Mutui: come funziona il tetto del 4%. La norma e le
circolari esplicative
Articolo 2, legge
28 gennaio 2009, n. 2 di conversione Dl 29/11/08, n. 185
Riferimenti normativi all’articolo 2, legge 28 gennaio 2009, n. 2
Circolare
Economia e Finanze 13 febbraio 2009, n.
11434
Circolare Economia e Finanze 28
dicembre 2008 n. 17852
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione Dl 29/11/08, n.
185
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per
cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i
nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread
é costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a
carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del
2009 é calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il
tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di
calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una
rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque
costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso
alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui
accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale,
contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto da soggetti in favore dei quali é prevista la rinegoziazione
obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario
e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima
banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono
essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.
Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente
richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte
richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per
l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano
costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica
esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da
persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati
in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento
accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento
accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del
2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del
mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione
delle condizioni contrattuali dei mutui é assunta a carico dello Stato. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli
intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per
l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità
tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte
di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei
relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni
di euro per l'anno 2009, sono coperti con le
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio
2009, le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità
di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni
di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti é in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
sono tenuti
a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali
contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993,e successive modificazioni,
trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su
numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui
al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca
d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo
144, comma 3, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico
dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui
al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore
finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i
livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in
maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una
tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro
dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano
adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, é autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20
milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni
pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate
ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima
casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Circolare Economia e Finanze 13 febbraio 2009, n. 11434
Istruzioni
applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (seguito circolare del 28
dicembre 2008).
Premessa
Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre
2008, prot. n. 117852, nella
quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito
all'articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (di
seguito Decreto Legge) ora convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione
delle predette disposizioni, anche a seguito delle modifiche apportate al Decreto
Legge dalla Legge di conversione n. 2/2009.
Istruzioni
applicative
a) Per i mutuatari
titolari di un conto corrente, i1 contributo previsto dal Decreto Legge deve
essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della
rata a cui è relativo.
Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2
e 3, del Decreto Legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il
31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata
dell'ammortamento.
Dette disposizioni si applicano anche ai mutui
che sono stati oggetto di operazioni di
cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130.
b) I mutui a tasso variabile, rata fissa e
durata variabile rientrano nell'ambito di applicazione
del Decreto Legge. In tal caso l'effetto del contributo dello Stato si
evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della
rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.
La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL 185/2008 rispetto a quella vigente
contrattualmente - mantenendo appunto fermo l'importo della rata -aumenta la
quota capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi la
riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata,
determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello stato
è pari alla differenza - rata per rata - tra la quota di interessi
a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall'applicazione
del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto Legge.
c) I1 contributo dello Stato, per la riduzione
dell'importo delle rate del mutuo ai sensi delle
disposizioni in esame, si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti,
a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza dal
beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche
tramite notifica dell'atto di precetto.
Ovviamente quanto indicato si applica con
riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.
Pertanto le banche devono richiedere al
cliente l'adempimento delle rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al
netto del contributo in conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,
del Decreto Legge.
d) Ai fini del calcolo della riduzione delle
rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, per tasso contrattuale alla data di
sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale -TAN) si intende:
- per i mutui che presentano un periodo
iniziale di preammortamento, il tasso applicabile
alla prima rata di ammortamento del mutuo, rilevato alla
data di sottoscrizione del contratto;
- per i mutui che prevedono un tasso agevolato
iniziale, il tasso applicabile alla prima rata successiva al temine
del periodo di agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
- per i mutui che sono stati oggetto di
rinegoziazione pattuita tra banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di
frazionamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento,
rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;
- per i mutui che sono stati
oggetto di portabilità ai sensi dell'art. 8 del DL 7/2007, il tasso
contrattuale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
e) Per i mutui che sono stati oggetto di
rinegoziazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'importo da
addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009 è dato
dalla differenza - se positiva - tra l'importo della
rata calcolata ai sensi dell'art. 2 del comma 1 del DL 185/2008 (come se la
rinegoziazione di cui all'art. 3 del DL 93/2008 non fosse stata effettuata) e
l'importo della rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del DL 93/2008. In tal caso
l'importo della rata che il cliente è tenuto a rimborsare alla banca è calcolato ai sensi dell'art. 3 del DL 93/2008.
