Novità da 7 regioni su espropri, comunità montane, Via
case popolari
BASILICATA
Legge Basilicata n. 19 del 22-10-2007
Nuova
legge sugli espropri in sostituzione di quella del 31 agosto 1995, n. 60.
Regole le procedure di competenza di tutti gli enti locali o
società a partecipazione pubblica, anche a favore di privati. Per quanto
non stabilito, trovano applicazione le disposizioni delle norme statali (Dpr 8 giugno 2001, n. 327). Indicata innanzitutto
l’autorità competente: quella che realizza l’opera pubblica o, per
quelle a favore di privati, l’ente pubblico che emette la dichiarazione di
pubblica utilità.
Tali soggetti debbono comunicare l’aggiornamento degli elenchi degli atti
e in particolare quale sia lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità; se sia stato eseguito entro il prescritto
termine il decreto d’esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente
scaduto; se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del
piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera
o il decreto di esproprio..
Il vincolo
preordinato all’esproprio è apposto quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico comunale ovvero di una
sua variante oppure secondo le modalità di cui agli artt.
9, 10 e 19 del D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché
attraverso conferenze di servizio.
Non occorre il
vincolo per realizzare opere di difesa del suolo, di consolidamento e di
sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti, realizzate sul
territorio regionale: in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità diviene
efficace all’atto della approvazione del progetto
preliminare, quando ovviamente tali opere siano urgenti e indifferibili. .
La pubblica utilità
può essere dichiarata anche il
provvedimento che approva il progetto preliminare, purchè
gli atti siano integrati da una dichiarazione che indichi le motivazioni per le
quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione
prima dell’approvazione del progetto definitivo, oltre che dalle planimetrie
catastali e dall’indicazione delle indennità di espropriazione provvisoria. Le
comunicazioni agli espropriati possono avvenire anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, fatta eccezione del decreto di esproprio. In caso di irreperibilità
basata un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio
del comune, poi pubblicato sul BUR. Perr le parti
comuni basta la comunicazione all’amministratore condominiale. Sono lasciati 20
giorni per l’espropriato per contestare l’entità del risarcimento
compatibilmente “con le esigenze di celerità del procedimento”.
Burb n. 50 del 26 ottobre 2007
Legge Basilicata n. 18 del 22-10-2007
A
oltre 25 anni dai terremoti che hanno colpito la Basilicata nel novembre 1980,
nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 è ancora necessario promulgare una legge che
riparta le risorse per chi ha presentato domanda entro il 30 giugno 1988 ed i
relativi progetti entro il 31 marzo 1989. I fondi disponibili saranno destinati
per almeno l’80% ai proprietari di abitazioni (mentre
un massimo del 20% è previsto per edifici pubblici) , con priorità per chi non possiede altra dimora
familiare e ha residenza nell’immobile danneggiato. Il competente ufficio
regionale depennerà dai contributi i comuni che entro 120 giorni dalla
richiesta non inviino i dati, con buona pace dei
cittadini che vi risiedono.
Burb n. 50 del 26 ottobre 2007
LAZIO
Legge Lazio n. 18 del 07-11-2007
Programma
straordinario per lo sviluppo della valle dell’Aniene per . Stanziati 4
milioni di euro per il riassetto idrogeologico, il recupero
del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, lo sviluppo di
attività economiche, produttive ed artigianali.
Burl n. 32 del 20 novembre 2007
LOMBARDIA
Legge Lombardia n. 25 del 15-10-2007
Legge coordinata con
quella delle comunità montane, stabilisce piani di finanziamento ad ampio
raggio sia per i destinatari (enti locali e privati) che per il tipo di interventi, di tipo edilizio-ambientale
e non (si va dalla conservazione
ambientale, allo sviluppo viario, ai trasporti, alle energie rinnovabili, al
turismo, all’informatizzazione e via elencando). Lo scopo è quello di
contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, per i quali è
determinata una classifica a seconda dell’entità dello
“svantaggio”.
E’ istituito un
Fondo regionale della montagna e un Comitato della Montagna che ne gestisce i
fondi, che verranno erogati seguendo un Piano
regionale di Sviluppo (PRS) in una
sezione apposita dedicata agli interventi in favore dei territori montani. Le
risorse saranno assegnate tramite bandi .che
definiranno modalità, priorità e tempi di realizzazione delle opere.
Vengono
stanziati 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ma il Fondo
per la montagna attingerà anche ai finanziamenti di altre norme, quali quelli
della legge n. 11/2004 (Misure di
sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), della legge n. 97/1994
(Nuove disposizioni per le zone montane), della legge n. 1/2000 (all’articolo
1, comma 52-bis, lettera b)), nonché della quota di competenza regionale del
fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 .
