Multa per mancato rispetto raccolta differenziata

 

Di solito i verbali in oggetto contengono la descrizione delle circostanze della avvenuta infrazione, in particolar modo facendo riferimento all'identificazione del condominio responsabile dell'infrazione stessa, mediante reperimento di buste o di documenti sui quali appaiono i nominativi di persone appartenenti all'edificio, inseriti nei cassonetti bianchi riservati alla raccolta della carta. Seppure discutibile, è pur tuttavia un sistema per accertare il collegamento fra cassonetto incriminato e condominio di appartenenza.

Ma se viene notificato un verbale in cui non appare tale, ripeto discutibile, dimostrazione, ma appare invece la sola generica ed indefinita dicitura: 'dall'ispezione rifiuti , ecc. ecc.è emersa la provenienza certa dal civico 58 di via XY, in quanto si è riscontrata la presenza di riscontri (sic)', è passibile il verbale in questione di essere impugnato per insufficienza di motivazione? Che significa il vocabolo RISCONTRI?

Voglio però ampliare il discorso. Indipendentemente da ogni dimostrazione, è lecito che l'accertatore dell'AMSA, all'atto della rilevazione dell'infrazione compili il verbale senza possibilità di contraddittorio? In altri termini non sarebbe più corretto che detto accertatore, verbalizzi l'infrazione in presenza di uno qualunque degli abitanti dell'edificio incriminato? Chi garantisce che l'accertatore non commetta errori?

Inoltre, per regolamento, l'AMSA pretende che i cassonetti vengano esposti sulla pubblica via a partire da una certa ora del mattino per consentirne lo svuotamento in un tempo successivo da parte degli spazzini ( o operatori ecologici), ritiro che può avvenire anche dopo qualche ora. Se nel frattempo i soliti ignoti approfittano della presenza dei cassonetti in strada per buttarvi comodamente dentro spazzatura di ogni genere, è corretto che al condominio in questo caso incolpevole siano addossate le relative sanzioni? In sostanza per fare i comodi dell'AMSA siamo costretti pure a pagare le multe per responsabilità altrui, salvo rimediare assoldando una guardia giurata che tenga sotto controllo i cassonetti.....

Sarei grato se, a vostro avviso, potrebbero esistere le basi per una questione legale nei confronti dell'AMSA che, con la questione della raccolta differenziata, ha pure trovato un sistema estremamente facile di far quadrare il proprio bilancio.

Guido Rossini FNA RM 224 milano

 

Non ci risulta  uno specifico iter di accertamento nel “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale” del Comune di Milano  (approvato con deliberazione del consiglio comunale 6/11/2000 n° 118  e poi aggiornato) al 15/05/2002). Esso si limita ad affermare, nell’articolo 68 comma 5, che “Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dall’art. 34 (sosta vietata durante le ore previste per la pulizia n.d.r. ) , dagli agenti accertatori individuati dall’AMSA e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti”. Nell’articolo 21 aggiunge: “In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi”., ma non sembra questo il caso in questione.

In effetti, nel momento in cui  i cassonetti sono portati all’esterno, l’obbligo di custodia competerebbe all’Amsa, e non più ai condomini, secondo quello che ci risulta da una causa che ha coinvolto nostri legali (in quel caso si trattava dell’incendio di un cassonetto che aveva danneggiato un veicolo). E quindi possibile presentare un reclamo, provando prima presso il numero verde   800-332299: l’Amsa si è impegnata a dar risposta entro 30 giorni.

In caso di mancato esito, si può impugnare la multa presso la Commissione Tributaria di primo grado.