Nuova edificazione sul confine e costruzioni in aderenza o appoggio

 

Mi è stato rilasciata dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di un basso fabbricato a servizio di abitazione esistente, ad uso legnaia, fatti salvi e non pregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al comune o a terzi.

 

Ho pertanto fatto eseguire l’opera che risulta a est formata da un muro divisorio, sul confine, alto, a scalare da cm 120  a cm 230, con tre pile sovrastanti a sostegno del tetto.

 

Dato che il muro e le pile confinano con un terreno fabbricabile di mq 300 circa, chiedo se è possibile al proprietario costruire un’abitazione ed eventualmente a quale distanza dovrà tenersi dal confine. Sergio Saltetto (Rittana, CN)

 

 

 

Il codice civile, nell’articolo 873, stabilisce: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Premesso che la maggiore distanza è spesso prescritta, da quanto da Lei afferma, pare che i regolamenti comunali (per esempio quello edilizio) le abbiano concesso il cosiddetto “diritto di prevenzione”, che consiste nel fatto che tra due fondi confinanti, chi costruisce per primo, può edificare direttamente sul confine. Se tale diritto è concesso, capita spesso (anche se non sempre) che lo stesso regolamento dia la possibilità di costruire al confinante il suo edificio in appoggio o in aderenza al suo.

Lo stesso capita quando un coune è privo di regolamento edilizio e quindi no stabilisce istanze particolari tra le costruzioni. In definitiva è bene che lei si informi presso l’Ufficio tecnico comunale, per conoscere quali sono le regole sulle distanze.