Per estinguere la servitù occorre assenso unanime
In
un condominio da me amministrato accade che un condomino proprietario di un bar
chieda all'Assemblea il diritto di edificare su un area
antistante i suoi locali un opera "provvisoria" per otto mesi
l'anno, confinata con pareti, finalizzata all'ampliamento della superficie di
somministrazione. Tale area in base agli atti di compravendita ed al regolamento
condominiale contrattuale è di proprietà comune tra il bar e gli altri negozi
prospicienti la stessa ed è gravata da servitù di passo pedonale a favore di
tutti gli altri condomini. Per l'opera suddetta il
condomino riuscirebbe ad ottenere le autorizzazioni sanitarie e comunali ma non
il favore dell'Assemblea. Può il condomino, vista la servitù di passo pedonale
e visto il fatto che su tale area non potranno più
transitare gli altri condomini, realizzare l'opera senza il preventivo assenso
all'unanimità dell'Assemblea?
La risposta è no, se non c’è l’unanime
assenso dell’Assemblea, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1067 del codice civile.