Plastica sulle scale e sicurezza lavoro
Un condominio che
amministro ha, ormai da tempo immemorabile,
sicuramente prima della mia nomina, installato, lungo tutte le pareti delle
scale e dei ballatoi, della plastica dell'altezza di 1,70 cm.
Alcuni condomini ritengono obbligatorio eliminare detta
plastica secondo la legge 626. Ciò premesso, nel caso affermativo o
negativo, a quale disposizione di legge bisogna fare riferimento?
Giancarlo Giaccone tessera rna 1471
Occorre innanzitutto
chiarire che la il dlgs 626/1994 riguarda la sicurezza lavoro e coinvolge il
condominio solo quando esistono dipendenti (per esempio il portiere). Detto ciò
non abbiamo potuto rintracciare né nella n. 626/1994
né nel Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro), direttamente collegato, alcuna disposizione che direttamente faccia
riferimento alle coperture in materiale plastico ai fini della sicurezza dei
luoghi di lavoro. Resta il fatto che se il materiale
fosse di facile infiammabilità o infiammato cagionasse fumi intossicanti, può
darsi che in effetti sia “fuori norma”, ma questa valutazione rientra nelle
competenze di un tecnico specializzato.