Per le opere sulle servitù contano i vantaggi reciproci
Dovendo
iniziare dei lavori riguardanti una passaggio carraio
di mia proprietà che comportano l’ingrandimento del vano di transito, la
sostituzione di un portone con un cancello adeguato e le relative opere
murarie.
Chiedo
se il vicino, cui sono tenuto dare il passaggio, è
obbligato, e in quale misura, a corrispondere alle spese; e in caso di rifiuto
come devo comportarmi nei suoi riguardi?
Ricordo
che questi ha anche un’altra entrata per raggiungere la sua proprietà, che non
c’è alcun patto condominiale perché sono proprietà a sé stanti e che la servitù
l’ha acquisita comprando la casa che aveva questo diritto (concordato tra i
fratelli al momento della divisione). Renato Mazzola
Ricordiamo che
l’articolo 1069 del codice civile così recita: “Opere sul fondo servente
Il proprietario del
fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve
scegliere il tempo e il modo che siano per recare
minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere
a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal
titolo o dalla legge.
Se
però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in
proporzione dei rispettivi vantaggi”.
L’ultimo comma
dell’articolo, secondo le interpretazioni della giurisprudenza, non riguarda
solo le opere eseguite dal fondo dominante, ma anche quelle eseguite dal fondo
servente (cioè Lei). La misura dei “rispettivi
vantaggi” non è (né avrebbe potito essere) stabilita per legge. Pertanto, in
mancanza di accordo, occorrerà rivolgersi al giudice
che stabilirà se i rispettivi vantaggi esistono nel caso specifico e in che
misura ne beneficia il fondo dominante (cioè il suo vicino), anche considerando
che esiste un’altra entrata.