Per il comodato elusivo valgono le regole sulla locazione
Oggetto:
contratto di comodato.
Una
mia nuora ha un contratto di comodato eseguito nel mese di ottobre
dell’anno 1999 relativo a un immobile con inizio dal 1 novembre 1999 e con la
durata indeterminata salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti con
un mese di anticipo in conformità agli articoli 1803 1812 CC.
Il
contratto è firmato dalle parti comodante e comandatario.
A
parte viene stabilito dal comodante a non dare
disdetta di quattro anni in quattro anni a condizione che vengano rispettati
gli impegni previsti fra le parti come detto in una scritta privata e cioè il
pagamento da parte della comandataria di un versamento mensile al comodante
senza interruzione alcuna.
Si
domanda se il contratto in parola può essere rescisso da parte del comandatario
anche quando nell’arco di del tempo trascorso è stato correttamente mantenuto
con i regolari versamenti mensili stabiliti e se così continuando anche nel
caso di eventuali subentri da parte di altri
nominativi comandatari, o se viceversa ha solo valore di continuazione con lo
stesso originario comodante che ha
firmato il contratto. Francesco Franceschi (Lucca)
Il contratto in essere
ha tutte le caratteristiche di tentativo di eludere le norme esistenti sulle
locazioni. Infatti il comodato è gratuito, salvo la
semplice possibilità di mettere a carico del comodatario le semplici spese
giustificate e non un canone mensile.
Pertanto il comodatario
ha la facoltà di far ricondurre il contratto in essere in locazione ai sensi
della legge n. 431 del 1998, con durata di quattro anni più quattro di rinnovo
automatico e procedure di liberazione dei locali previste. La scrittura privata
sottoscritta non fa che riconfermare tale suo diritto.