Piscine condominiali e
singole: a che condizioni
di
Silvio Rezzonico, presidente Confappi-Federamministratori
Avere una piscina in
condominio non è solo fonte di piacere, prestigio e crescita del valore del
proprio appartamento: non mancano infatti occasioni di
liti, necessità di prassi burocratiche e anche qualche rischio.
Divisione spese.
Le liti sono imperniate, come al solito, sulla
spartizione delle spese. Quando la piscina é stata costruita insieme al
palazzo, quasi sempre il criterio della suddivisione è
comunque stabilito dal regolamento condominiale, ed é modificabile solo
all’unanimità. Anzi, il regolamento stabilisce spesso anche il periodo
dell’anno d’uso, gli orari giornalieri, i criteri turnari
di prenotazione.
Se non esiste
regolamento, o lo si deve fare, le spese per la
conservazione della piscina vanno suddivise in base ai millesimi di proprietà,
e quelle per l’esercizio (pulizia, acqua, fari di illuminazione) in base al
numero dei possibili utilizzatori della piscina stessa (quindi degli abitanti
del palazzo, bimbi compresi e disabili esclusi). Vi sono esperti che ritengono
possibile per un condomino rinunciare totalmente all’uso della piscina: in tal
caso pagherà comunque le spese di conservazione
(manutenzione straordinaria inclusa) ma non quelle d’esercizio.
Un problema ricorrente restà però quello degli ospiti che troppo spesso vengono invitati a utilizzare una piscina da uno dei
condomini. Se la cosa non é vietata dal regolamento
condominiale, bisogna risolverla con il buon senso. Serve a poco ricorrere alle
sentenze dei giudici, che stabiliscono criteri poco pratici. Un
esempio é quella del 13 luglio 1989 (pretura di Roma) che ha imposto un maggior
carico di spese di manutenzione sul condomino che ha troppo spesso degli
ospiti.
Resta un dubbio: i
negozianti che non possono materialmente utilizzare una piscina perché hanno
accesso solo dal piano strada, devono contribuire alle
spese? Una risposta definitiva é impossibile, dal momento che anche la Corte di
Cassazione si é più volte contraddetta sull’argomento.
Arrischiamo una risposta: sì, per le spese di manutenzione straordinaria, no
per quelle di manutenzione ordinaria o di esercizio.
Per inciso, le stesse regole possono essere applicate ai giardini condominiali.
Sicurezza e problemi
igienici. L'accordo 16 gennaio 2003 tra il ministro della
Salute e le Regioni ("Gazzetta Ufficiale" 3 marzo 2003) definisce cosa siano le piscine condominiali, rinviando per
la loro disciplina alle norme regionali. Contiene, comunque,
norme tecniche ed igieniche a cui, probabilmente, occorrerà conformarsi. Un successivo
accordo, datato 29/6/2004, tra molte (ma non tutte) le regioni, prevede per il
loro esercizio una comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale. Responsabile è,
salvo diversa nomina, l’amministratore condominiale che può essere anche
incaricato della revisione degli impianti tecnologici
e dell’adeguamento degli impianti. L’accordo prevede che sia obbligatorio un
regolamento igienico e di sicurezza, da affiggere vicino all’ingresso
dell’impianto. Il servizio di salvataggio e il bagnino non sono di per sé imposti
dalla legge, ma il tribunale di Ferrara, con sentenza 28 dicembre 1999, ha
affermato che in caso di annegamenti resta
responsabile il condominio.
Nuovi impianti comuni.
In assenza di indicazioni più restrittive del
regolamento condominiale contrattuale anche la realizzazione di una piscina o
di un campo da tennis è quantomeno un’innovazione, per di più definita dal
codice civile come “gravosa e voluttuaria”. Pertanto la sua realizzazione
prevede l’assenso della maggioranza dei condomini che possiedano
almeno 2/3 dei millesimi Comunque, trattandosi di un impianto suscettibile di
utilizzazione separata, è possibile che anche i condomini che votano “sì” in
assemblea (e, tanto più, quelli che dissentono) non partecipino alle relative
spese, riservandosi in un secondo momento di subentrare nell’utilizzo e quindi
nel pagamento delle spese opportunamente rivalutate. Tutto ciò purchè si possa sostenere che la piscina porti a un incremento dei valori immobiliari senza che si rinunci
a una parte comune importante per il complesso stesso (per esempio un
parcheggio auto o, per gran parte del giardino esistente), perché in tal caso
occorrerebbe l’unanimità dei consensi. .Per installare una piscina puo’ bastare
la presentazione di una dichiarazione di inizio attività (Dia) in comune, a
firma di un tecnico abilitato. Meno chiaro è se si paghino o
meno somme (contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione) al
Comune. Infatti, ciò dipende dalle norme vigenti in
ciascuna regione. Tuttavia, se esse non dicono nulla, gli esperti ritengono che
la Dia debba essere gratuita. Tale convinzione si basa sull’interpretazione di
vecchie e nuove leggi (art. 4 comma 7 della legge n.
493/1993, Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e su sentenze (
decisione 13 ottobre 1993, n. 1041 del Consiglio di Stato, sezione V, decisione
del Tar Toscana, sezione II, 31 gennaio 2000, n. 22).
Piscine singole.
Le stesse regole urbanistiche valide per le piscine condominiali (dichiarazione
di inizio attività gratuita) contano per quelle
singole, che siano per esempio pertinenza di una villetta. Per questo tipo di impianto, inoltre, non si applicano le norme regionali
previste negli accordi Stato-Regioni (quindi, nessuna comunicazione alla Asl). Viceversa nell’installare una nuova piscina vale la
pena di non esagerare: infatti se essa è troppo grande
(80 metri quadrati o più), la casa di cui è pertinenza è classificata come “di
lusso” dal decreto ministeriale 28 agosto 1969. Ciò comporta vari fastidi
fiscali, tra cui quello di non poter godere all’acquisto delle aliquote ridotte
per la prima casa o delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in
caso di subentro nell’abitazione da parte di chi l’ha ereditata.
Le regole per le piscine
Condominiali: divisione
ideale spese di manutenzione straordinaria |
in base ai millesimi di proprietà |
Condominiali:
divisione ideale delle spese di esercizio |
in base al numero di persne
che ne possono far uso. |
Condominiali:
decisione di istallarle |
maggioranza dei condomini che
possiedono 2/3 dei millesimi (paga solo chi le usa) |
Condominiali e singole: permessi per l’installazione: |
Dia presentata in
Comune da un tecnico |
Condominiali:
autorizzazioni |
comunicazione alla Asl. Disponibilità a subire controlli igienici e di sicurezza |
Singole: autorizzazioni: |
nessuna |
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori