Modifica tabelle manutenzione impianto ascensore
Condominio con n° 4 ingressi (A,B,C,D). Premesso che i due impianti ascensori esistenti
sono nei vani scale C e D.I condomini dei vani scaleA
e B possono usufruire dell'ascensore
attraverso i ballatoi ai piani (poiché
i corpi di fabbricato non sono separati). Tutti i condomini debbono
compartecipare alle spese di manutenzione di detti impianti. Il
Regolamento di condominio è di tipo "contrattuale" e contraddistingue
l'ubicazione delle unità immobiliari nel modo seguente: A)-n° 8 appartamenti
distribuiti su due piani; B)-n° 6 appartamenti distribuiti su due piani; C)- 12
appartamenti distribuiti su tre piani; D)-11 appartamenti distribuiti su tre
piani. Per ogni corpo di fabbricato (od ingresso) il Regolamento riporta
una tabella millesimale di ripartizione spese pari a 1.000 millesimi, per cui il totale dei millesimi è di 4.000.Come si può
constatare i condomini degli ingressi A e B sono i più penalizzati in quanto
i 1.000 millesimi vengono ripartiti su
un minor numero di unità immobiliari,infatti 8 e 6 ed inoltre sono i più
distanti dagli impianti.
Poiché la
variazione delle suddette tabelle è
ammessa solo in caso di esistenza di errori o per
volontà unanime dei condomini (che non sarà mai raggiunta),chiedo se vi è
qualche appiglio legale per poter deliberare con voto maggioritario una tabella
più equa.
Gradirei avere il Vs. parere quanto prima
possibile dovendo riferire in assemblea.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Maurizio
Ceppatelli
Come Lei ha giustamente affermato, le tabelle ascensore (e, in generale, le
tabelle dei millesimi d’uso) sono modificabili in assemblea solo con
l’unanimità dei consensi dei condomini, difficilissima da ottenere.
Tuttavia, una delibera
in un’assemblea a cui non partecipano tutti i
condomini, che decida la modifica dei millesimi d’uso (attenzione, non di
quelli di proprietà) , non sarebbe radicalmente nulla, ma semplicemente affetta
da nullità relativa (Cassazione, sentenza n. 4974/1977, 9 febbraio 95, n. 1455)
Questo perché se per un lungo periodo di tempo e senza contrasti i condomini
pagano con una ripartizione diversa, la loro accettazione nei fatti della nuova suddivisione delle spese diventa
legge per il condominio. I legali parlano, in questo caso, di
accettazione “per facta concludentia” (in parole povere, nei fatti).
Evitare
i “facta concludentia” non è facilissimo. Non basta che chi ne è danneggiato pretenda
di fare trascrivere nel verbale
dell’assemblea il proprio dissenso. Deve evitare di pagare le spese con i
bollettini o i Mav (conti correnti postali) inviati dall’amministratore, versando
invece le spese con bonifici bancari a
parte nella cui causale (lo spazio lasciato per le annotazioni)scriva una frase del tipo “salvo conguaglio, per inesatta
ripartizione delle spese”.
Tenga
comunque conto che ricorrere ai “facta concludentia”
resta una scelta priva di certezze assolute: la Cassazione, dopo un orientamento
favorevole a questa interpretazione, ha in una recente sentenza virato
lievemente di bordo, ribadendo che le modifiche al regolamento vanno comunque
scritte.