Opere sugli impianti condominiali: la suddivisione delle spese
La spartizione delle
spese condominiali riguardanti gli impianti può essere
validamente stabilita da un regolamento condominiale contrattuale, cioè
accettato da tutti i condomini (che in genere è redatto dal costruttore al
momento dell’edificazione del palazzo, fatto accettare ai primi acquirenti
degli appartamenti e poi “ereditato” da tutti i successivi acquirenti o loro
eredi). Le regole fissate da un regolamento contrattuale sono modificabili solo
con l’assenso unanime di tutti i condomini (salvo situazioni molto particolari,
quali ad esempio l’incremento di volumetria dell’edificio). In mancanza di disposizioni del regolamento o
delle tabelle ad esso allegate, vale quanto affermato
dal codice civile, così come interpretato dalla giurisprudenza.
In particolare è
possibile identificare quattro diverse categorie di interventi
sugli impianti:
- nuova installazione– innovazioni che trasformino
radicalmente l’impianto: la spesa è spartita in relazione ai millesimi di proprietà dei condomini che
divengono, appunto, proprietari
dell’impianto;
- adeguamento alle norme di sicurezza e risparmio
energetico: secondo giurisprudenza ora prevalente,anche in questo caso valgono i millesimi di proprietà;
- manutenzione straordinaria Qui la giurisprudenza ha preso decisioni
più contraddittorie. Prevale ancora la tesi dei millesimi di proprietà, ma in
modo meno netto;
- esercizio e manutenzione ordinaria in proporzione all’uso che ciascuno fa
dell’impianto (le regole prevalenti sono indicativamente elencate nella tabella
qui sotto).
Quando il palazzo è
di notevoli dimensioni, o quando si è di fronte a un
complesso supercondominiale (più palazzi o più villette), la ripartizione della
spesa deve tener conto dei condomini serviti dall’impianto, anche quando si
tratti di nuova installazione, adeguamento alkle
norme o manutenzione straordinaria. Pertanto se vi sono più scale, le spese
l’ascensore che ne serve una sola sono
ripartite solo tra gli abitanti di quella scala(eventualmente in base ai
millesimi di proprietà riparametrati per escludere i non serviti) e quando una
fognatura serve, ad esempio, solo tre appartamenti, solo i loro proprietari pagheranno per una riparazione.
In caso di installazione di un impianto del tutto nuovo, anche chi
ha votato a favore può esimersi dal partecipare alla spesa, rifiutandosi di
essere collegato. In seguito può cambiare idea, connettersi e pagare la sua
quota di spese di installazione rivalutata all’indice
del costo della vita e/o dei materiali.
Spese di esercizio
e manutenzione ordinaria: le ripartizioni consigliabili
Acqua calda centralizzata |
|
- con contatori |
20-30% in base ai millesimi di proprietà, il resto in base al consumo*. |
- senza contatori |
20-30% in base ai
millesimi di proprietà, il resto in base agli abitanti per appartamento,
assegnando a negozi o uffici un numero convenzionale di abitanti*. |
Acqua fredda |
|
- con contatori |
in base al consumo. |
- senza contatori |
in parti uguali, in base agli abitanti
eventualmente applicando dei correttivi logici per negozi e uffici (un
negozio di abbigliamento pagherà proporzionalmente meno, un ristorante o una
lavanderia ovviamente di più) |
- con autoclave |
stessi criteri previsti nelle due voci
precedenti, ma con un 10-20% dei costi in base ai millesimi di proprietà* |
Antenne televisive e satellitari, citofoni, videocitofoni |
in parti uguali tra tutti i condomini
serviti. |
Ascensori |
Per il 50% in base ai millesimi di proprietà, per il 50% in
base al livello del piano. |
Fognature, pozzi neri, cavi, tubature del gas, canne
fumarie collettive |
In proporzione ai
millesimi di proprietà dei singoli condomini serviti. |
Impianto antincendio |
In base ai
millesimi di proprietà |
Irrigazione giardino |
in base ai millesimi di proprietà. |
Piscine, campi da tennis |
in base al numero dei possibili
utilizzatori della piscina stessa (quindi degli abitanti del palazzo, bimbi
compresi e disabili esclusi). |
Riscaldamento e condizionamento centralizzato |
|
- impianto con
contatori calore (contabilizzato) |
per il 30-45% in proporzione ai
millesimi di proprietà, per il resto in base al consumo.* |
- impianto senza
contatori |
preferibile un criterio
misto, rapportato per il 50% in proporzione alla cubatura degli appartamenti
e per il 50% in proporzione al numero degli elementi radianti dei caloriferi. |
* La percentuale in base ai millesimi di proprietà tende a
crescere quanto più il condominio è di limitate proporzioni.
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamministratori