Permuta terreno in uso civico: occorre la sdemanializzazione
Siamo proprietari di una piccola azienda agraria a Castiglione del Lago (Pg).
Circa 55 anni fa concordammo con l’Ente “ Comunanze di Cambiano
e Vaiano“, proprietario di un’azienda agraria di
notevole superficie, frutto di un lascito del marchese Duca della Cornia, vissuto nel 15° secolo (arruolava mercenari da
mettere a disposizione dei vari signorotti che regolarmente si scannavano a
vicenda) di permutare due piccole quote di terreno della superficie (Ha 0.12.20
Ha 0.11.13) come risulta dalla pianta catastale
acclusa.
In effetti, per disinteresse delle due parti in questi 55
anni non è stato mai fatto un regolare contratto notarile.
Due anni or sono abbiamo chiesto di regolarizzare
con atto notarile questa permuta in quanto dovevamo costruirvi una nuova strada
da offrire ai nostri vicini in cambio di quella attuale su cui hanno diritto di
servitù consolidata (sin dal 1922), servitù che con il tempo è divenuta gravosa
passando a soli 6 metri di distanza da una casa colonica di notevole valore
(500.000,00 euro circa) e che vorremmo vendere.
L’ente si è dimostrato favorevole ma ha dovuto, previa
delibera dell’assemblea degli Utenti, chiedere il consenso della regione Umbria
in base alla legge del 15 giugno 1927 n.1776 e leggi
successive.
Il funzionario della regione (in rappresentanza del
commissariato Usi Civili) pur essendo inizialmente favorevole, trattandosi di
sanare una situazione di 55 anni fa, successivamente
pressato dai miei vicini contrari allo spostamento della strada, ha negato il
consenso, come documentato dalla delibera della regione Umbria del 31 dicembre
2004 (acclusa).
Al momento dell’avvenuta permuta (55 anni fa) noi non conoscevamo
la causa di invalidità (art. 1338 C.C.) e non eravamo
tenuti a conoscerla, mentre l’ Ente rappresentato dall’allora presidente sapeva
o doveva sapere (art. 1338 come sopra) l’invalidità stessa, pertanto vorremmo
sapere se abbiamo diritto al risarcimento danni, che riteniamo notevole, in
quanto la mancata possibilità di spostare la vecchia strada poderale, gravata
da servitù che oggi è per noi gravosa (art n. 1068 C.C.) comporta un danno
stimabile a euro 50.000,00 solo per il minor valore della casa colonica, oltre
il terreno che dovremmo riprendere, privato di qualsiasi valore, oltre alle
spese di frazionamento e alla relativa perizia giurata. Costanza e Corrado
Cerri
La vicenda è intricata,
e ci mancano alcune tessere per completare il puzzle.
Da quel che riusciamo a capire, il terreno da permutare di cui si parla
di proprietà dell’Ente “ Comunanze di Cambiano e Vaiano“,
sarebbe soggetto agli usi civici (se non altro perché il funzionario della
Regione avrebbe parlato in loro rappresentanza). Se così è, il bene in oggetto
sarebbe considerato alla stregua di bene demaniale e non patrimoniale ex articolo 822 del codice civile nonché legge n. 1766/1927.
Quindi per poter essere
oggetto di permuta già 55 anni fa avrebbe dovuto essere sdemanializzato
a suo tempo, altrimenti l’atto, anche se notarile, sarebbe
stato affetto da nullità.
Se così fosse, poiché
l’ignoranza della legge non è scusabile, neanche da parte vostra, non ci
sarebbero i presupposti per il diritto al risarcimento danni, perché anche voi
dovevate conoscere la causa di invalidità.
Quindi,
a prescindere dai motivi elencati nella determinazione dirigenziale, imperniati
sulla mancanza di motivi per fare oggi come oggi la permuta, e a prescindere
dal fatto che, eventualmente, i terreni siano divenuti in seguito parte del patrimonio
alienabile, ci sarebbe ben poco a fare.
Queste considerazioni,
a patto che siano corrette, ci permettono di saltare a piè pari il discorso di eventuali prescrizioni e decadenze nella vostra azione di
risarcimento danni, che pure dovrebbero sussistere.