Permessi edilizi: regioni in ordine sparso
Di Franco Pagani, presidente Federamministratori-Confappi (Federazione anazionale amministratori)
Pochi mesi fa (il 30 giugno 2003) è entrato in vigore il Testo Unico dell'edilizia, che stabilisce quali sono le regole per effettuare ogni tipo di intervento (dalla ristrutturazione di un immobile alla costruzione di uno nuovo). Eppure già da oggi si può dire che questa legge nazionale vale davvero solo in metà Italia: si applica completamente solo in dieci regioni, su venti. E, più precisamente, in Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Basilicata, Puglia e Calabria. Altrove, infatti, posso valere (e valgono) anche norme diverse.
Come mai? Per due motivi. Il primo è che esistono quattro regioni (Val d'Aosta, Friuli, Sardegna e Sicilia) e due provincie (Trento e Bolzano)che sono "autonome", nel senso che in questo, e in altri campi, hanno pieno diritto a decidere da sole. Il secondo è che, grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione, tutte le regioni hanno comunque assunto una notevole autonomia in campo edilizio. Perciò il Testo Unico è divenuto una sorta di "legge di indirizzo", pienamente valida nelle regioni "non autonome", ma solo finché esse non si danno delle regole proprie. E Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Campania l'hanno fatto. Allo Stato vengono riservate solo poche competenze esclusive, quali sono ad esempio decidere le sanzioni in caso di abusi. Così molte regole (come ad esempio la definizione degli interventi e soprattutto del tipo di permessi da ottenere per poterli fare), sono divenute in buona parte "locali":. Ecco quindi un quadro delle norme nazionali e delle principali eccezioni locali sugli assensi comunali.
Nessun permesso. Nessun assenso va chiesto al Comune per le opere di manutenzione ordinaria. La definizione di legge è " opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e nelle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti". Alcuni esempi? Tinteggiatura e intonacatura interne, sostituzione pavimenti, piastrelle e porte dentro i locali, riparazione degli impianti (sostituzione dei fili elettrici, di parte delle tubature dell'acqua o del gas, sostituzione di caldaie o sanitari, senza toccare i relativi impianti). Su questa regola tutte le regioni sono d'accordo.
La Dia gratuita. La denuncia di inizio attività gratuita è prevista per tutti gli altri lavori edilizi. Sono esclusi quelli che prevedano aumenti di volumetria o di superficie utile negli stabili (si tratta delle opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo). La Dia consiste in una denuncia, da presentare in Comune trenta giorni prima dell'inizio lavori a firma di un progettista abilitato e corredata dai necessari progetti. Il progettista deve dichiarare che le opere sono conformi alla normativa urbanistica, igienico-sanitaria e alle norme di sicurezza.
Il Comune può interrompere il termine di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, richiedendo documenti mancanti. Il termine slitterà a partire dalla data della presentazione dei documenti stessi.
Resta possibile chiedere, in alternativa, un assenso ufficiale del comune (permesso a costruire).
La Dia gratuita è stata introdotta anche da tutte le regioni e provincie autonome, con leggi proprie e regole lievemente diverse. La provincia di Bolzano ha deciso di lasciare ai singoli comuni la decisione se adottarla o no, e come. In Emilia, però, la Dia è "obbligatoria", nel senso che non è possibile ricorrere, in alternativa, al permesso a costruire. In Toscana la Dia deve essere presentata 20 giorni prima dell’inizio lavori e il Comune ha solo 15 giorni dalla presentazione per sollevare obiezioni sulla completezza della documentazione.
La Super-Dia, a pagamento. E' identica alla Dia, tant'è vero prevede lo stesso tipo di burocrazia. Il nomignolo di Super Dia le è stato appioppato per comodità perché cambia comunque una cosa importante: il cittadino deve pagare una certa somma, determinata localmente, a titolo di contributo di costruzione. E’ prevista (come alternativa al permesso a costruire) per:
A certi patti, però. Il principale è che la nuova costruzione o l'ampliamento siano già concessi non solo dal Piano regolatore del Comune, ma anche da un suo "strumento attuativo", cioè una serie di prescrizioni dettagliate che riguardano zone o singoli isolati. Per esempio limiti di densità edilizia, cioè il rapporto tra il terreno e i metri cubi costruibili. Oppure i limiti di altezza degli edifici e quelli di distanza dai palazzi vicini. O infine il tipo di tetti (è chiaro che in montagna il tetto piano stona, oltre a sovraccaricarsi di neve, mentre al mare quello ripidamente pendente è un pugno nell'occhio. E così via..
La Super-Dia non esiste in alcune regioni autonome (Friuli, Sardegna, Val d’Aosta e provincia di Trento). E' stata invece recepita dalla Sicilia e dalla Provincia di Bolzano (che la fa regolamentare dai comuni). La legge lombarda (n. 22/1999) non limita il ricorso della SuperDia in caso di nuove costruzioni e ampliamenti. Si tratta però di un’assunzione di responsabilità ancor maggiore dei progettisti.
Il permesso a costruire: Previsto soprattutto per le opere importanti (nuove costruzioni, allargamenti di quelle esistenti, trasformazioni di locali inabitabili, come le soffitte e le cantine, in sottotetti o tavernette abitabili) vuole in questi casi sempre l’assenso esplicito del Comune e il pagamento del contributo di costruzione . Copre quindi tutti gli interventi previsti per la Super-Dia e per gli interventi di nuova costruzione o ampliamento non previsti. Si considera rifiutato se dopo 60 giorni dalla richiesta (120 nei comuni con più di 100 mila abitanti), il Comune non risponde.
