Polizze per la casa
Meno di un italiano
su quattro ha la casa assicurata. Le polizze a tutela dell’abitazione sono
indubbiamente una spesa: per trasformarsi anche in un buon investimento e,
tutto sommato, in un risparmio a lungo termine, occorrono valutazioni accorte:
tanto per fare qualche esempio a caso, l’importanza e la copertura di una
polizza anticatastrofe può dipendere dal rischio
terremoto della zona, quella di una polizza anti-ladro dai valori custoditi in
casa e dai sistemi anti-furto installati, quella di una garanzia per
sovraccarico da neve dall’altitudine, quella di una polizza antincendio dalla
presenza o meno di materiali infiammabili in casa, e così via.
Di tutte queste
variabili sono consapevoli anche le
compagnie di assicurazioni, che possono incrementare o
alleggerire i premi (cioè i costi) da versare o cercare di imporre franchigie,
scoperti e limitazioni varie.
Quindi,
benché i rischi coperti siano
apparentemente sempre gli stessi,
variano molto le formule utilizzate e il confronto sulla convenienza delle
polizze offerte da diverse compagnie non può essere solo ed esclusivamente
monetario (tanto dò, tanto mi risarciscono), ma deve
necessariamente scendere nei particolari.
Vale quindi la pena
procedere passo dopo passo, indicando prima i tipi di garanzie, poi le tre formule base per il risarcimento
(valore assoluto, primo rischio relativo e primo rischio assoluto) e, nel
frattempo, cercando di dare dei consigli e di individuare le principali
magagne.
Tipi di polizze
Due sono le
coperture fondamentali: la polizza condominiale (che copre le parti comuni) e
quella privata (che copre il singolo appartamento o la casa isolata di
proprietà). Ad esse si possono aggiungere altre
polizze singole (come quelle della responsabilità del capo-famiglie) che talora
si può ignorare di avere sottoscritto, perché per
esempio incluse come gadget nell’apertura di un conto corrente bancario o nella
sottoscrizione di una polizza rischio-viaggi (molto diffusa l’Europa Assistance). Infine esiste la polizza contro i rischi derivanti dall'utilizzo del
gas distribuito tramite rete, che tutti paghiamo (in genere senza saperlo),
insieme alla bolletta del metano.
Il primo rischio da
cercare di evitare è quindi che lo stesso danno sia coperto da più
assicurazioni. Per almeno due ragioni. La prima è la più ovvia: si paga di più,
e per una disposizione del codice civile (art. 1910) le somme complessivamente
riscosse da più compagnie non possono comunque
superare l’ammontare del danno subito. La seconda è che l’assicurato dovrebbe
dare avviso del danno a tutte le compagnie. Se non lo
fa “dolosamente”, non ha diritto alle indennità. Tra l’altro capita spesso che
alla firma di uno dei contratti, sia espressamente richiesto al beneficiario se
è titolare di altre polizze per lo stesso rischio. Se
questi lo nega, magari in buona fede, da alla
Compagnia un’arma formidabile da rivolgergli contro. .
Categorie di copertura
Quelle
base sono l’antincendio, la responsabilità civile
e i danni da acqua, a cui si possono aggiungere o meno le polizze antifurto.
Come vedremo queste definizioni sono più ampie di quanto appaiano
e sono spesso ricomprese (ma con esclusioni
particolari) in tutte le polizze individuali “multi-rischio”
e anche in quelle “globali fabbricato”, che riguardano il condominio. La
polizza anti-furto può essere inclusa o meno in quelle
individuali ma non lo è mai in quelle condominiali.
La polizza antincendio
Copre innanzitutto i
danni conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione (ma non di bombe), scoppio,, implosione, caduta di aereomobili
e veicoli spaziali, onda sonica, rovina di ascensori e montacarichi.
Inoltre
è prestata spesso garanzia anche per:
danni
provocati dai ladri agli infissi che danno sulle parti comuni condominiali (in
genere entro certi limiti);
•scariche ed altri fenomeni elettrici delle apparecchiature
(non dovuti a cattiva manutenzione)
•fumo, gas e vapori
•danni
causati ad impianti ed apparecchi di terzi (aziende erogatrici di gas, acqua,
energia elettrica ecc.)
•rimpiazzo
del combustibile versato per la rottura accidentale degli impianti di
riscaldamento o di condizionamento.
