Nudi proprietari e usufruttuari in assemblea condominiale
L'invito all'assemblea condominiale deve essere spedito al proprietario (nuda proprietà)o all'usufruttuario dell'appartamento?
Quesito che mi trovo ad affrontare.
Distinti saluti
Arrighini
La convocazione deve essere fatta al nudo proprietario o all'usufruttuario a seconda dell'oggetto della delibera. In generale, l'usufruttuario ha diritto di partecipazione e voto solo per gli affari attinenti all'ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario per quelli attinenti alla manutenzione straordinaria (Cassazione, 4 gennaio 1969, n. 10 e 5 novembre 1990, n. 10611). Più in particolare, la Cassazione ha affermato (sentenza n. 62/1968) che il diritto alla partecipazione del nudo proprietario vale anche quando la manutenzione straordinaria è stata resa necessaria dall'inadempimento di obblighi di manutenzione ordinaria.
Sembrerebbe che il diritto spetti al nudo proprietario anche in caso di delibera per modifica di tabelle millesimali (Corte d'Appello di Roma, 6 maggio 1980). L'amministratore non ha comunque l'obbligo di essere edotto sull'esistenza di particolari diritti (tipo l'usufrutto o la nuda proprietà): se nessuno glie li ha comunicati non può essere accusato di mancanza di diligenza.
In caso di delibere su argomenti misti, o in caso di dubbio, si può invitare all'assemblea entrambi (usufruttuario e nudo proprietario), salvo poi specificare nel verbale chi dei due ha diritto di voto per la delibera in questione.