Per le opere sulle servitù contano i vantaggi reciproci

 

Dovendo iniziare dei lavori riguardanti una passaggio carraio di mia proprietà che comportano l’ingrandimento del vano di transito, la sostituzione di un portone con un cancello adeguato e le relative opere murarie.

Chiedo se il vicino, cui sono tenuto dare il passaggio, è obbligato, e in quale misura, a corrispondere alle spese; e in caso di rifiuto come devo comportarmi nei suoi riguardi?

Ricordo che questi ha anche un’altra entrata per raggiungere la sua proprietà, che non c’è alcun patto condominiale perché sono proprietà a sé stanti e che la servitù l’ha acquisita comprando la casa che aveva questo diritto (concordato tra i fratelli al momento della divisione). Renato Mazzola

 

Ricordiamo che l’articolo 1069 del codice civile così recita: “Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.

L’ultimo comma dell’articolo, secondo le interpretazioni della giurisprudenza, non riguarda solo le opere eseguite dal fondo dominante, ma anche quelle eseguite dal fondo servente (cioè Lei). La misura dei “rispettivi vantaggi” non è (né avrebbe potito essere) stabilita per legge. Pertanto, in mancanza di accordo, occorrerà rivolgersi al giudice che stabilirà se i rispettivi vantaggi esistono nel caso specifico e in che misura ne beneficia il fondo dominante (cioè il suo vicino), anche considerando che esiste un’altra entrata.