Possono essere
indennizzate anche alcune conseguenze dei danni, ma in genere occorrono
garanzie aggiuntive: per esempio la mancata riscossione di canoni di locazione,
il trasporto delle macerie in discarica, i danni volontari per prevenirne o
arrestare il sinistro (i pompieri che sfondano la finestra), i danni causati
alle cose dal fumo, eccetera.
In genere comunque sono le strutture e le finiture del fabbricato ad
essere “coperti” e non gli oggetti in esso contenuti (mobili, tappeti,
apparecchi). Più raramente, la polizza
incendi copre anche alcuni danni da acqua (vedi l’apposita
polizza)
Polizza di responsabilità civile
Risarcisce il
capitale, gli interessi e le spese di danni involontariamente cagionati a
terzi, compresi gli inquilini, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali..
L’assicurazione può comprendere i rischi delle antenne radiotelevisive, gli
spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. Possono
essere esclusi parchi, alberi di alto fusto,
attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura
oltre una certa altezza, cancelli automatici, danni derivanti da materiali di
costruzione (amianto). Inoltre spesso si escludono i danni provocati da lavori
edili (manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, eccetera),
anche nei confronti del personale che li esegue..
Tra le integrazioni
possibili c’è spesso quella dell’interruzione forzata di un’attività
professionale o aziendale (studio medico, negozio o ufficio, per esempio), o il
danno a un appartamento di un palazzo accanto.
Polizza danni acqua
Copre le rotture
accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento, pluviali e gronde e le
loro conseguenze (danneggiamenti alle cose, ma anche lesioni e morte delle
persone).
Le esclusioni sono in genere importanti: danni da gelo, occlusioni e rigurgiti
di scarichi fognari, eventi atmosferici, cose contenute in locali seminterrati
e interrati. Per ciascuna di esse è possibile
stipulare garanzie aggiuntive, pagando premi in più..
Un'integrazione
possibile (e sempre più spesso inserita nelle polizze) è quella delle spese di
ricerca del danno e della riparazione della rottura.
Facciamo un esempio: quando compare su una parete una macchia d'umidità, è
perché un tubo si è rotto. Per individuare dove, occorre rompere il muro (o il
pavimento del vicino di sopra). Dopo la riparazione, il muro va ricostruito,
intonacato e imbiancato e sul pavimento vanno inserite
nuove piastrelle. Le spese delle opere murarie sono di solito ben più elevate
di quelle per la riparazione dell’impianto.
Esclusi comunque le calamità naturali e i cosiddetti “eventi
atmosferici”(vedi tabella).
Polizze antifurto
Mentere
capire cosa è coperto non è difficile, identificarne i costi lo è, anche perché
essi variano non solo da compagnia a compagnia, ma anche al grado di rischio
che l’assicurazione deve affrontare. Esso dipende essenzialmente da tre
fattori:
a)
La collocazione
geografica dell’immobile. In genere i costi della polizza salgono per le grandi
città e per quelle “più a rischio” (Napoli a Palermo sono casi da manuale). La collocazione geografica all’interno del quartiere (zone
degradate o a rischio sociale);
b)
La disposizione dell’appartamento. Le
ville isolate, gli appartamenti al primo piano e all’ultimo sono i più
attaccabili;
c)
La presenza o meno di dispositivi o
strutture contro il furto. Le grate alle finestre e, soprattutto, la porta
blindata sono le soluzioni con un rapporto tra costi e
benefici (minor costo della polizza), più accettabili. Ovviamente anche gli
antifurto attivi (a infrarossi, a ultrasuoni,
microfonici, a contatto magnetico), meglio se collegati a un centro di
assistenza 24 ore su 24, hanno il loro peso nel ridurre le pretese delle
compagnie.
In caso di possesso
di prima e seconda casa la polizza è in genere estensibile ad entrambe, con
uno"sconto" sui premi da pagare. Preferite contratti
annuali, non rinnovabili automaticamente. In caso di assenza
prolungata (oltre 45 giorni), avvertite la compagnia: probabilmente esiste una clausola
nel vostro contratto a questo proposito e se non la applicate, rischiate di non
vedervi risarcire il furto.
Tipi di coperture
Le formule base sono
tre:
Polizze a valore
intero.. Si copre
l'intero valore dei beni contenuti in casa, con una somma stabilita al momento
del contratto. Con valore intero si intende il costo
per la ricostruzione integrale dell'edificio, escluso il valore dell'area. A questa dato deve corrispondere la somma assicurata
dichiarata nella polizza, a cui viene commisurato il premio. Se invece il
fabbricato è sotto-assicurato al momento del sinistro, scatta un indennizzo
ridotto, a seconda della differenza tra il valore
effettivo e quello assicurato. Prevede cioè un vero e
proprio inventario dei beni a cui viene attribuito un valore convenzionale.
Tanto più è alto, tanto più si paga
come"premio" all'assicuratore.
Polizze a primo
rischio relativo. Anche in
questo caso si fa una stima di tutto quanto c'è in casa. Vengono però indicati
particolari beni più"interessanti" o rischio e se ne da una stima
parziale (per esempio, tutti i beni della casa valgono 11 mila euro, ma i 20
più a rischio valgono 6.500 euro).
Polizza a primo
rischio assoluto. Prevede il risarcimento integrale di
una determinata somma (massimale) in caso di danno, E' però in genere modulare,
nel senso che se i beni danneggiati sono
particolarmente preziosi, il massimale cresce.
Convenienza della copertura
La convenienza di ogni formula è innanzitutto strettamente legata al tipo
di danno. Per esempio, una polizza anti-furto dovrà essere quasi
sempre a “primo rischio assoluto”. Questo perché sarebbe assurdo coprire
da furto le porte e gli infissi delle finestre (che i ladri non si portano
certo via), ma è logico farsi risarcire solo certi
beni (quadri, tappeti, pellicce, gioielli, mobili antichi eccetera).
Viceversa in caso di incendio sono le polizze a valore intero a dovere farla
da padrone, perchè il problema è garantire la
ricostruzione della casa.
Infine in caso di
danno acqua può essere più logico servirsi del primo rischio relativo, puntando
solo sui beni più in pericolo.
Limiti di copertura
Possono essere, e
sono spesso, previste “franchigie”, cioè importi di danni che non sono rimborsati: per esempio
una franchigia di 300 euro rispetto a un danno di 1.000 euro, prevede il
risarcimento di soli 700 euro (1.000-300=700).
Il dolo. Non sono in genere coperti i danni causati per dolo (volontà
intenzionale) o per colpa grave (notevole trascuratezza o scarsa cura),
dall’assicurato (condomino, familiari, conviventi o dipendenti) o dal
contraente (l’amministratore condominiale). Si fa in genere eccezione per
quelli causati dai minorenni dell’assicurato, di giovanissima età (per esempio,
un bambino di tre anni). Talora è anche ammessa la colpa grave, per danni ben
precisi.
La rivalsa. La
compagnia, una volta pagato, ha
diritto di rivalsa contro il responsabile del danno: è spesso caldamente
consigliabile, però, pretendere che sia
inserita nel contratto la rinuncia a
tale diritto. In caso contrario, infatti, capita che
l’assicurazione con una mano dia, e con l’altra tolga. Per esempio, risarcisca un danno provocato a un condomino e chieda al condominio stesso, considerato
responsabile, di rimborsare il risarcimento effettuato.
