Permuta terreno in uso civico: occorre la sdemanializzazione

 

 

Siamo proprietari di una piccola azienda agraria a Castiglione del Lago (Pg).

Circa 55 anni fa concordammo con l’Ente “ Comunanze di Cambiano e Vaiano“, proprietario di un’azienda agraria di notevole superficie, frutto di un lascito del marchese Duca della Cornia, vissuto nel 15° secolo (arruolava mercenari da mettere a disposizione dei vari signorotti che regolarmente si scannavano a vicenda) di permutare due piccole quote di terreno della superficie (Ha 0.12.20 Ha 0.11.13) come risulta dalla pianta catastale acclusa.

In effetti, per disinteresse delle due parti in questi 55 anni non è stato mai fatto un regolare contratto notarile.

Due anni or sono abbiamo chiesto di regolarizzare con atto notarile questa permuta in quanto dovevamo costruirvi una nuova strada da offrire ai nostri vicini in cambio di quella attuale su cui hanno diritto di servitù consolidata (sin dal 1922), servitù che con il tempo è divenuta gravosa passando a soli 6 metri di distanza da una casa colonica di notevole valore (500.000,00 euro circa) e che vorremmo vendere.

L’ente si è dimostrato favorevole ma ha dovuto, previa delibera dell’assemblea degli Utenti, chiedere il consenso della regione Umbria in base alla legge del 15 giugno 1927 n.1776 e leggi successive.

Il funzionario della regione (in rappresentanza del commissariato Usi Civili) pur essendo inizialmente favorevole, trattandosi di sanare una situazione di 55 anni fa, successivamente pressato dai miei vicini contrari allo spostamento della strada, ha negato il consenso, come documentato dalla delibera della regione Umbria del 31 dicembre 2004 (acclusa).

Al momento dell’avvenuta permuta (55 anni fa) noi non conoscevamo la causa di invalidità (art. 1338 C.C.) e non eravamo tenuti a conoscerla, mentre l’ Ente rappresentato dall’allora presidente sapeva o doveva sapere (art. 1338 come sopra) l’invalidità stessa, pertanto vorremmo sapere se abbiamo diritto al risarcimento danni, che riteniamo notevole, in quanto la mancata possibilità di spostare la vecchia strada poderale, gravata da servitù che oggi è per noi gravosa (art n. 1068 C.C.) comporta un danno stimabile a euro 50.000,00 solo per il minor valore della casa colonica, oltre il terreno che dovremmo riprendere, privato di qualsiasi valore, oltre alle spese di frazionamento e alla relativa perizia giurata. Costanza e Corrado Cerri

 

 

La vicenda è intricata, e ci mancano alcune tessere per completare il puzzle.

Da quel che riusciamo a capire, il terreno da permutare di cui si parla di proprietà dell’Ente “ Comunanze di Cambiano e Vaiano“, sarebbe soggetto agli usi civici (se non altro perché il funzionario della Regione avrebbe parlato in loro rappresentanza). Se così è, il bene in oggetto sarebbe considerato alla stregua di bene demaniale e non patrimoniale ex articolo 822 del codice civile nonché legge n. 1766/1927.

Quindi per poter essere oggetto di permuta già 55 anni fa avrebbe dovuto essere sdemanializzato a suo tempo, altrimenti l’atto, anche se notarile, sarebbe stato affetto da nullità.

Se così fosse, poiché l’ignoranza della legge non è scusabile, neanche da parte vostra, non ci sarebbero i presupposti per il diritto al risarcimento danni, perché anche voi dovevate conoscere la causa di invalidità.

Quindi, a prescindere dai motivi elencati nella determinazione dirigenziale, imperniati sulla mancanza di motivi per fare oggi come oggi la permuta, e a prescindere dal fatto che, eventualmente, i terreni siano divenuti in seguito parte del patrimonio alienabile, ci sarebbe ben poco a fare. 

Queste considerazioni, a patto che siano corrette, ci permettono di saltare a piè pari il discorso di eventuali prescrizioni e decadenze nella vostra azione di risarcimento danni, che pure dovrebbero sussistere.