Pagamenti anticipati e detrazione 36%

 

Mi scuso se insisto su questo argomento, ma i dubbi in materia non sono pochi, le circolari ministeriali aiutano a risolverli più di tanto. Porto il seguente esempio.

Se i lavori edilizi condominiali cominciano il 15.7. e si concludono il 30.1. dell'anno successivo e i bonifici bancari al fornitore avvengono in parte nell'anno in corso e poi completati nell'anno successivo, le detrazioni a favore dei singoli condomini saranno scisse in due decorrenze, con due certificazioni ciascuna delle quali riferite ad ognuno dei due anni solari in questione. E fin qui credo non ci siano dubbi.

Supponiamo invece che, tenendo in considerazione le date di inizio e di fine lavori sopra citate, l'amministratore completi i pagamenti al fornitore con bonifico bancario entro il 31.12 dell'anno in corso ed i condomini a loro volta versino le rispettive quote millesimali da loro dovute nell'anno successivo (in pratica l'amministratore anticipa il pagamento al fornitore per conto dei condomini). Un caso del genere può ritenersi una violazione della Legge, dato che - in teoria - il singolo condomino il quale entro il 31.12 non abbia versato la propria quota non avrebbe diritto ad ottenere il rilascio della certificazione per l'anno in corso, redatta dall'amministratore?

In termini più semplici: deve esistere un concatenamento temporale fra i bonifici che l'amministratore fa al fornitore e il versamento delle quote che i singoli condomini a loro volta fanno all'amministratore? Al fisco interessa prendere il considerazione soltanto i bonifici realmente effettuati al fornitore, oppure ha rilevanza anche il momento in cui il singolo condomino ha fatto il pagamento all'amministratore?

Grazie.

GUIDO ROSSINI ASS. fna rm 224

 

Francamente la sua ipotesi ci pare un po’ “perversa”. Tra l’altro il fatto che il fornitore venga saldato prima della fine dei lavori è poco consigliabile dal punto di vista del buon senso ed espone l’amministratore ad ovvi rischi di responsabilità. L’anticipo della detrazione di una delle dieci rate ci pare un rischio che non vale la candela.

Comunque ci offre la possibilità di chiarire un concetto: la detrazione è concessa al singolo condomino in base alla spesa da lui effettivamente sostenuta. Sarà quindi il singolo condomino a prendersi la responsabilità di dichiarare di aver diritto alla detrazione, al momento della denuncia dei redditi, da presentare l’anno dopo che è stato versato il bonifico Non sussistono a questo proposito responsabilità dell’amministratore che debba “certificare” se, per esempio, il condomino ha diritto o no alla detrazione perché ha versato o non ha versato le sue quote (si veda la lettera del 20/5/2005 intitolata “L’amministratore non “certifica” la detrazione del 36 per cento”.