Burl n. 42 del 15 ottobre 2007 S.O. n. 1
del 18 ottobre 2007
Leggi Lombardia n. 27 e n. 28 del 08-11-2007
La legge n. 27 è
volta essenzialmente alla revisione dei criteri di
determinazione del canone degli alloggi popolari. L’articolo 9 si occupa però anche
dei prezzi di alienazione del patrimonio Aler costruito con i contributi o il concorso dello Stato e
della destinazione dei relativi proventi. Il prezzo è determinato in base ai
valori dell’Omni (Osservatorio Immobiliare
dell’Agenzia del Territorio), abbattuti per due volte del 20% per gli alloggi
occupati (in totale al 64% del valore Omni). Chi è
destinatario di un invito all’acquisto, però, e accetta non promuovendo una lite, ha diritto a uno sconto maggiore (in totale, il 56% del valore Omni). Chi non accetta l’acquisto ha diritto alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel
medesimo quartiere, considerata idonea. Gli utrasessantacinquenni
possono comprare anche in usufrutto vita natural
durante e, la nuda proprietà può essere acquistata dai parenti entro il
“o grado o messa all’asta. I proventi delle vendite sono assegnati prioritariamente
al recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il
fenomeno delle occupazioni abusive, a interventi sugli
impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, a interventi volti
all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di
recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Il relativo programma è messo a punto dalle Aler con i
comuni, anche in forma associata.
La legge n. 28
istituisce l’Aler per Monza e la Brianza.
Burl n. 46 del 12 novembre 2007 S.O. n. 1
del 13 novembre 2007
MARCHE
Legge Marche n. 11 del 12-10-2007
Si chiarisce
che le Province sono competenti
per la procedura di valutazione di impatto ambientale
degli impianti solari termici di superficie radiante superiore a 5 mila metri quadrati.
Burm n. 93 del 25 ottobre 2007
SARDEGNA
Legge Sardegna n. 12 del 31-10-2007
L’acqua, più che in
altre regioni, è una risorsa fondamentale in Sardegna e il problema delle
dispersioni negli invasi e nelle condutture è da
sempre nelle prime pagine dei quotidiani dell’isola. Non stupisce quindi una
legge apposita, dedicata alla progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo, in questo caso quelli di dimensioni minori (sbarramenti che
non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi). Si danno 9 mesi ai proprietari o ai gestori per
presentare domande ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio,
corredata da una perizia tecnica. Si dettano in un ampio allegato le normative
tecniche.
Burs
n. 35 del 8 novembre 2007
UMBRIA
Legge Umbria n. 29 del 31-10-2007
Modifica della legge
di istituzione dell’Arpa (Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente). Precisati i compiti del Consiglio di
indirizzo all’interno della Giunta, che formula gli obiettivi annuali da
conseguire e in cui entra un rappresentante designato d’intesa tra le
associazioni ambientaliste riconosciute. Chiarimenti su nomina e funzioni del
Direttore generale dell’Arpa. Reso più omogeneo il
trattamento economico del personale.
Buru n. 48 del 7 novembre 2007
VAL D’AOSTA
Legge Val d’Aosta n. 26 del 26-10-2007
Contributi
agli enti locali per finanziare la registrazione e la trascrizione degli
espropri effettuati, fino al 90% della spesa.
Burva n. 46 del 13 novembre 2007.
Legge Val d’Aosta n. 28 del 26-10-2007
Legge quadro riguardante tutti gli interventi di politica
abitativa,: in particolare l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, i mutui
agevolati per la prima abitazione, il recupero del patrimonio esistente, le
iniziative per il rendimento energetico in edilizia, il sostegno delle locazioni,
il recupero della morosità , le emergenze abitative, la qualità del prodotto
nell’edilizia pubblica. Tutti questi “settori” restano regolati dalle norme già
esistenti, eccezion fatta per i mutui integrativi prima casa a privati e
cooperative da istituire con delibera di Giunta. La norma traccia le filosofie
generali a cui debbono ispirarsi tutti questi
interventi e soprattutto vara piani triennali, finanziati da un Fondo apposito,
in cui si stabiliscono le priorità per l’erogazione dei fondi. Modificata la legge n. 33/1973 che istituisce mutui per il recupero
da 10 a 20 anni di durata a favore residenti da almeno due anni nei centri
abitati. I finanziamenti sono sino a un tetto
massimo del 70% della spesa, e il tasso di interesse è pari al 40 per cento
dell’ultimo tasso di riferimento dell’edilizia residenziale.
Burva n. 49 del 27 novembre 2007