Le legge emiliana (n. 31/2002) sostituisce il nome "permesso" con la vecchia definizione di "concessione edilizia". Non è solo una questione di nomi. Infatti in Emilia, in caso di dubbio sul tipo di assenso necessario per un'opera, occorre comunque pagare il contributo di concessione. Viceversa altrove in Italia, se un'opera non è espressamente elencata tra quelle per cui occorre pagare il comune, è gratuita. .
In compenso, in Emilia vale il principio del silenzio-assenso: decorso inutilmente il tempo per il rilascio della concessione, la domanda del cittadino si intende accolta.
La legge toscana (n. 52/98) dà simili garanzie rispetto all’inadempienza della pubblica amministrazione, che non risponde alla richiesta di permesso: il cittadino può presentare istanza al difensore civico, che entro quindici giorni nominerà un "commissario ad acta" (cioè una persona appositamente scelta per risolvere il problema) che deciderà di se emanare o no il provvedimento, valutando se il cittadino ne ha diritto.
L'autorizzazione edilizia Tre regioni (Sardegna, Friuli e Trento) continuano comunque ad intendere la Denuncia di inizio attività come una libera scelta per chi non vuole ricorrere alla "autorizzazione edilizia con silenzio assenso", abrogata altrove, che ha anzi un campo d’azione un po’ più vasto (in Friuli sono esclusi dalla Dia i cambi d’uso, in Sardegna e a Trento demolizioni e scavi, e sempre a Trento le opere di restauro e il risanamento conservativo). Consiste in una domanda che va presentata 90 giorni prima dell’inizio lavori (60 per i box ai sensi della legge Tognoli) a firma del proprietario, di un professionista abilitato e dell’eventuale direttore lavori, se diverso. Se il comune non si fa sentire entro il termine prescritto si può dare il via alle opere. Se invece il comune nega l’autorizzazione, l’unica via è quella di ricorrere alla giustizia amministrativa. Il periodo di 90 giorni può essere interrotto dal Comune, in genere una sola volta, per chiedere chiarimenti o documentazione.
Le opere interne. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle isole (Sardegna e Sicilia) sopravvive, poi, la cosiddetta "relazione asseverata per le opere interne", abrogata altrove da tempo. In caso di lavori interni a un edificio, che non prevedano la modifica del numero di unità immobiliari e della loro destinazione d’uso, basta che immediatamente prima dell’inizio dei lavori stessi un professionista abilitato invii una relazione in cui il professionista dichiara che le opere rispettano gli strumenti urbanistici, le norme di sicurezza e le norme igienico – sanitarie vigenti. Non occorre quindi attendere un mese, come per la Dia.
I rischi della Dia. Con la Dia e la Super Dia, procedure molto più comode del permesso a costruire, il proprietario e, per lui, il tecnico incaricato del progetto, si assumono la responsabilità che l'opera sia regolare, dal punto di vista delle norme urbanistiche e igieniche, che siano statali, regionali o comunali. Finchè si tratta di fare un'opera di poco conto (per esempio la copertura di un balcone), passi. Ma quando si tratta di innalzare dal nulla un palazzo, il rischio può essere grande. Infatti , anche anni dopo, un funzionario può cavar fuori dal cappello un'interpretazione delle norme che fa ritenere il fabbricato abusivo. Con la conseguenza che, oltre a salate sanzioni, si rischia l'abbattimento della casa. Quindi la scelta di preferire il permesso a costruire, a costo di attendere per farselo rilasciare, è più prudente, perché il Comune si assume delle rsponsabilità, se dice di sì.
Esempi di opere edilizie e permessi necessari
(la tabella è puramente indicativa, perché eccezioni possono essere decise da norme regionali e, talvolta, comunali)
Categoria dell'opera |
Esempi di tipi di opere |
Tipo di permesso |
Manutenzione ordinaria e eliminazione barriere architettoniche |
Intonacatura e tinteggiatura interne, intonacatura e tinteggiature esterne, se con gli stesi materiali, sostituzione pavimenti e sanitari, installazione antenne, sostituzione tegole, sostituzione porte, nuovo ascensore adatto agli handicappati. |
Nessuno |
Manutenzione straordinaria |
Sostituzione finestre , intonaci esterni o tetto con materiali diversi, costruzione balcone o scala esterna, nuovo ascensore non adatto agli handicappati, casotto caldaia o serra per le piante |
Dia |
Risanamento conservativo e restauro |
Consolidamento fondazioni o muri di un edificio, inserimento bagni in edificio vincolato, ribassamento dei pavimenti con rispetto dei volumi esistenti |
Dia |
Ristrutturazione edilizia |
Demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa sagoma, copertura di un balcone con una vetrata, trasformazione di un sottotetto in abitabile, installazione di ascensore esterno, ampliamento fino al 20% di una villetta, suddivisione di un appartamento in due |
Super Dia o permesso a costruire |
Nuova costruzione o ampliamento |
costruzione di un nuovo edifico, ampliamento di un fabbricato esistente oltre il 20%,costruzione di un deposito, roulotte che sia utilizzata come abitazione permanente. |
Super Dia o permesso a costruire* |
*A seconda se è previsto o meno un "piano attuativo" (vedi articolo)
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna