, il valore rimborsato è
proporzionale a quanto è stato rubato. Prevedono cioè un vero e proprio
inventario dei beni a cui viene attribuito un valore convenzionale. Tanto più è
alto, tanto più si paga come"premio" all'assicuratore.
Polizze a
primo rischio relativo.
Anche in questo caso si fa una stima di tutto quanto c'è in casa. Vengono però
indicati particolari beni più"interessanti" per i ladri, e se ne da
una stima parziale (per esempio, tutti i beni della casa valgono 11 mila euro,
ma i 20 più facili da asportare e di maggior valore valgono 6.500 euro).
Polizza a
primo rischio assoluto.
Prevede il risarcimento integrale di una determinata somma (massimale) in caso
di furto, anche di un solo bene. E' però in genere modulare, nel senso che se
nel furto vengono asportati certi beni, particolarmente preziosi, il massimale
cresce.
Il terzo
tipo di polizza è senz'altro il più diffuso, ed è in genere il più conveniente
al normale cittadino quello che evita litigi con la compagnia di assicurazioni.
Il secondo tipo è adatto a chi possiede oggetti di particolare valore. Il primo
non si applica quasi mai.
In caso di
possesso di prima e seconda casa la polizza è in genere estensibile ad
entrambe, con uno"sconto" sui premi da pagare. Preferite contratti
annuali, non rinnovabili automaticamente. In caso di assenza prolungata (oltre
45 giorni), avvertite la compagnia: probabilmente esiste una clausola nel
vostro contratto a questo proposito e se non la applicate, rischiate di non
vedervi risarcire il furto.
I costi
delle polizze antifurto non variano solo da compagnia a compagnia. Dipendono
anche dal grado di rischio che l’assicurazione deve affrontare. Esso dipende
essenzialmente da tre fattori:
a)
La
collocazione geografica dell’immobile. In genere i costi della polizza salgono
per le grandi città e per quelle “più a rischio” (Napoli a Palermo sono casi da
manuale). La collocazione geografica all’interno del quartiere (zone degradate
o a rischio sociale);
b)
La disposizione
dell’appartamento. Le ville isolate, gli appartamenti al primo piano e
all’ultimo sono i più attaccabili;
c)
La
presenza o meno di dispositivi o strutture contro il furto. Le grate alle
finestre e, soprattutto, la porta blindata sono le soluzioni con un rapporto
tra costi e benefici (minor costo della polizza), più accettabili. Ovviamente
anche gli antifurto attivi (a infrarossi, a ultrasuoni, microfonici, a contatto
magnetico), meglio se collegati a un centro di assistenza 24 ore su 24, hanno il
loro peso nel ridurre le pretese delle compagnie.
Le regole per non sbagliare
Prima di
firmare
q
• Leggere
attentamente il contratto, magari riservandosi qualche giorno per riflettere, e
chiedere chiarimenti sulle clausole poco chiare o astruse
q
• Accertarsi
della durata della polizza. Non sottoscrivere contratti troppo lunghi (meglio
gli annuali). Pretendere che la disdetta del contratto non si rinnovi
automaticamente in mancanza di disdetta.
q
• In caso
di polizza furto, verificare con l'agente assicurativo che l'abitazione sia
dotata delle misure minime di sicurezza richieste dalla compagnia per
riconoscere il diritto al risarcimento
q
• Tra le
diverse garanzie (furto, rapina, incendio, responsabilità civile, ecc.)
scegliere quelle a cui si pensa di essere maggiormente esposti
q
• Valutare
la reale copertura della polizza, prendendo nota con particolare scrupolo delle
esclusioni previste, eventuali limiti di indennizzo e dell'applicazione di
possibili franchigie.
q
• Per il
furto, ogni anno controllare che il valore dei beni contenuti nell'abitazione
sia quello dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto, pena
l'applicazione - in caso di sinistro - della regola proporzionale.
q
•
Conservare scontrini fiscali, certificati di garanzia ed eventuale fotografia
dei beni di maggior valore custoditi nell'abitazione (per il furto) e dei
problemi capitati (per i danni):
Al momento
del sinistro
q
• Prendere
visione della procedura di denuncia del sinistro indicata nel prospetto di
polizza e contattare l'agente per informarsi sui documenti da presentare per la
liquidazione del danno. Per la globale fabbricati, rivolgersi
all’amministratore.
q
Se si è
coperti da più polizze per lo stesso sinistro, denunciare a tutte le compagnie
il sinistro stesso. Altrimenti (se la cosa si viene a sapere), rischiate di
perdere il risarcimento (art. 1910 del codice civile).
q
•
Effettuare la denuncia nei tempi massimi previsti (prescrizione): di norma 1
anno dall'evento per incendio e furto, 5 anni per la responsabilità civile
della famiglia, 1 anno per la tutela legale
q
• Farsi
dare dalla compagnia il numero di riferimento della pratica di sinistro e il
nominativo della persona che seguirà l'iter della pratica e alla quale
inoltrare un eventuale sollecito
Al momento
della liquidazione
q
• Farsi
rilasciare dal perito assicurativo la copia dell"Atto di amichevole
liquidazione", in cui in genere la Compagnia pretende che sia riconosciuto
che nulla è più dovuto. Se a firmare è l’amministratore condominiale, dovrà
porre grande cautela: rischia di vedersi richiesto dal condomino, in termini di
risarcimento, la mancata soddisfazione di suo pretese. .
q
• Fare
attenzione ai termini entro i quali la compagnia è tenuta a pagare il
risarcimento: in caso di ritardi, non esitare a inviare un sollecito
q
•
Ricordare che nei sinistri attivi (cioè quando si ha ragione) il costo
dell'avvocato è sempre a carico della compagnia.