Per il giardino a uso esclusivo conta
il rogito, non la convenzione comunale
Ho
acquistato un appartamento in un complesso di edilizia
convenzionata, concesso in diritto di superficie con convenzione stipulata tra
il Comune e l'impresa. L’impresa concessionaria ha attribuito agli alloggi del
piano terreno, una parte del giardino condominiale ad uso esclusivo e
pertinenziale. In base all'art. 31 comma 45 legge 448
del 23/12/98, il Comune ha ora proposto
ai proprietari degli alloggi la cessione in proprietà delle aree in diritto di
superficie. Il prezzo è calcolato in base ai millesimi che per gli alloggi del
piano terreno non tengono conto dei giardini in uso esclusivo. Poichè la nuova convenzione per l'acquisto del terreno
" annulla e sostituisce quella precedente ", i giardini in uso
esclusivo e pertinenziale rimangono in uso ai condomini del piano terra oppure
ridivengono proprietà di tutti? Enrico
P.
Correttamente il comune non tien conto dei giardini, in
quanto, come ci sembra di capire, la
convenzione non se ne occupa: quindi il fatto che sia sostituita da un’altra
convenzione non cambia nulla a proposito. Poiché la
vendita dal costruttore al privato è avvenuta con atto notarile trascritto in
cui l’impresa avrà senz’altro riportato il diritto d’uso dei condomini del pian
terreno, la nuova convenzione non può incidere sui diritti acquisiti (che
sarebbero ancorvpiù “blindati” se fossero ultraventannali, con conseguente usucapione).