Qualora tale differenza sia negativa,
generando pertanto un saldo positivo in favore del
cliente, questa è posta a riduzione del conto di finanziamento accessorio
qualora questo presenti un saldo superiore a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il cliente è
tenuto a rimborsare alla banca
l'importo della rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del DL 93/2008. Qualora il conto di finanziamento accessorio presenti un saldo
pari a zero, l'importo della rata è ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3 del Decreto Legge.
IL DIRETTORE
GENERALE DEL TESORO
Circolare Economia e
Finanze 28/12/2008 n. 17852
Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 - Mutui prima casa.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
2009 n. 4. )
Ag1i istituti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria
Premessa.
L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31
ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le
rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un
tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso
contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un
ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in
essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che
sono stati oggetto di operazioni di rinegoziazione di cui
all'art. 3 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24
luglio 2008, n. 126. La differenza tra gli importi a carico del
mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate
da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, é posta a
carico dello Stato. É previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, siano definite le modalità tecniche per
il pagamento della differenza.
Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185, si ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni
sopra richiamate.
Modalità per la
corresponsione del contributo.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari
per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso
del 2009 - ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 185/2008 -
viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo
per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da
corrispondere nel corso del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge
si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficoltà di carattere
organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo
già per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa
l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi,
che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di
febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto
indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve
essere accreditato con valuta del giorno di scadenza
della rata cui é relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene
corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e di pagamento (servicer).
Roma, 29 dicembre 2008
Riferimenti normativi dell’art. 2
Art. 2
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per
volontà del debitore). - Il debitore, che prende a mutuo [c.
c. 1813] una somma di danaro o altra cosa fungibile al
fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore
[c. c.
1201], anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino
da atto avente data certa [c. c. 1199, 2704];
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica
destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore
circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del
debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione
di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
e successive modificazioni:
«Art. 8 (Portabilità del mutuo;
surrogazione). - 1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,
la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore
non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1202 del
codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito
surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto
al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione
stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. É nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda
oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al
comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva
la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione,
senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in
essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1
comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni
stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri
oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al
cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria
e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di
collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volontà del debitore e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al
comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte
indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis,
valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro
per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione
del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 3 (Rinegoziazione mutui
per la prima casa). - 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in
deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'art. 120, comma
2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire
una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella
convenzione é espressamente prevista la possibilità che le singole banche
aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni
migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente
articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del
contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per
tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il
piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall'atto di rinegoziazione é addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci
anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.
4. Nel caso in cui, successivamente
alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo
il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza é
imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora
il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato
l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente
prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla
data di originaria scadenza del mutuo, é rimborsato dal
cliente sulla base di rate costanti il cui importo é uguale all'ammontare della
rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento é calcolato sulla base dello
stesso tasso a cui é regolato il conto accessorio purché più favorevole al
cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione
continuano ad assistere, secondo le modalità convenute,
il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza
il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto
all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione,
il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario
del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto,
senza il compimento di alcuna formalità, anche
ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito
vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di
cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità
definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'accettazione della proposta é
comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre
mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in
scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da
imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e
gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili
solo in senso più favorevole al mutuatario. ».
- Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 vedasi in riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione
di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi é riservato a
intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono
svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco é subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società
in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società
cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto
del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore
a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società
per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di
partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma
1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque
esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei
soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal
comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di
altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di
iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia
e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie,
atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche
presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre
autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con
le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società
ed enti di qualsiasi natura. ».
«Art. 107 (Elenco speciale) - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta,
alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi
ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle
predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività
la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il
regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono
che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito
rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis,
lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia .
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche,
nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare
ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto
di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi
del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi
non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi
di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo
IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile;
in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma
1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47. ».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144 del già
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché
dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, é applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza
delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorità creditizie. ».
«4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché
dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, é applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme
contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero
nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128.
La stessa sanzione é applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti
dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'art. 121, comma
4, lettera a). ».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del già citato decreto
legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui é applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o
l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone
e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte
applicano le sanzioni con provvedimento motivato.
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della
proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad
applicare le sanzioni con decreto motivato].
3. Il provvedimento di applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, é pubblicato, per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese
della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste
dal presente titolo é pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo
8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione é ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso
il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può
disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su
istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide
sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con
decreto motivato.
8. Copia del decreto é trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, all'autorità che ha emesso il
provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino
previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo
si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con
questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal
primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689. ».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«1. Presso il Ministero dei lavori pubblici é istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua é determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 475
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«475. É istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con
una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. ».