Multa per mancato rispetto raccolta differenziata
Di solito i verbali in
oggetto contengono la descrizione delle circostanze della avvenuta
infrazione, in particolar modo facendo riferimento all'identificazione del
condominio responsabile dell'infrazione stessa, mediante reperimento di buste o
di documenti sui quali appaiono i nominativi di persone appartenenti
all'edificio, inseriti nei cassonetti bianchi riservati alla raccolta della
carta. Seppure discutibile, è pur tuttavia un sistema per accertare il collegamento
fra cassonetto incriminato e condominio di appartenenza.
Ma se viene
notificato un verbale in cui non appare tale, ripeto discutibile,
dimostrazione, ma appare invece la sola generica ed indefinita dicitura: 'dall'ispezione rifiuti , ecc. ecc.è
emersa la provenienza certa dal civico 58 di via XY, in quanto si è riscontrata
la presenza di riscontri (sic)', è passibile il verbale in questione di essere
impugnato per insufficienza di motivazione? Che
significa il vocabolo RISCONTRI?
Voglio però ampliare il
discorso. Indipendentemente da ogni dimostrazione, è lecito che l'accertatore
dell'AMSA, all'atto della rilevazione dell'infrazione compili il verbale senza
possibilità di contraddittorio? In altri termini non sarebbe più corretto che
detto accertatore, verbalizzi l'infrazione in presenza
di uno qualunque degli abitanti dell'edificio incriminato? Chi garantisce che
l'accertatore non commetta errori?
Inoltre, per regolamento,
l'AMSA pretende che i cassonetti vengano esposti sulla
pubblica via a partire da una certa ora del mattino per consentirne lo
svuotamento in un tempo successivo da parte degli spazzini ( o operatori
ecologici), ritiro che può avvenire anche dopo qualche ora. Se nel frattempo i
soliti ignoti approfittano della presenza dei cassonetti in strada per buttarvi
comodamente dentro spazzatura di ogni genere, è
corretto che al condominio in questo caso incolpevole siano addossate le
relative sanzioni? In sostanza per fare i comodi dell'AMSA siamo costretti pure
a pagare le multe per responsabilità altrui, salvo rimediare assoldando una
guardia giurata che tenga sotto controllo i
cassonetti.....
Sarei grato se, a vostro
avviso, potrebbero esistere le basi per una questione
legale nei confronti dell'AMSA che, con la questione della raccolta
differenziata, ha pure trovato un sistema estremamente facile di far quadrare
il proprio bilancio.
Guido Rossini
FNA RM 224 milano
Non ci risulta uno specifico iter di accertamento nel “Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale” del
Comune di Milano (approvato con
deliberazione del consiglio comunale 6/11/2000 n° 118 e poi aggiornato) al 15/05/2002). Esso si
limita ad affermare, nell’articolo 68 comma 5, che “Le
violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e,
ad eccezione delle violazioni previste dall’art. 34 (sosta vietata durante le
ore previste per la pulizia n.d.r. ) , dagli agenti accertatori individuati dall’AMSA e dal
Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il
Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti”. Nell’articolo 21 aggiunge:
“In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti
responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento
dei rifiuti e al ripristino dei luoghi”., ma non
sembra questo il caso in questione.
In effetti, nel momento in cui i cassonetti sono portati all’esterno,
l’obbligo di custodia competerebbe all’Amsa, e non
più ai condomini, secondo quello che ci risulta da una
causa che ha coinvolto nostri legali (in quel caso si trattava dell’incendio di
un cassonetto che aveva danneggiato un veicolo). E
quindi possibile presentare un reclamo, provando prima presso il numero
verde 800-332299: l’Amsa
si è impegnata a dar risposta entro 30 giorni.
In caso di mancato esito, si può impugnare la
multa presso la Commissione Tributaria di primo grado.