Nota_Sviluppo_28_3_08
Sicurezza impianti e contratti di locazione
Pubblichiamo le
risposte, diffuse il 28 marzo 2008 dal ministero
dello Sviluppo economico ai «quesiti interpretativi» sulla sicurezza degli
impianti formulati da un’associazione di proprietari immobiliari .
Si fa riferimento ai
quesiti formulati da codesta spettabile Confederazione con nota n. 12108.08/gst/dg in data 27 marzo 2008 e
concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della
disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici.
Al riguardo, è
possibile fornire una risposta rassicurante, tale da consentire un ripensamento
della scelta di dare indicazione negativa circa la stipula di nuovi contratti
di locazione.
Infatti, come già
evidenziato nella nota interpretativa in data 26 marzo 2008, cui la nota in
epigrafe si riferisce, il decreto in oggetto semplifica notevolmente le
procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche
in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci
le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano
all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell'attuale sistema
sanzionatorio.
In particolare, ai
quattro singoli quesiti interpretativi proposti si osserva quanto segue.
Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione
di conformità al conduttore, si osserva che il testo dell'articolo 13 esplicita
la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare
al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità.
Lo stesso articolo
13 quando prevede che la "stessa documentazione" "sia consegnata
al locatore, evidentemente richiama non solo l'indicazione dei documenti da
consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore e il locatario
potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di
conformità, come già peraltro evidenziato nella predetta nota del 26 marzo
2008.
Quanto alla possibilità di non consegnare anche il
progetto si osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l'elaborato
tecnico per i nuovi impianti "sotto soglia") costituisce parte
integrante della dichiarazione di conformità, d'altro lato la dichiarazione di
conformità completa le indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua
autonoma rilevanza) mediante l'attestazione del suo rispetto nella
realizzazione dell'impianto.
Ne consegue che,
sotto il profilo della finalità di interesse generale concernente la pubblica
incolumità, la consegna del progetto senza la certezza che esso corrisponda
all'impianto non è utile.
Alla luce di quanto
considerato si ritiene che il tenore letterale della norma consenta di
intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa estendersi al
progetto.
Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano
di collaudo e ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità si osserva
che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo, specifica
verifica normativamente prevista solo per alcuni
impianti, e la dichiarazione di conformità, resa dall'installatore circa la
rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili.
In alcuni casi, la
dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè
prima verifica) degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr
462/2001).
Fatte salve le
normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali "a
rischio" (legge "Seveso", impianti
nucleari … ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si rinvengono
impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.
Alcuni impianti
condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere
collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di
collaudo a suo tempo rilasciato. In particolare:
-
gli impianti di ascensore in servizio
privato venivano collaudati dall'Enpi prima e Ispesl dopo, fino all'entrata in vigore del Dpr 162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato
in vigore il 25 giugno 1999;
-
le caldaie condominiali cioè di potenza
superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall'Ancc
e successivamente dall'Ispesl, fino al decreto
legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in
vigore il 19 aprile 2000.
Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del
libretto d'uso e di manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti casi:
-
per gli appartamenti di civile
abitazione, come già detto nella nota del 26 marzo u.s.,
solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
-
per tutti gli edifici di civile
abitazione (impianti condominiali): il libretto dell' impianto di riscaldamento
centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano presenti;
-
per gli edifici adibiti a uso diverso
(commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la
documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di
trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e
aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr 626/94 e
successive modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del settore).