Rateizzazione fissa in 5 anni e
comunicazione alle Entrate
Salva la detrazione del 55% sul risparmio energetico
Disinnescata la
bomba dei tetti globali di spesa per la detrazione del
55% sul risparmio energetico, che avrebbe fortemente ridotto il numero dei
beneficati. Con la conversione in legge, l’articolo 29 del Dl anti-crisi n.
185/2008 è stato totalmente riscritto. Le modifiche alla disciplina del 55% si
sono rivelate piuttosto ridotte: passaggio a 5 rate annuali dello “sconto”
fiscale sulle opere e obbligo di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, analoga
a quella prevista per il 36%. Nessuna retroattività del
provvedimento, infine, per chi ha affrontato spese nel 2008.
Ricordiamo
che per chi ha eseguito opere l’anno scorso e le sottrarrà dai redditi da dichiarare
quest’anno, c’è ancora la possibilità di scegliere in quanti anni “spalmare”
l’agevolazione (da un minimo di 3 a un massimo di 10).
Per il 2009 e il 2010, invece, lo sconto fiscale è previsto in cinque rate di ugual importo. Danneggiati potrebbero essere solo coloro
che intendono affrontare spese ingenti ma hanno una scarsa “capienza fiscale”, cioè non hanno redditi abbastanza elevati per poter scontare
annualmente la detrazione (probabilmente saranno in pochi).
L’altra novità è la
comunicazione del contribuente alle Entrate, da inviare verosimilmente prima
dell’inizio dei lavori al Centro Servizi di Pescara (si è in
attesa di indicazioni a proposito). E’ probabile che sia esclusa la spedizione
via posta (concessa invece per il 36%): occorrerà ricorrere a quella
telematica, anche incaricando i professionisti normalmente delegati a
presentare i modelli 730 e Unico. Il nuovo adempimento non è gravoso, perché l’invio
della documentazione all’Enea per ottenere la detrazione avviene già per via
telematica. Quindi gli stessi tecnici che eseguono le
pratiche Enea potrebbero compilare la comunicazione, spedendola però a
firma del contribuente. Scopo della comunicazione è permettere alle Finanze di
monitorare in anticipo le richieste dei contribuenti, per programmare le
mancate entrate da parte dello Stato (cosa attualmente
impossibile). La stessa finalità è perseguita dalla comunicazione da parte
dell'Enea all'agenzia delle Entrate dei dati in
possesso dell'Ente.
Prevista infine entro
un mese la modifica del regolamento di attuazione del
55% (Dm Economia e finanze 19/2/2007), per “semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti”. Come, non è
ancora dato di sapere. Le attuali procedure prevedono innanzitutto
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente. Poi una scheda informativa dell’intervento, da compilare
telematicamente. Infine l’attestato di qualificazione
energetica, che va anch’esso compilato via computer dal tecnico abilitato.
L’invio dell’attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di
installazione di pannelli solari. Nelle regioni in cui è stata varata, è
necessario redigere e conservare in un cassetto anche la certificazione
energetica, esibendola a richiesta.