La detrazione del 55% vale solo per l’acqua calda ad uso sanitario
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non può essere riconosciuta la
detrazione d’imposta del 55% per l’intero costo sostenuto da chi sostituisce il
vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari, con un nuovo impianto,
sempre a pannelli solari, che – oltre al riscaldamento invernale – permette la
produzione di acqua fredda per la climatizzazione
estiva.
Questo in sintesi il contenuto della
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 299/E del 14 luglio 2008.
Di seguito si riporta il testo della Risoluzione:
<< Oggetto:
Istanza di
Interpello -ART.11, legge
27 luglio 2000,
n.212. Risparmio energetico art.
1, comma 346, legge n. 296 del 2006(Documento in fase di trattamento
redazionale.)
Con l'interpello specificato
in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 1 comma 346 della L. n. 296 del 2006, e' stato esposto il
seguente
QUESITO
L'istante intende
realizzare, su un
edificio esistente destinato
ad opificio, un impianto di
SOLAR COOLING, cioe' un impianto che permette di generare
acqua fredda per
la climatizzazione estiva
a partire dall'acqua calda prodotta
da pannelli solari.
Tale impianto puo'
funzionare anche in inverno utilizzando
l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al
riscaldamento invernale. I pannelli
solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso
sanitario.
L'istante segnala
che per la
realizzazione dell'impianto in
questione occorrono i
seguenti componenti/macchinari: pannelli
solari, torre evaporativa,
gruppo ad assorbimento a
bromuro di litio,
caldaia per l'integrazione e
chiller per l'integrazione.
Inoltre, nell'istanza si
fa riferimento anche
alle tubazioni di collegamento, ai collettori,
all'isolamento, ai bollitori,
agli organi di controllo e
comando, alle centraline, etc.
e ad ogni
altro organo/accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar
cooling.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DAL CONTRIBUENTE
L'istante prospetta
incertezze in merito
alle spese effettivamente agevolabili, con particolare
riferimento ai macchinari
indicati nell'elenco di cui sopra, sostenendo che la detrazione dovrebbe
spettare quanto meno per la caldaia
ed i pannelli
solari, ma che le procedure di riqualificazione
energetica riguardano anche la climatizzazione
invernale.
Nel caso in oggetto
viene
asserito che l'impianto,
nel suo complesso, permette l'integrazione energetica
invernale con fonte
rinnovabile e riguarda anche la
sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con la possibilita'
di ottenere una
riduzione del fabbisogno estivo,
anche se quest'ultimo non e' normato.
Alla luce di tali
considerazioni l'istante ritiene di poter installare i pannelli
solari, per realizzare
l'impianto di cui
sopra, portando in detrazione il 55 per cento
delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal
comma 346 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), nonche' in
base alle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n.
244 (legge finanziaria
del 2008).
L'istante ritiene
altresi' di poter
installare tutti gli altri componenti elencati sopra
(sempre per la realizzazione dello stesso impianto)
portando in detrazione il 55
per cento delle spese sostenute nei modi, nei tempi e
nei limiti dettati dal
comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), come modificato
dalla legge 24
dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1,
commi 344, 345,
346 e 347 della legge 27 dicembre
2006, n.
Con l'articolo 1, comma
20, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) la predetta agevolazione e' stata prorogata al 31
dicembre 2010 ed estesa alle
spese sostenute per
la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe
di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia
(comma 286).
L'art. 1 comma 349,
della legge 296
del 2006 ha
disposto la regolamentazione
di dettaglio della
materia attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro
dell'Economia e delle
Finanze, di concerto
con il Ministro dello
Sviluppo economico, intervenuto
in data 19 febbraio 2007, successivamente modificato
in data 7 aprile 2008.
Si fa presente
che, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria
La detraibilita'
delle spese relative a
quest'ultima tipologia di intervento e' peraltro
subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo
(comma 21, legge
finanziaria 2008) che
non e' ancora
stato adottato. Considerata
la genericita' della
formulazione della norma,
si ritiene che, in attesa delle
disposizioni che definiscano
la portata dell'agevolazione,
non sia
possibile in via interpretativa individuare quali impianti di
climatizzazione possano rientrare nella previsione agevolativa.
In relazione al quesito posto
occorre fare riferimento ai commi 346 e 347 dell'art. 1 della
legge finanziaria per
l'anno 2007 concernenti, rispettivamente,
l'installazione dei pannelli solari e la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale.
Per quanto concerne i
pannelli solari, l'agevolazione
spetta a condizione che gli stessi siano destinati
alla produzione di
acqua calda per uso sanitario e rispondano
alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.
In tale ipotesi, rientrano
tra le spese agevolabili, ai
sensi dell'art. 3 del medesimo
decreto: la fornitura
e posa in
opera di tutte
le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonche' delle
opere idrauliche e
murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle
utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento.
Per quanto riguarda invece
gli interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale, la detrazione
spetta a condizione
che la sostituzione,
integrale o parziale,
dell'impianto esistente sia
effettuata con impianti dotati di
caldaie a condensazione
e contestuale messa
in distribuzione, o con impianti
di climatizzazione invernale
dotati di pompe di calore ad alta
efficienza o con
impianti geotermici a bassa entalpia.
Pertanto, a parere della
scrivente, l'interpellante non
potra' godere
dell'agevolazione fiscale
della detrazione dall'imposta
lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.
L'istante potra'
eventualmente fruire del
beneficio, entro i
limiti previsti dalla
norma, soltanto in relazione
alle spese direttamente ricollegabili
all'installazione di pannelli
solari utilizzati per la
produzione di acqua calda
ed aventi le
caratteristiche individuate dal richiamato Decreto del 19 febbraio
2007.
La presente
risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione
Regionale della Campania,
viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo
4, comma
1, ultimo periodo del decreto
ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.