Passaggio di
consegne e responsabilità nuovo amministratore
L'assemblea straordinaria ha nominato un nuovo
amministratore concedendo all'uscente tempo fino a chiusura dell'esercizio
finanziario per redigere il consuntivo ed effettuare
il passaggio di consegne. ad oggi dopo oltre un mese
dal termine dell'esercizio il passaggio delle consegne deve essere ancora
eseguito. in questo lasso di tempo chi è responsabile
per il condominio? FNA RTV 1403
Non ci è davvero chiaro che cosa lei intenda con “passaggio di
consegne”, mentre ci sembra assodato che l’amministratore uscente abbia redatto
il consuntivo. Supponiamo che esso consista nella consegna della documentazione
necessaria per poter eseguire l’attività. Se così è,
la delibera assembleare avrebbe stabilito, in deroga alle normali procedure,
che amministratore resta nel frattempo quello uscente. Avrebbe comunque dato mandato al subentrante di attivarsi per
recuperare la documentazione con tutta la diligenza possibile, onde poter assumere
il mandato. Pertanto nel frattempo si configurerebbero due diverse
responsabilità in capo a due persone differenti.
In caso
di mancata consegna della documentazione è possibile che il condominio (o anche
un solo condomino) decida di far causa all’amministratore uscente, anche
chiedendo eventuali danni e che incarichi qualcuno (anche l’amministratore
subentrante), di promuoverla. Oppure, con una nuova delibera (se il subentrante
accetta, cosa non consigliabile per il professionista) lo si
può nominare sin da subito nuovo amministratore: in tal caso non sarebbe
indispensabile, ma comunque consigliabile, conferirgli espressamente la
rappresentanza giudiziale.
Il
fabbricato di cui parla il lettore è, a tutti gli effetti, un condominio,
benché quasi tutti gli appartamenti siano di proprietà pubblica. Occorre
valutare a chi sia realmente intestata la polizza
assicurativa.
Se essa è intestata al
condominio del quale l’Aler è gestore, ovviamente il
lettore beneficerà del rimborso in proporzione alla sua quota. Se invece la
polizza fosse “personale” dell’Aler o comunque della proprietà pubblica, altrettanto ovviamente
non spetterebbe alcun risarcimento al lettore stesso. A tal fine può essere
utile anche controllare se il lettore ha pagato o meno
in passato la sua rata percentuale dei costi della polizza stessa.
Se così
è accaduto, potrà portare prova del suo diritto alla relativa indennità, al di là del fatto formale dell’intestazione della polizza.