Fibre ottiche, detrazione 55%, portieri
e contratti servizio energia
Condominio: le novità a cavallo dell’estate
Importanti
novità in condominio a cavallo dell’estate, sia sotto il profilo fiscale che
rispetto agli impianti e la loro gestione. Qualche prassi burocratica in più anche per gli stabili con
servizio di portierato. Eccole, in sintesi.
Detrazione del 55%. L’ultima norma sulla
detrazione in ordine di tempo risale al Decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008,
che ha ridefinito i requisiti di risparmio energetico rendendoli più rigidi
rispetto a quelli validi l’anno scorso. Tuttavia, nel
frattempo, sono state redatte numerose risoluzioni interpretative, tra cui
hanno fatto scalpore quelle che negano la detrazione alle società che vendono o
affittano immobili ristrutturati. Più interessante, per il condominio, è
però la Risoluzione Entrate 07/07/2008 n. 283, che verte su quali spese siano indissolubilmente collegate a un intervento di
risparmio energetico e quindi meritino la detrazione stessa. Nello specifico la
risoluzione parla del rifacimento di un pavimento per l’installazione di un
impianto a pannelli radianti collegato a una caldaia a
condensazione. Ora, non vi e dubbio che l’installazione
dell’impianto sia agevolata con il 55%. Viceversa così non è, secondo le
Entrate, per la spesa per la demolizione e ricostruzione del pavimento stesso, benché
essa sia resa necessaria dall’intervento. Costruire un nuovo pavimento con
piastrelle, parquet o marmo non apporta infatti alcun
risparmio energetico, e quindi non è “spesa collegata”. I relativi costi
possono,, tuttalpiù, essere
detratti al 36%, ovviamente se ricorrono i requisiti e se si provvede a
fatturazione e bonifico separato. La tesi delle Finanze, per quanto
discutibile, pone in condominio il problema di stabilire, ogni volta che si fa
un intervento agevolato al 55%, quali spese siano
imputabili a una o all’altra detrazione. Per esempio se si sostituisce una
caldaia con un modello a condensazione, l’adeguamento dei locali (sostituzione
della porta antincendio, interventi sulle finestre di aerazione),
non potrebbe forse godere della stessa detrazione prevista per la caldaia nuova
stessa.
Fibre ottiche. L’articolo 2 della
legge di conversione n. 133/2008 (la cosiddetta manovra estiva), affronta il
problema della creazione della rete di fibre ottiche.
Il comma 15, in particolare, chiarisce che l’installazione su immobili di
proprietà privata è fatta “senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza”. In parole povere, se anche nessun proprietario
in condominio chiede l’installazione delle fibre (in genere per ottenere un
collegamento Internet o televisivo tramite Fastweb),
essa può essere decisa d’ufficio e non vi sono obiezioni possibili né da parte
dell’assemblea condominiale né da parte dei singoli proprietari. La nuova norma
rafforza il dettato degli articoli 90 e 91 del Dlgs n. 259/2003, che già
stabilivano che non era possibile opporsi all'appoggio di antenne,
di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto
e che nessuna indennità era dovuta. Tuttavia
sembravano condizionare l’installazione al fatto che le opere fossero dichiarate
di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, “ove
concorrano motivi di pubblico interesse”.
Portieri. Anche
il condominio (come del resto tutti i datori di lavoro) avrà la responsabilità
della tenuta del “libro unico del lavoro” istituito ai sensi dell’articolo 39
della legge 8 agosto 2008, n. 133. Esclusi sono solo infatti
solo i datori di lavoro domestici. Sul libro unico vanno annotati, oltre alla
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, ogni dazione in
danaro o in natura corrisposta, compresi i rimborsi spese, le trattenute, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da istituti previdenziali. Va anche riportato il calendario
delle presenze del portiere (numero di ore di lavoro
effettuate ore di straordinario, eventuali assenze, anche non retribuite, ferie
e riposi). Poiché in genere il portiere condominiale è
gestito da una ditta esterna esperta in paghe e contributi, i costi condominiali
cresceranno.
Contratti di servizio energia. Prima
di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio energia occorre che il
condominio ottenga l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, con l'indicazione degli
interventi atti a ridurre i consumi. La novità è
contenuta nell’allegato II al decreto legislativo n. 115/2008 sull’efficienza
energetica, che fissa i requisiti minimi di questo tipo di contratto. Al di là dei buoni propositi, non vi è dubbio che questo è
il secondo ostacolo alla diffusione del servizio energia, dopo l’incremento
dell’Iva dal 10 al 20% deciso dalla Finanziaria 2007. Infatti
la certificazione costa e in molti stabili i proprietari si rifiuteranno di
farla.
Il servizio energia,
diffuso solo nei condomini con caldaia centralizzata, prevede la fornitura di
una certa quantità di calore a un prezzo prefissato,
indipendentemente dalla quantità di combustibile consumato (salvo adeguamenti
al variare dei costi dei carburanti stessi). In sostanza si garantisce il
raggiungimento di una temperatura media invernale intorno ai 20 gradi nelle
unità immobiliari (più 2 gradi di tolleranza), che è quella massima
consentita dal Dpr 412/1993. Il servizio
energia è stato in passato avvantaggiato dalle leggi, come mezzo per ridurre i
consumi. Il gestore dell’impianto, infatti, avrebbe tutto l’interesse a curare
la sua efficienza, allo scopo di utilizzare meno combustibile possibile (dal
momento che l’acquisto di quest’ultimo è a suo carico). E’ anzi portato a
spingere i suoi clienti all’adozione di tutti gli accorgimenti (manutenzione
straordinaria compresa) perché si consumi il meno possibile.
Scheda
Le ultime novità in condominio
Detrazione del 55% sul risparmio energetico: requisiti e
opere collegate |
Decreto dello Sviluppo 11 marzo 2008, Risoluzione Entrate
07/07/2008 n. 283. |
Contratti di servizio energia: occorre la certificazione
energetica |
Art. 16, c. 4 e Allegato II del Dlgs 30
maggio 2008, n. 115. |
Fibre ottiche obbligatorie |
Art. 2 legge6 agosto 2008,n. 133 (artt. 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259). |
Portierato : libro unico del
lavoro |
art. 39 della legge 8 agosto 2008, n. 133 |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori