Polizza globale fabbricati:
istruzioni per l’uso
Quasi tutti i
condomini sono coperti da una polizza: la cosiddetta “globale
fabbricati”. Globale perché nasce da almeno due
diverse garanzie, quella contro gli incendi e quella per la responsabilità
civile, a cui si unisce ormai quasi sempre quella per i danni da acqua
corrente: vedremo più avanti di cosa si tratta. Ogni anno è buono per decidere
se dimettere o modificare la vecchia polizza: il decreto Bersani,
infatti, afferma che, anche se il
contratto vale per più anni (come in genere accade), può essere interrotto o
modificato almeno sessanta giorni prima della scadenza
annuale, senza versare alcuna penale.
Il riesame delle
polizze si impone per almeno due ragioni. La prima è
che troppo spesso sono stipulate “in proprio” dall’amministratore condominiale
(ed è classico il sospetto di una piccola “tangente”). Il secondo è che questo
tipo si assicurazione e passato da un contratto
“standard” molto simile da una compagna all’altra, a uno che va via via raffinandosi, per coprire in modo flessibile le reali esigenze
(e talvolta le manie) della clientela.
Cosa è la polizza globale
fabbricati. Presente in quasi tutti i condomini, è detta “globale fabbricati" perché risarcisce diversi tipi di
eventi, che in genere sono assicurati da polizze diverse. Nasce infatti dall’unione di almeno due
diverse garanzie, quella “incendi” (che, in realtà, non copre solo gli incendi)
e quella di responsabilità civile del capofamiglia. Una terza
garanzie, quella dei “danni acqua condotta”, un tempo aggiuntiva, è
oramai quasi sempre inclusa. L’analisi di queste tre categorie, è il succo di
quest’inchiesta.
Caratteristica della
globale è tutelare sia i danni alle parti comuni che
sia alcuni alle proprietà individuali (ma solo quelli espressamente previsti).: Il danno va
segnalato all’amministratore condominiale, che agirà quindi anche a favore di
un singolo proprietario, in ciò facendo eccezione al principio secondo cui è
suo compito prendersi cura solo delle parti comuni.
Chi la stipula.
Ovviamente può farlo l’assemblea. Le maggioranze necessarie sono incerte:
dovrebbero bastare quelle ordinarie (quella dei presenti che possiedano almeno
un terzo dei millesimi), ma è più prudente ricorrere a quelle regolamentari
(presenti + almeno 500 millesimi).
Un dubbio che
aleggia spesso nelle menti dei proprietari dello stabile
è: “la polizza, se non è scelta in
assemblea, può essere liberamente stipulata dall’amministratore, che ha come
obbligo di legge (art. 1130 c.c.) la tutela delle parti comuni condominiali da
rovine e pericoli?”. La Cassazione ha risposto “ no”.,
con sentenza 13 agosto 2004, n. 15735. All’amministratore che fa tutto da solo il
condominio può chiedere i danni, con azione che si
prescrive in dieci anni. Solo l’assemblea, infatti, può dare un apposito
mandato al professionista. C’è un inghippo, però: il contratto resta valido nei
confronti della Compagnia, se l’amministratore ha ingenerato la convinzione di
essere stato incaricato di sottoscriverla . Nella
prassi, posto il fatto che la disdetta annuale è
comunque possibile, vale poco la pena intentar causa all’Assicurazione, dichiarandone
l’invalidità: buona norma sarebbe comunque che le società, prima di stipulare,
chiedessero copia della delibera assembleare che autorizza la stipula.
L’amministratore potrebbe
però cautelarsi, affermando che i
suoi atti sono stati ratificati dall’assemblea con l’approvazione del
rendiconto consuntivo del condominio, nel quale sia stata
inserita anche questa spesa. Una giustificazione, a nostro avviso,
insufficiente (dal momento che una polizza non è fatta solo di spese, ma anche
di condizioni contrattuali di cui non si aveva conoscenza), ma che qualche
giudice potrebbe anche prendere per buona.
Un altro caso di lite
condominiale abbastanza comune è quando un polizza esistente
risarcirebbe un danno, ma l’amministratore non l’ha fatta valere (o, peggio, ha
addirittura dichiarato che la copertura non esisteva). A questo proposito vale
la pena ricordare che il diritto al risarcimento da parte delle
compagnia si prescrive in un anno,
a patto che essa sia stata avvertita in tempo: in caso contrario resta
possibile chiedere i danni all’amministratore stesso. Il diritto al
risarcimento nei confronti di un eventuale responsabile è invece di 5 anni.
Limiti di copertura
Va posta particolare
attenzione, soprattutto in caso di danni gravi, al principio secondo cui funzionano quasi tutte le"globali fabbricato":
quello del cosiddetto"valore intero". Con valore intero si intende il costo per la ricostruzione integrale
dell'edificio, escluso il valore dell'area. A questa dato
deve corrispondere la somma assicurata dichiarata nella polizza, a cui viene
commisurato il premio. Se invece il fabbricato è sotto-assicurato al momento
del sinistro, scatta un indennizzo ridotto, a seconda della
differenza tra il valore effettivo e quello assicurato. Facciamo un esempio.
Poniamo che il condominio valga 10 milioni di euro, ma
sia assicurato solo per 7 milioni: al danneggiato verrà rimborsato solo il 70%
del danno subito, anche se esso non coinvolge tutto il palazzo.
Solo se il
meccanismo è diverso (e vige, anziché il"valore intero", la
cosiddetta"stima accettata") la proporzionale non scatta. La polizza
a"stima accettata" è quella in cui la somma assicurata è stabilita in base a una perizia
che viene allegata al contratto.
E' anche possibile
pretendere una deroga, per esempio del 20%, alla clausola del valore intero. Si
tratta di una franchigia, ma stavolta a favore dell’assicurato. Se il valore coperto è inferiore, poniamo, del 15% a quello
reale, la"proporzionale" non scatta.
Il dolo. Non sono in genere coperti i danni causati per dolo (volontà
intenzionale) o per colpa grave (notevole trascuratezza o scarsa cura),
dall’assicurato (condomino, familiari, conviventi o dipendenti) o dal
contraente (l’amministratore condominiale). Si fa in genere eccezione per
quelli causati dai minorenni dell’assicurato, di giovanissima età (per esempio,
un bambino di tre anni). Talora è anche ammessa la colpa grave, per danni ben
precisi.
Le franchigie. A
seconda del tipo di danno esiste quasi sempre una somma “a franchigia”
(detta anche “scoperto”), cioè una certa quantità di denaro che l’assicurazione
comunque non rimborsa (ad esempio 100 euro). Quindi, se il danno è di 300 euro,
la compagnia ne rimborsa 200, se è invece di 80 euro, non si riceve nulla.. Quanto alla franchigia, essa deve essere sparita tra i
condomini, eventualmente in favore del
danneggiato.
La rivalsa. La
compagnia, una volta pagato, ha
diritto di rivalsa contro il responsabile del danno: è spesso caldamente
consigliabile, però, pretendere che sia
inserita nel contratto la rinuncia a
tale diritto. In caso contrario, infatti, capita che
l’assicurazione con una mano dia, e con l’altra tolga. Per esempio, risarcisca un danno provocato a un condomino e chieda al condominio stesso, considerato
responsabile, di rimborsare il risarcimento effettuato.
Danni base– la garanzia incendi
La polizza incendi
copre innanzitutto i danni conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione (ma non
di bombe), scoppio,, implosione, caduta di aereomobili e veicoli spaziali, onda sonica, rovina di
ascensori e montacarichi.
Inoltre
è prestata spesso garanzia anche per:
danni
provocati dai ladri agli infissi che danno sulle parti comuni (in genere entro
certi limiti);
•scariche ed altri fenomeni
elettrici delle apparecchiature (non dovuti a cattiva manutenzione)
•fumo,
gas e vapori
•danni
causati ad impianti ed apparecchi di terzi (aziende erogatrici di gas, acqua,
energia elettrica ecc.)
•rimpiazzo
del combustibile versato per la rottura accidentale degli impianti di
riscaldamento o di condizionamento.
Possono essere
indennizzate anche alcune conseguenze dei danni, ma in genere occorrono garanzie
aggiuntive: per esempio la mancata riscossione di canoni di locazione, il
trasporto delle macerie in discarica, i danni volontari per prevenirne o
arrestare il sinistro (i pompieri che sfondano la finestra), i danno causati
alle cose dal fumo, eccetera.
In genere comunque sono le strutture e le finiture del fabbricato ad
essere “coperti” e non gli oggetti in esso contenuti (mobili, tappeti,
apparecchi). Più raramente, la
polizza incendi copre anche alcuni danni da acqua (vedi l’apposita
polizza).
