Nuova edificazione sul confine e costruzioni in aderenza o appoggio
Mi
è stato rilasciata dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di
un basso fabbricato a servizio di abitazione
esistente, ad uso legnaia, fatti salvi e non pregiudicati tutti i diritti,
azioni e ragioni che competono, o possono competere, al comune o a terzi.
Ho
pertanto fatto eseguire l’opera che risulta a est
formata da un muro divisorio, sul confine, alto, a scalare da cm 120 a cm 230, con tre pile sovrastanti a sostegno
del tetto.
Dato
che il muro e le pile confinano con un terreno fabbricabile di mq 300 circa,
chiedo se è possibile al proprietario costruire
un’abitazione ed eventualmente a quale distanza dovrà tenersi dal confine. Sergio
Saltetto (Rittana, CN)
Il
codice civile, nell’articolo 873, stabilisce: “Le
costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza
non minore di 3 metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore”. Premesso che la maggiore distanza è spesso prescritta, da quanto da Lei
afferma, pare che i regolamenti comunali (per esempio quello edilizio) le
abbiano concesso il cosiddetto “diritto di prevenzione”,
che consiste nel fatto che tra due fondi confinanti, chi costruisce per primo, può
edificare direttamente sul confine. Se tale diritto è concesso, capita spesso (anche se non sempre) che lo stesso
regolamento dia la possibilità di costruire al confinante il suo edificio in
appoggio o in aderenza al suo.
Lo stesso capita quando
un coune è privo di regolamento edilizio e quindi no
stabilisce istanze particolari tra le costruzioni. In definitiva è bene che lei
si informi presso l’Ufficio tecnico comunale, per conoscere
quali sono le regole sulle distanze.