Con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
Maggioranze condominiali e risparmio energetico: cambia la
legge
Il decreto
legislativo che ha modificato il codice dell’energia
ha anche “ritoccato” la legge n. 10/91 e, in particolare il comma 2 dell’articolo
26. Queste le novità:
a)
Si fa riferimento più genericamente
all’articolo 1 (e non più all’articolo 8 che dà un elenco di interventi);
b)
Si parla di interventi
“individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica”. Ora, la
certificazione energetica si dà a intervento concluso.
La definizione “diagnosi energetica” è diversa. Il. Dlgs
n. 192/2005 (codice dell’energia), la vede come uno
studio che fotografia dello stato di fatto e suggerisce gli interventi atti ad ottenere
un maggiore risparmio. Pertanto la diagnosi energetica si fa prima
dell’intervento. Quindi “attestato di certificazione
energetica o diagnosi energetica” significa che gli interventi con le
maggioranze ridotte possono essere individuati prima di eseguirli, oppure
accertati in seguito, dopo averli eseguiti, indifferentemente. Interessanti le
conseguenze se si ricorre alla certificazione energetica “a posteriori”. Ci si
può chiedere: se la certificazione non si riesce ad ottenere, le relative
decisioni assunte a maggioranza semplificata sono impugnabili in giudizio,
anche se è trascorso più di un mese da quando sono state assunte? Oppure il termine di 30 giorni per l’impugnazione decorre da
quando si è avuto notizia che la certificazione energetica non si riesce a
conseguire? Dubbi potrebbero sorgere anche nel caso in cui la diagnosi
energetica ci sia, ma poi le opere non riescano a
conseguire la certificazione.
c)
Si chiarisce che le decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali (501 millesimi). Ciò
riconferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Legge n. 10/91
Art. 26. Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai
nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di
pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, é considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli
impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali.*
* Comma sostituito dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311. Il precedente comma così recitava: “Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli
di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.”
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai
fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.*
*
Comma modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 246 (Finanziaria 2007)
8. La
progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. CFR