Numerose le novità varate dal Consiglio - Stralciata la norma «ammazzaparchi»

 

In Lombardia urbanistica semplificata

 

Deregulation delle norme urbanistiche regionali, con maggiore potere ai comuni nella programmazione e nel porre eccezioni alle loro stesse regole, soprattutto per quanto attiene a opere di interesse pubblico o infrastrutturale.

Questo in sintesi il contenuto della legge urbanistica lombarda approvata il 4 marzo in Consiglio, che porta vaste revisioni e integrazioni al “testo unico dell’edilizia e dell’urbanistica locale, la legge n. 12/2005. Stralciato invece, dopo le furiose polemiche da parte degli Enti parco, associazioni ambientaliste ed opposizione, il nuovo articolo 13 bis, cui era stato appioppato il nomignolo di “ammazzaparchi”. Probabilmente la norma rivedrà la luce inserita in una legge ad hoc sui parchi, già in discussione, ma che non potrà vedere la luce prima delle elezioni. Quindi, almeno per ora, niente ruolo “sostitutivo” (secondo i contrari) o “arbitrale” (secondo i sostenitori) della Regione nelle controversie tra comuni e enti preposti nel consentire nuove opere edilizie nelle zone protette.

Volumetrie aggiuntive Un mutamento che esce dai binari della programmazione urbanistica, è il fatto che per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, diverse da quelle previste dal piano dei servizi, non occorre una variante al piano predisposta secondo gli iter normali: basta infatti una deliberazione motivata del consiglio comunale. “Non si tratta di concedere nuove cementificazioni ai privati”, afferma Giulio De Capitani (Lega) , relatore della legge, “ma di dare la possibilità ai comuni di un iter rapido per le opere pubbliche”.

Viene varato nei comuni un registro delle cessioni dei diritti edificatori, nell’ambito delle nuove norme sulla compensazione e perequazione urbanistica. I comuni possono prevedere, a fronte di “rilevanti benefici pubblici” un premio in aggiunta fino al 15 per cento della volumetria ammessa anche per interventi di recupero delle aree degradate o ex industriali o volti alla conservazione degli immobili di interesse storico-artistico.

Le aree ex ferroviarie dismesse possono avere indici di edificabilità uguali a quelli delle aree ex industriali, purché sia dimostrato l’interesse pubblico.

Incrementati del 20% i parametri densità fondiaria per le abitazioni degli agricoltori. Se un intervento edilizio sottrae superfici agricole, il relativo contributo di costruzione è incrementato dall’1,5 al 5%: l’addizionale va destinata a interventi forestali. Basta la Dia per la realizzazione di edifici di piccole dimensioni ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo. Il piano delle regole ne definisce le dimensioni massime e l’area minima di pertinenza.

Non si conteggiano nella volumetria le infrastrutture per le produzioni orto-floro-vivaistiche che non superino il 20 % del rapporto di copertura (prima era  il 10%).

I proprietari di edifici demoliti o resi inservibili a causa di esproprio per la costruzione di strade o ferrovie di interesse nazionale o regionale, potranno ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio e senza nulla osta regionale. E’ il consiglio comunale a determinare l’incompatibilità di un edificio con le opere infrastrutturali.

Gli scavi per bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l’irrigazione e degli altri bacini idrici abbisognano di semplice autorizzazione “ai fini della commercializzazione del materiale estratto”. “Starà in sostanza ai comuni” afferma De Capitani, “regolare il loro impatto sul territorio”.

 

 

Case popolari, corsia rapida

Viabilità e case popolari

Nelle strade di nuova costruzione va assicurata una congrua distanza dai nuovi insediamenti e la dotazione di alberi tipici della zona. Vietati i cartelli pubblicitari. In compenso non si applicano le norme statali sulle distanze (dm n. 1444/1968) fatto salvo il rispetto quella minima tra fabbricati di 10 metri. Anche quest’ultima, però, è derogabile nei piani attuativi: ancora una volta ai comuni è data mano libera.

Case popolari La Giunta elenca i comuni che hanno l’obbligo, nel piano dei servizi, di individuare le aree per l’edilizia popolare. Viene di fatto suggerita la programmazione negoziata per il loro reperimento (cioè la cessione di aree da parte dei privati che effettuano interventi edilizi in cambio di incremento di standard costruttivi).

Nei comuni con fabbisogno acuto, la realizzazione di case popolari può essere autorizzata con permesso di costruire anche in deroga del piano regolatore vigente per nuove costruzioni e trasformazione di edifici esistenti, compreso il cambio d’uso di immobili industriali di volume superiore a 5 mila metri cubi. Unici limiti la coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché sufficienti dotazioni di servizi e collegamenti alle reti idriche, elettriche e fognarie. Per tali lavori il contributo di costruzione non è dovuto salvo che per l’importo corrispondente alle opere di urbanizzazione necessarie e comunque fino al limite del 50% del contributo normalmente a regime.

Regolamenti . Nei regolamenti edilizi va posta cura all’installazione di sistemi fissi di ancoraggio per prevenire le cadute dall’alto. Vanno poi dettate le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici, che è ha cura dagli Sportelli Unici dell’urbanistica.

Nei documenti di piano vanno previste le aree per i campi di sosta o di transito dei nomadi: solo in esse potranno essere situati i campi, dotati di tutti i servizi primari e proporzionati alla capacità ricettiva prevista. Per espresso emendamento, la regola vale anche per i campi già esistenti. Ci si dovrà accordare però anche con i comuni limitrofi, quando i campi vi confinano.

 

LaDia

puòdurare

quattro anni

 

Novità anche nel campo degli iter dei permessi e nella programmazione urbanistica. La Dia non ha più semplice efficacia triennale ma può durare fino a quattro anni. Infatti i lavori debbono essere iniziati entro un anno e ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori stessi. Il committente deve comunicare le relative due date, secondo modalità previste dal regolamento edilizio. Soggetti a comunicazione i mutamenti d’uso senza opere edilizie, compresi quelli con superficie lorda inferiore a 150 metri quadrati (prima esclusi dalla comunicazione). I proponenti progetti di varianti ai fini di edilizia produttiva debbono obbligarsi a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il progetto decade.

Regole urbanistiche semplificate per i comuni sotto i 2 mila abitanti (659 in Lombardia). Il succo è che sono unificati in un unico atto il documento di piano, quello dei servizi e quello delle regole (quest’ultimo destinato ad individuare le aree più tutelate dalle edificazioni, e a stabilire standard più ristretti e integrazioni paesaggistiche). I contenuti dei tre piani sono serbati nelle loro linee essenziali, ma sfrondati di alcune prescrizioni. In tutti  i municipi sopra i 2 mila abitanti, il documento di piano, il piano dei servizi e quello delle regole vanno approvati dal consiglio comunale prima del varo del PGT (piano di governo del territorio).

 

 

 

Le principali novità

 

Liberalizzazioni edilizie

- Volumetrie “di scambio” per le aree espropriate.

- Bacini idrici e per la pesca liberalizzati.

- Registro sulle cessioni di diritti edificatori

- Premio volumetrico del 15% per recupero aree dismesse

- Variante con semplice delibera comunale per opere infrastrutturali

Aree agricole, verde

- Incremento contributo di costruzione.

- Maggior volumetrie per l’agricoltore.

- Serre non conteggiate nella volumetria.

- Meno poteri di programmazione alle province, anche per la tutela paesaggistica.

Permessi

- Dia con un mese per l’inizio tre per il termine dei lavori.

- Comunicazione per i cambi d’uso senza opere;

- Inizio lavori edilizia industriale entro 9 mesi dalla variante.

- Certificazione energetica nei regolamenti edilizi

- Programmazione campi nomadi.

Strade, ferrovie

- Deroghe alle distanze per opere viarie e ferroviarie

- Vietati cartelli pubblicitari sulle strade nuove

- Alberi ai confini delle nuove vie

Edilizia popolare

- I comuni debbono individuare le zone

- Permesso di costruire in deroga al piano regolatore

- Contributi di costruzione assenti o dimezzati.