Risparmio energetico in 10 rate, incrementata
l’indennità esproprio, imposti gli
aggiornamenti catastali
Ici. locazioni, mutui, recupero, class
action: le principali novità della Finanziaria 2008
Pioggia di novità
per la casa dalla Finanziaria 2008. La maggior parte di queste saranno
favorevoli al contribuente e pare anche che nel provvedimento di quest’anno, a
differenza di quello dell’anno precedente, non ci siano
forti aumenti di oneri burocratici a carico del cittadino, derivanti da un
atteggiamento un po’ paranoico del Fisco nel contrastare l’evasione con il varo
di adempimenti spesso inutili.
Nel ventaglio dei
provvedimenti spicca, come nuova, la riduzione dell’Ici
sull’abitazione principale, i cui effetti dipenderanno in parte dalla buona
volontà dei comuni nel non aumentare le aliquote e ridurre le detrazioni. A
favore delle famiglie in locazione e degli studenti universitari in trasferta,
hanno un importante rilievo anche le nuove detrazioni sui canoni versati:
ricordiamo che il boom del costo degli immobili ha trascinato con sé, come
effetto secondario, anche la lievitazione dei prezzi
degli affitti, contribuendo ad incrementare il tasso di povertà delle fasce
economicamente più deboli.
La rivalutazione del
10% della somma massima su cui applicare la detrazione del 19% sui mutui per
l’acquisto della dimora abituale è senz’altro una misura positiva,
ma insufficiente. Era da 13 anni, infatti, che tale tetto non era toccato: perdipiù nel 1994 la detrazione era del 27%, e non del 19%
come adesso. Fatti i debiti calcoli, per tornare ai vantaggi
che si godevano allora, tenendo conto anche dell’inflazione, si sarebbe dovuto
perlomeno raddoppiare il tetto massimo (calcolare per credere). L’aiuto
dato alle famiglie in difficoltà dalla Finanziaria, con prolungamento del
periodo del mutuo fino a un anno e mezzo in più, con
oneri a carico dello Stato (vedi articolo), è meritorio, ma il buon senso fa
comprendere che i meccanismi di applicazione saranno complessi e ferragginosi: una parte dei fondi saranno dirottati in
costi burocratici e le attese per ottenere la proroga saranno lunghe.
Il prolungarsi, per
ulteriori tre anni, della detrazione fiscale del 36% e dell’Iva agevolata sul
recupero offre una ragionevole lasso di tempo per
programmare le ristrutturazione e la resurrezione della detrazione sul prezzo
di acquisto degli immobili ristrutturati da imprese ne amplia il campo di
azione.
Con il nuovo
“lifting” delle detrazioni del 55% sul risparmio energetico si pone riparo a un’importante carenza della Finanziaria scorsa. Viene infatti data la possibilità di rateizzare fino a 10 anni la
detrazione stessa (anziché in soli 3 anni). Un vantaggio decisivo: era del
tutto impossibile, per una famiglia anche di reddito medio-alto,
godere per intero della detrazione esistente in 3 anni, salvo nel caso di opere condominiali. Chi infatti
toccava il tetto dei 100 mila euro, per potere godere dello sconto per intero,
avrebbe dovuto accumulare almeno 33 mila euro di imposte annue da versare allo
Stato. Posto riparo poi, con effetto retroattivo,
all’errore di stampa della Finanziaria scorsa, che aveva espulso dal 55% la
coibentazione di tetti e pavimenti.
Sburocratizzate,
inoltre, certe opere (doppi vetri e pannelli solari), che non hanno più bisogno
di una certificazione energetica per essere detraibili.
Più ambigua l’estensione della detrazione alla sostituzione
di caldaie che non siano a condensazione. Se ne occupano
due diversi commi. Il primo fissa un onere massimo per lo Stato di 2 milioni di euro per la sostituzione con qualsiasi altro apparecchio.
La cifra è ridicola: basterà la richiesta di pochi supercondomini per esaurire le
scorte di denaro. Il secondo parla di “pompe di calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa entalpia”. Si è in attesa
di chiarimenti: le pompe di calore ad alta efficienza possono essere installate
anche su impianti di climatizzazione e condizionamento, che non sono un modo
efficiente di riscaldare (ma a ciò dovrebbe supplire la certificazione
energetica delle opere).
Il contestatissimo varo della “class action” (l’azione a
difesa di collettività di consumatori) è tutt’ora un’incognita, sia perché la stessa maggioranza (con in
testa il ministro Bersani) prevede di modificare e
integrare la norma, sia perché l’uso o l’abuso di tale strumento è tutto da
verificare in Italia. Le nostrane associazioni dei consumatori, in perenne
lotta fratricida interna, sembrano finora aver privilegiato
le azioni ad effetto al lavoro duro e quotidiano a favore dei loro iscritti
(per quanto con lodevoli eccezioni) e l’estensione della class action ad altri
organismi, senza una cernita seria, non può reggere sul lungo periodo. Chi
vivrà, vedrà.
Cosa
cambia per i proprietari
1) Ici ridotta per chi abita la casa;
2) Un po’ più di
“sconto” fiscale sui mutui;
3) Rinnovo fino al
2010 detrazione 36% e 55%;
4) Fino a 10 rate
per detrazione 55% sul risparmio energetico;
5) Separati e
divorziati con aliquota ridotta Ici
6) Estinzione
anticipata dell’ipoteca estesa agli immobili nuovi;
7) Più facile
sostituire il mutuo con uno migliore;
8) Proroghe per chi
non ce la fa a pagare la rata del prestito;
9) Pannelli
fotovoltaici obbligatori per case nuove fino a un 1 kw potenza;
10) Rimborsati
meglio gli espropri;
11) Riproposta l’imposta
sostitutiva del 4% sui terreni edificabili;
12) Catasto utenze
esteso ai telefoni;
13) Imposti gli
aggiornamenti catastali;
14)
Corresponsabilità acquirenti nelle compravendite con Iva;
15) Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica
16) Gli apparecchi
televisivi dovranno integrare un sintonizzatore per il digitale terrestre.
Cosa
cambia per gli inquilini
1) Detrazione
fiscale da 150 a 300 euro annui per chi paga un canone per l’abitazione
principale (con limiti di reddito);
2) I giovani tra i 20
e i 30 anni che escono di famiglia, se si stabiliscono a non meno di 100
chilometri di distanza hanno diritto a una detrazione
da 495,8 a 991,6 euro (a seconda di certi limiti di reddito);
3) Gli studenti
universitari fuori sede possono godere di un massimo
di 500,27 euro di detrazione per i canoni pagati alle case dello studente.
4) Gli enti no-profit possono
chiedere di comodato o locazione immobili gestiti dal Demanio, edifici
scolastici o ex strutture sanitarie.
Mutui: aumenta lo sconto fiscale
La detrazione
annuale del 19% sugli interessi e sugli altri oneri dei mutui ipotecari per
l’acquisto dell’abitazione principale passa da un tetto imponibile di 3615,2
euro a 4.000. Quindi si potrà detrarre annualmente
fino a 760 euro (invece di 686,89 euro).
Una mano a chi è in crisi. Chi fatica a
pagare le rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, può chiedere la
sospensione del pagamento delle rate per non più di
due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. In sostanza
la durata del mutuo viene “allungata”, al massimo per
un anno e mezzo, salvo diversi accordi. I costi della proroga (procedure
bancarie e onorari notarili necessari) sono coperti da un apposito
“Fondo di solidarietà” con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Occorre dimostrare di non essere in grado di provvedere
al pagamento, secondo forme stabilite da un futuro regolamento.
Estinzione per le nuove costruzioni.
L’estinzione anticipata senza penali dei mutui ipotecari viene
estesa anche a quelli accollati a seguito di frazionamento, per i quali
continuavano ad applicarsi le penali imposte da banche e finanziarie. Per
intendersi, si tratta del caso, assai comune, in cui un’impresa richiede un
prestito ipotecario per costruire un palazzo. In seguito vende i singoli
appartamenti dell’edificio a più acquirenti, e accolla a ciascuno di loro una
parte del mutuo originario, frazionato. Si pone così riparo a
un “buco” del decreto Bersani.
Surrogazione. Al passaggio
(surrogazione) di un mutuo da una banca all’altra, non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo
mutuo, per l’istruttoria e per le pratiche catastali. Ciò dovrebbe risolvere
una parte delle liti in corso, che rendono la surrogazione
difficilissima. La Finanziaria non lo dice, ma ci si dovrà comunque
rivolgersi a un notaio, versandogli il relativo onorario. Resta
possibile però ricontrattare con la vecchia banca
nuove condizioni per il mutuo esistente (senza ricorrere al notaio, salvo casi
particolari).
Altre due novità
“appesantiscono” invece gli adempimenti: chi non dichiara nel contratto di
mutuo di acquistare una prima casa, anche se ha diritto ai relativi vantaggi,
perde la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva agevolata allo 0,2%
sulle rate (e deve versare quella al 2%). Per aver diritto alla detrazione sui
mutui per la costruzione dell’abitazione principale (che è diversa da quella
sull’acquisto) la stipula del mutuo deve avvenire nei
sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi dall’inizio dei
lavori di costruzione.(novità della legge collegata alla Finanziaria).
Agevolate le locazioni ad abitazione principale
Aumentati i casi di
detrazioni annuali a favore degli inquilini. Ne potranno godere solo i
contribuenti con redditi medio-bassi, secondo due
scaglioni : redditi complessivi fino a 15.493,71 euro
e da questa cifra fino a 30.987,41 euro. Ovviamente chi guadagna di meno avrà
una detrazione superiore. Questa la mappa definitiva:
1) Chi stipula un
contratto per l’abitazione principale. Primo scaglione: detrazione 300 euro.
Secondo scaglione: 150 euro. (nuova
detrazione)
2) Chi stipula un
contratto a canone convenzionato di 3+2 anni di durata. Primo scaglione:
detrazione 495,8 euro. Secondo scaglione: 247,9 euro (detrazione già esistente).
3) Per i primi 3
anni, i dipendenti che hanno stipulato un contratto per l’abitazione principale
in un nuovo comune adibito a residenza, o i giovani tra i 20 e i 30 anni che
escono di famiglia. Requisiti: la nuova residenza deve essere a non meno di 100
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione. Primo scaglione: detrazione 991,6 euro. Secondo
scaglione: 495,8 euro. (nuova detrazione,ma limitatamente ai giovani)
Tutte queste
agevolazioni sono proporzionate al periodo dell’anno in cui si gode la
destinazione ad abitazione principale e non sono cumulabili. Secondo
modalità da stabilire, si godranno per intero, anche se le imposte da
versare fossero inferiori al loro importo. La misura si applica già dal
prossimo anno (per il 2007).
La detrazione del
19% fino a 2.633 euro (cioè di un massimo di 500,27
euro di sconto fiscale) a favore degli studenti iscritti a un corso di laurea
presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza
almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, viene estesa anche,
dal 2008, ai canoni pagati alle case dello studente o comunque enti che
forniscono questo tipo di ospitalità.
Ici ridotta per la dimora abituale
Nuova
agevolazione Ici per i proprietari di case destinate
ad abitazione principale. Il meccanismo di calcolo non è certo
dei più semplici e creerà grossi grattacapi a chi non ama la matematica. In
sostanza bisognerà:
- Applicare
all’imponibile l’aliquota prevista ogni anno dal comune (in genere quella agevolata per l’abitazione principale).
- Detrarre l’importo previsti dal comune per l’abitazione principale,
che è almeno di 103,29 euro, ma può essere incrementato dal comune (fino a
questo punto, si procede come si è sempre fatto);
- Calcolare a parte
l’1,33 per mille dell’imponibile (l’ulteriore
detrazione).
- Se
tale percentuale supera 200 euro, farla uguale a 200 euro.
-Sottrarre tale ulteriore detrazione dall’imposta calcolata prima, per avere
l’imposta reale che si verserà..
A parte,
pubblichiamo un esempio di calcolo.
Il risparmio sull’Ici finora dovuta, in percentuale, è tanto più elevato
quanto l’imposta è bassa e quanto più è ridotta l’aliquota pretesa dal Comune.
In media, si potrebbe stimare di circa un quarto dell’Ici
precedentemente dovuta
Si noti però che i
comuni, volendo, potrebbero cercare si annullare, in tutto o in parte, gli
effetti della nuova norma prevista dalla Finanziaria 2008. Basterà infatti che incrementino l’aliquota prevista per
l’abitazione principale Non potranno godere di molta flessibilità solo i comuni
che sono stati finora avari con i contribuenti è hanno richiesto aliquote alte
(fino al 7 per mille).
Per convincere i
comuni a non essere esosi, però, lo Stato promette di rimborsare le loro
perdite di incasso.
L’ulteriore
detrazione non si applica alle abitazioni nelle categorie catastali A/1 (case
di lusso), A/8 (ville) e A/9 (edifici monumentali, come castelli e ville
patrizie).
Se
vi sono più proprietari che abitano nell'immobile la detrazione si divide in
parti uguali, a prescindere dalle quote di proprietà. Lo sconto deve essere
rapportato al numero di mesi durante i quali si è
protratta la destinazione ad abitazione principale.
Dubbi permangono su
cosa accada se il comune ha deliberato una detrazione
superiore a quella minima (di 103,29 euro), magari per le categorie deboli
(invalidi, pensionati con la “minima”, disoccupati). C’è chi ritiene che comunque le detrazioni applicabili non possano superare la
somma tra quella vecchia (103,29) e quella nuova (200), cioè 303,29 euro: si è
in attesa di chiarimenti.
Ribassi a chi risparmia energia.
Dal 2009 i comuni potranno (ma non dovranno) fissare un’aliquota inferiore al 4
per mille a chi installa pannelli solari o altre impianti
da Nel primo caso l’aliquota ridotta varrà per la durata massima di 3 anni ,
nel secondi di 5 anni. Le modalità sono da scrivere in
un futuro regolamento.
Separati e divorziati. Se restano
proprietari dell’immobile in cui abita l’altro coniuge hanno diritto
all’aliquota Ici per l’abitazione principale e alle
relative detrazioni, a meno che siano proprietari o
titolari di diritto reale su un'altra abitazione nello stesso comune.
Due esempi di calcolo
Dati:
Imponibile
per l’abitazione = 150.000 euro; Aliquota Ici
abitazione principale = 6 per mille; Detrazione abitazione principale = 104
euro; Ulteriore detrazione = 150.000 x 1,3 per mille
=195 euro
Calcoli: Imposta
finora dovuta: (150.000 x 6 per mille) – 104 = 796 euro
Imposta che sarà dovuta:
796 – 195 = 601 euro
Risparmio:
195 euro (il 24,5% dell’Ici circa).
Dati
Imponibile per
l’abitazione = 250.000 euro; Aliquota Ici abitazione
principale = 6 per mille; Detrazione abitazione principale = 104 euro; Ulteriore detrazione = 250.000 x 1,3 per mille =325 euro.
L’importo è però ridotto al tetto massimo di 200 euro.
Calcoli: Imposta
finora dovuta: (250.000 x 6 per mille) – 104 = 1.396 euro
Imposta che sarà dovuta:
1.396 – 200 = 1.196 euro
Risparmio:
200 euro (il 14,3% dell’Ici circa)
Fonti alternative e risparmio energetico
Finanziaria generosa
per il risparmio energetico. Proroga fino al 2010 dell’attuale detrazione del
55% riguardante il recupero totale dell’edificio, le coibentazioni, i pannelli
solari e la sostituzione di caldaie con modelli a condensazione. Quest’ultima
misura, anzi, viene ampliata alla a sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia. Inclusa anche la sostituzione con
altri tipi di caldaie, ma con due limiti: detrazione valida solo fino al 2009 e
nei limiti di spesa per lo Stato di 2 milioni di euro
annui (cifra assai ridotta, con la quale verranno agevolati solo pochi
impianti)..
I livelli di
risparmio da conseguire per la detrazione del 55% saranno stabiliti da un nuovo
decreto (è probabile che aumentino progressivamente, secondo i criteri previsti
dal Dlgs 192/2005).
Si concede, a scelta
del contribuente, in quanti anni (da 3 a 10) si intende
godere della detrazione (misura importante, perché prima si rischiava di non
avere “capienza fiscale” sufficiente).
Non è più richiesta
la “certificazione energetica” o la “qualificazione energetica” sostitutiva per
il cambio di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (ma in condomini,
sì). Stesso discorso per i pannelli solari. Necessarie però
per finestre e pannelli la certificazione del costruttore.
Apparecchi e
lampadine. Resta agevolata
anche la sostituzione di frigoriferi con altri a classe
energetica non inferiore ad A+ .
Dal 2010 sarà vietata la vendita di elettrodomestici
di classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici della classe 3 .
Dal 2011 sarà vietata la vendita di tradizionali lampadine a
incandescenza e di elettrodomestici privi di dispositivo per interrompere il
collegamento alla rete elettrica.
Nuove costruzioni. Passa da 0,2 Kw a 1 Kw la potenza degli
impianti fotovoltaici da installare in ciascuna unità
abitativa negli edifici di nuova costruzione “compatibilmente con la
realizzabilità tecnica dell’intervento” (frase sibillina).
Dal 2009 il rilascio
del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell’edificio come prevista dall’articolo 6 del Dlgs n. 192 del 2005, nonché a caratteristiche strutturali dell’immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle
acque da pioggia.
Il ventaglio delle altre misure
Il ventaglio degli altri
provvedimenti che riguardano la casa è molto ampio: ecco alcuni dei più
importanti.
Ristrutturazioni. Restano fino al
2010 sia la detrazione fiscale del 36% sulle opere di recupero, sia l’Iva agevolata sulle fatture per la manutenzione ordinaria
e straordinaria (sulle quali continua a dover essere indicato il costo della
mano d’opera). Viene anzi reintrodotta anche quella
sull’acquisto di interi immobili ristrutturati , che è stata “sospesa” quindi
per i soli interventi eseguiti nel 2006 e nel 2007. Ricordiamo che in questo
caso il 36% è applicato su un quarto del prezzo di acquisto.
Compravendite. Chi compra una
casa versando l’Iva (in genere una nuova costruzione) è corresponsabile con il
venditore se viene dichiarato un prezzo più basso di
quello reale. Gli si potranno chiedere le relative sanzioni e imposte.
Catasto utenze. Viene
esteso anche ai contratti di servizi di
telefonia, fissa, mobile e satellitare l’obbligo di indicazione del codice
fiscale e, indirettamente, anche l’obbligo da parte degli utenti di comunicare i
dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza (già
presente per contratti di luce, gas e acqua).
Catasto immobili.
L’Agenzia del Territorio (come anche i comuni) può richiedere ai proprietari
atti di aggiornamento catastale: se questi non
ottemperano entro 90 giorni, procede d’ufficio ad aggiornare i dati, con oneri
a loro carico (stabiliti da provvedimento del direttore dell’Agenzia del
Territorio).
Redditi. Se si è solo
titolari di redditi da immobili (fabbricati, terreni, redditi agrari) di importo fino a 500 euro, l’Irpef non è dovuta. Il reddito
della dimora abituale e delle sue pertinenze, già sin d’ora detraibile, non è computato ai fini del calcolo del reddito complessivo che
vale per le detrazioni dei carichi di famiglia.
Espropri. In conseguenza alla
sentenza della Corte Costituzionale n° 348/2007 che aveva giudicato non
sufficiente l’indennità di espropriazione prevista per
legge, la Finanziaria la ridetermina nella misura
pari al valore venale del bene, con riduzione del 25 per cento quando l’
esproprio “è finalizzato ad attuare interventi di riforma economico-sociale”.
E’ previsto un aumento del 10% quando l’accordo di cessione è stato concluso senza contestazioni. L’effetto della legge è retroattivo
e si applica agli espropri in corso.
Class Action. Tra sei mesi le
associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale nonché associazioni e comitati che adeguatamente
rappresentativi degli interessi collettivi che vengono fatti valere, potranno promuovere
cause collettive di risarcimento a cui corso, anche mentre si stanno svolgendo
e anche in appello, i singoli consumatori potranno aderire. Sono stabiliti
criteri per i risarcimenti, “contrattabili” da aziende e società in camera di
conciliazione. Il giudice può ritenere la causa infondata o non ravvisare
l’esistenza di un interesse collettivo.
La cosiddetta Class
Action può interessare i rapporti dei cittadini con tutte le aziende e imprese:
nel settore della casa con quelle delle utenze (gas, luce, telefono, acqua) con
i fornitori e gestori di riscaldamento, con i manutentori degli ascensori, con
le imprese edili costruttrici, con le fornitrici di elettrodomestici,
materiali edili e impianti.
Abusivismo edilizio. Nelle aree a
vincolo di inedificabilità, a spazi pubblici o
destinate a case popolari, l’abusivismo è colpito anche dal sequestro del
cantiere entro 60 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori e 15 giorni
dalla relativa notifica.