Garanzie particolari
Rottura vetri (cristalli). |
E’ spesso
scorporata dalla polizza condominiale ma talora inclusa in quella multi-rischi
abitazioni . Riguarda la rottura accidentale di
porte vetrate, specchi, finestre condominiali. In genere vi è comunque una limitazione all'indennizzo, per ciascuna
lastra rotta, spesso diversificata porta d’ingresso e altri infissi. |
Urto di veicoli |
Se l'edificio è urtato, nel corso di un
incidente, da un veicolo pirata, può esistere una previsione integrativa nel contratto,
che in genere non scatta se è l'auto di un condomino. |
Fenomeni elettrici |
Si tratta di fulmini, correnti, scariche,
corto circuiti in apparecchi elettrici o elettronici (escluse lampade
e, talvolta, computer). Se però l'impianto non ha messa a
terra o non è a"regola d'arte", la garanzia prestata in genere
decade. Stesso discorso se sono riscontrati difetti
di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o
dovuti manomissione o perfino ad usura. Insomma, interpretare se
l’evento è risarcibile o meno può scatenare gravi litigi con la Compagnia. |
Infortuni custode/addetto alle pulizie. |
E' previsto un
risarcimento in caso di morte e uno, più
consistente, in caso di invalidità permanente. |
Allagamenti, smottamenti, catastrofi |
E' più unico che
raro che la polizza antincendio delle abitazioni civili copra anche i danni
da alluvione (in gergo, polizza anti-catastrofi"). Una simile aggiunta
va sempre contrattata con la compagnia ed è presene
in genere solo per gli impianti industriali (ma anche per le abitazioni
adiacenti una fabbrica o un magazzino). Quando è
concessa alle residenze, il prezzo può essere assai elevato. |
Eventi sociopolitici |
Compre sommosse, tumulti e, scioperi, atti di terrorismo o
sabotaggio, ma in genere non gli atti vandalici comuni, come le scritte sulle
pareti esterne, ne quelli conseguenti ad azioni di polizia nell’edificio. E’
poco “gettonata”, per costi e franchigie elevate. |
Eventi atmosferici |
Utile soprattutto dove il tempo è inclemente. In tal caso vengono coperti i danni
causati da vento, grandine, tempesta al fabbricato oltre a quelli che può
causare l’acqua piovana entrando da rotture del tetto o la caduta di alberi. La
garanzia è integrabile anche con quella di"sovraccarico
neve". |
Tutela Giudiziaria |
Polizza piuttosto
cara. Copre le spese per l'assistenza legale e per eventuali perizie nel caso
di controversie immobiliari relative al proprietario e/o al condominio
assicurato. Se condominiale, copre anche l’amministratore e include le spese per dispute per il
recupero delle quote non pagate o per violazioni del regolamento condominiale |
Responsabilità civile amministratore di condominio |
Talvolta inserita nella globale fabbricati, non assicura in genere
l'amministratore professionista, ma bensì il condomino che esercita la
funzione di amministratore del fabbricato assicurato. Non copre
il"dolo", ma la"colpa" dell'amministratore, cioè i comportamenti dovuti a imperizia, sbadataggine,
mancato impegno e non le appropriazioni indebite o le truffe. |
Fonte: Ufficio Stufi
Confappi-Federamministratori
Esempi di incidenza delle voci di una polizza globale fabbricati standard
(fabbricato costruito nel 1965 con valore assicurato di 5 milioni di euro)
Incidenza
percentuale settori di polizza con tutte le garanzie
Settori
polizza |
Polizza con garanzie base (prezzo =
100) |
Polizza con le garanzie aggiuntive più
comuni (prezzo=181) |
Incendio |
21,58% |
21,87% |
Responsabilità
civile |
50,36% |
38,77% |
Cristalli |
6,47% |
3,58% |
Acqua |
21,58% |
35,79% |
|
100,00% |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
Come si nota, una polizza
con tutte le garanzie può costare circa l’81% in più
di una con solo le garanzie base. Nella polizza tipo in esame è sempre la
responsabilità civile il maggior costo, seguita dai danni acqua, dall’incendio
e dalla rottura di cristalli. I danni acqua hanno spesso molte garanzie
aggiuntive possibili.
Polizza Incendio:
incidenza garanzie aggiuntive
Polizza base |
54,55% |
Eventi sociopolitici |
22,73% |
Eventi atmosferici |
9,09% |
Sovraccarico neve |
4,55% |
Danni Elettrici |
9,09% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
La garanzia aggiuntiva per gli eventi sociopolitici
incide molto in questa polizza, ed è generalmente sconsigliabile. Meglio i
danni da eventi atmosferici e quelli elettrici.
Responsabilità civile:
incidenza garanzie aggiuntive
Polizza base |
71,79% |
Danni da
interruzione attività |
5,13% |
R.C.O. Prestatori di Lavoro |
2,56% |
Conduzione n. 50
appartamenti |
20,51% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
Con danni da conduzione appartamenti si intendono
quelli causati a terzi da i singoli condomini dello stabile (esclusi quelli da
incendio). Il premio dipende ovviamente dal numero di appartamenti
del condominio (qui presupposto in 50). La responsabilità
civile verso dipendenti ha senso se esiste il portiere.
Danni acqua:
incidenza garanzie aggiuntive
Polizza base |
33,33% |
Spese ricerca e riparazione del guasto |
27,78% |
Gelo |
5,56% |
Rigurgito e occlusione
fognature |
22,22% |
Danni a cose in
locali interrati o seminterrati |
11,11% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
La garanzia per le spese di ricerca guasto è costosa, ma può essere molto
conveniente.