Danni base– la garanzia di responsabilità civile
Risarcisce
il capitale, gli interessi e le spese di danni involontariamente cagionati a
terzi, compresi gli inquilini, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali. Terzi,
rispetto al condominio, sono gli stessi proprietari degli appartamenti, i loro
familiari, conviventi, domestici. Può essere compreso o escluso (salvo
integrazioni della polizza) il portiere del fabbricato..
Per intenderci, mentre il danno subito dalle parti comuni in seguito a un
incendio è coperto dalla polizza incendi, quello provocato dallo stesso
incendio a un appartamento vicino va attribuito alla responsabilità
civile. L’assicurazione può comprendere i rischi delle antenne radiotelevisive,
gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.
Possono essere esclusi parchi, alberi di alto fusto,
attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura
oltre una certa altezza, cancelli automatici, danni derivanti da materiali di
costruzione (amianto). Inoltre spesso si escludono i danni provocati da lavori
edili (manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, eccetera),
anche nei confronti del personale che li esegue..
Tra le integrazioni
possibili c’è spesso quella dell’interruzione forzata di un’attività
professionale o aziendale (studio medico, negozio o ufficio, per esempio), o il
danno a un appartamento di un palazzo accanto.
Va aggiunto che una
qualche polizza di responsabilità civile (detta spesso “del capofamiglia”) è quasi sempre compresa, come “gadget”, in infiniti contratti
(apertura di conto corrente, sottoscrizione di fondo d’investimento,
assicurazione auto, eccetera). Quindi ci si trova “coassicurati indirettamente” (come si dice in linguaggio
tecnico), con più compagnie.
La garanzia danni da acqua condotta
Copre le rotture
accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento, pluviali e gronde e le
loro conseguenze (danneggiamenti alle cose, ma anche lesioni e morte delle
persone).
Le esclusioni sono in genere importanti: danni da gelo, occlusioni e rigurgiti
di scarichi fognari, eventi atmosferici, cose contenute in locali seminterrati
e interrati. Per ciascuna di esse è possibile
stipulare garanzie aggiuntive, pagando premi in più..
Un'integrazione
possibile (e sempre più spesso inserita nelle polizze) è quella delle spese di
ricerca del danno e della riparazione della rottura.
Facciamo un esempio: quando compare su una parete una macchia d'umidità, è
perché un tubo si è rotto. Per individuare dove, occorre rompere il muro (o il
pavimento del vicino di sopra). Dopo la riparazione, il muro va ricostruito,
intonacato e imbiancato e sul pavimento vanno inserite
nuove piastrelle. Le spese delle opere murarie sono di solito ben più elevate
di quelle per la riparazione dell’impianto. Tali costi potranno essere coperti
dalla Compagnia (a patto che il tubo rotto sia di proprietà condominiale, se è
del singolo, sono guai…).
Escluse comunque le calamità naturali: terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, vento,
ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane. Ma anche i cosiddetti “eventi
atmosferici”, per cui è necessaria una garanzia
aggiuntiva, utile soprattutto dove il tempo è spesso inclemente. In tal caso vengono coperti i danni causati da vento, grandine, tempesta
al fabbricato oltre a quelli che può causare l’acqua piovana entrando da
rotture del tetto o la caduta di alberi. La garanzia"eventi
atmosferici" è integrabile anche con quella di"sovraccarico
neve".
Garanzie integrative
Rottura vetri |
E’ spesso
scorporata dalla“globale”. Riguarda la rottura
accidentale di porte vetrate, specchi, finestre condominiali. In genere vi è comunque una limitazione all'indennizzo, per ciascuna
lastra rotta, spesso diversificata porta d’ingresso e altri infissi. |
Danni da ladri |
Comune è
l'inserimento della clausola dei danni fatti dai ladri non solo al portone di ingresso, ma anche alle porte che danno, dal
pianerottolo, agli appartamenti dei condomini. |
Urto di veicoli |
Se l'edificio è urtato, nel corso di un
incidente, da un veicolo pirata, può esistere una previsione integrativa nel
contratto, che in genere non scatta se è l'auto di un condomino. |
Fenomeni elettrici |
Si tratta di fulmini, correnti, scariche, corto circuiti in apparecchi elettrici o
elettronici (escluse lampade e, talvolta, computer). Se
però l'impianto condominiale non ha messa a terra o non è a"regola
d'arte", la garanzia prestata in genere decade. Stesso discorso se sono riscontrati difetti di materiali e di costruzione o
riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti manomissione o perfino ad
usura. Insomma, interpretare se l’evento è
risarcibile o meno può scatenare gravi litigi con la Compagnia. |
Infortuni custode/addetto alle pulizie. |
E' previsto un
risarcimento in caso di morte e uno, più consistente,
in caso di invalidità permanente. |
Allagamenti, smottamenti, catastrofi |
E' più unico che
raro che la polizza antincendio delle abitazioni civili copra anche i danni
da alluvione (in gergo, polizza anti-catastrofi"). Una simile aggiunta
va sempre contrattata con la compagnia ed è presene
in genere solo per gli impianti industriali (ma anche per le abitazioni adiacenti
una fabbrica o un magazzino). Quando è concessa alle
residenze, il prezzo può essere assai elevato. |
Eventi sociopolitici |
Compre sommosse, tumulti e, scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio,
ma in genere non gli atti vandalici comuni, come le scritte sulle pareti
esterne, ne quelli conseguenti ad azioni di polizia nell’edificio. E’ poco
“gettonata”, per costi e franchigie elevate. |
Tutela Giudiziaria |
Polizza piuttosto
cara. Copre le spese per l'assistenza legale e per eventuali perizie nel caso
di controversie (compresa anche la difesa penale dell'amministratore e dei
condomini) relative al condominio assicurato. Sono incluse le spese per
dispute per il recupero delle quote condominiali o per violazioni del
regolamento condominiale |
Responsabilità civile amministratore di condominio |
Talvolta inserita nella globale fabbricati, non assicura in genere
l'amministratore professionista, ma bensì il condomino che esercita la
funzione di amministratore del fabbricato assicurato. Non copre
il"dolo", ma la"colpa" dell'amministratore, cioè i comportamenti dovuti a imperizia, sbadataggine,
mancato impegno e non le appropriazioni indebite o le truffe. |
I conti in tasca
Esempi di incidenza delle voci di una polizza globale fabbricati
standard (fabbricato costruito nel 1965 con valore assicurato di 5 milioni di
euro)
Incidenza percentuale
settori di polizza con tutte le garanzie
Settori polizza |
Polizza con garanzie base (prezzo = 100) |
Polizza con le garanzie aggiuntive più comuni (prezzo=181) |
Incendio |
21,58% |
21,87% |
Responsabilità civile |
50,36% |
38,77% |
Cristalli |
6,47% |
3,58% |
Acqua |
21,58% |
35,79% |
|
100,00% |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
Come si nota, una
polizza con tutte le garanzie può costare circa l’81%
in più di una con solo le garanzie base. Nella polizza tipo in esame è sempre
la responsabilità civile il maggior costo, seguita dai danni acqua,
dall’incendio e dalla rottura di cristalli. I danni acqua hanno spesso molte
garanzie aggiuntive possibili.
Polizza Incendio:
incidenza garanzie aggiuntive
Polizza base |
54,55% |
Eventi sociopolitici |
22,73% |
Eventi atmosferici |
9,09% |
Sovraccarico neve |
4,55% |
Danni Elettrici |
9,09% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
La garanzia aggiuntiva
per gli eventi sociopolitici incide molto in questa
polizza, ed è generalmente sconsigliabile. Meglio i danni da
eventi atmosferici e quelli elettrici.
Responsabilità civile:
incidenza garanzie aggiuntive
Polizza base |
71,79% |
Danni da interruzione attività |
5,13% |
R.C.O. Prestatori di
Lavoro |
2,56% |
Conduzione n. 50 appartamenti |
20,51% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
Con danni da
conduzione appartamenti si intendono quelli causati a
terzi da i singoli condomini dello stabile (esclusi quelli da incendio). Il
premio dipende ovviamente dal numero di appartamenti
del condominio (qui presupposto in 50). La responsabilità
civile verso dipendenti ha senso se esiste il portiere.
Danni acqua: incidenza
garanzie aggiuntive
Polizza base |
33,33% |
Spese ricerca e
riparazione del guasto |
27,78% |
Gelo |
5,56% |
Rigurgito e occlusione fognature |
22,22% |
Danni a cose in locali interrati o seminterrati |
11,11% |
Tot |
100,00% |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Fedramministratori
La garanzia per le spese di ricerca guasto è costosa, ma può essere molto
conveniente.
Cumulo di più assicurazioni
Capita
più spesso quanto si creda, che lo stesso rischio sia coperto da più polizze
assicurative stipulate, in genere con compagnie differenti.
Un esempio è quando si sottoscrive una polizza incendio per la propria
abitazione, mentre è già esistente una polizza globale
fabbricati per il condominio, per quanto con limiti più ridotti di copertura. Oppure quando più polizze “gadget” che si ottengono gratuitamente
con il conto corrente e con l’assicurazione dell’auto coprono in modo simile la
cosiddetta “responsabilità civile del capofamiglia”.
A regolare la
questione è l’articolo 1910 del codice civile che stabilisce quattro concetti:
1) Se per lo stesso
rischio ci sono più polizze, l’assicurato dovrebbe darne avviso a tutte le
compagnie. Se non lo fa “dolosamente”, non ha diritto
alle indennità. Quanto al primo punto, occorre evidenziare che nel caso in cui,
alla firma di uno dei contratti, sia espressamente richiesto al beneficiario se
è titolare di altre polizze per lo stesso rischio, e
questi lo neghi, la Compagnia si trova tra le mani un’arma formidabile per non
pagare.
2) Le somme
complessivamente riscosse da più compagnie non possono comunque
superare l’ammontare del danno subito. Si capisce bene come la stipula cumulativa non sia un vantaggio, ma solo una spesa,
a meno che una delle polizze abbia un costo molto basso,e si riesca così a
“coprire” quanto non pagato da un’altra compagnia, con cui si è stipulata una
franchigia o una polizza a valore intero.
3) L’assicurato può
liberamente scegliere a quale assicurazione rivolgersi. Se si rivolge a più di
una, il sinistro va segnalato a tutte. In tal caso il
danno è ripartito in proporzione alle indennità dovute secondo i rispettivi
contratti. La Cassazione ha chiarito (sentenza 26/6/2006, n. 14962) che non è
valida la clausola inserita nel contratto in cui si accolla in tutto in parte
il pagamento del danno ad altre assicurazioni, con cui il contraente
eventualmente ha concluso altre polizze.
4) Se una delle assicurazione è insolvente, debbono pagare le altre.
Questo rimane probabilmente, più in teoria che in pratica, l’unico vantaggio
che rimane nell’avere stipulato più di una polizza a copertura degli stessi
eventi.
In sintesi, il
cumulo di più polizze è molto spesso un “boomerag” verso
chi lo fa. Attenzione, quindi.
Le regole per non sbagliare
Prima di firmare
•
Leggere attentamente il contratto, magari riservandosi qualche giorno per
riflettere, e chiedere chiarimenti sulle clausole poco chiare o astruse
•
Accertarsi della durata della polizza. Non sottoscrivere contratti troppo
lunghi (meglio gli annuali, anche se la disdetta resta possibile)..
•
Tra le diverse garanzie (furto, rapina, incendio, responsabilità civile, ecc.)
scegliere quelle a cui si pensa di essere maggiormente esposti
•
Valutare la reale copertura della polizza, prendendo nota con particolare
scrupolo delle esclusioni previste, eventuali limiti di indennizzo
e dell'applicazione di possibili franchigie.
•
Conservare scontrini fiscali, certificati di garanzia ed eventuale fotografia dei
danni capitati
Al momento del sinistro
•
Prendere visione della procedura di denuncia del sinistro
indicata nel prospetto di polizza e contattare l'agente per informarsi
sui documenti da presentare per la liquidazione del danno. Per la globale fabbricati, rivolgersi all’amministratore.
Se
si è coperti da più polizze per lo stesso sinistro, denunciare a tutte le compagnie il sinistro stesso. Altrimenti
(se la cosa si viene a sapere), rischiate di perdere il risarcimento (art. 1910
del codice civile).
•
Effettuare la denuncia nei tempi massimi previsti
(prescrizione): di norma 1 anno dall'evento.
•
Farsi dare dalla compagnia il numero di riferimento della pratica di sinistro e
il nominativo della persona che seguirà l'iter della
pratica e alla quale inoltrare un eventuale sollecito.
Al momento della liquidazione
•
Farsi rilasciare dal perito assicurativo la copia dell’Atto di
amichevole liquidazione", in cui in genere la Compagnia pretende
che sia riconosciuto che nulla è più dovuto. Se a firmare è l’amministratore
condominiale, dovrà porre grande cautela: rischia di
vedersi richiesto dal condomino, in termini di risarcimento, la mancata
soddisfazione di suo pretese..
•
Fare attenzione ai termini entro i quali la compagnia
è tenuta a pagare il risarcimento: in caso di ritardi, non esitare a inviare un
sollecito
•
Ricordare che nei sinistri attivi (cioè quando si ha
ragione) il costo dell'avvocato è sempre a carico della compagnia.
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori