Ecco le novità
introdotte dal Dl 301/2002
Sottotetti, ricostruzioni,
super-Dia: le modifiche al Testo Unico dell’edilizia
Denuncia di inizio attività praticamente per
tutte le opere edili, gratis l’ampliamento dei sottotetti, più semplice
demolire e ricostruire un edificio, con la stessa cubatura. Queste sono i
principali cambiamenti introdotti dal Decreto legislativo 27/12/02, n. 301 al
testo unico dell’edilizia, per coordinarlo con quanto stabilito da un’altra
legge, la 443/2001, varata da tempo. Se la prima di queste novità è già in
vigore da tempo (salvo leggi regionali che stabiliscano diversamente), le altre
entreranno in vigore il 30 giugno 2003.
Quando sono le regioni a decidere. Il Testo Unico ha valore a patto che le Regioni
non varino proprie norme in contraddizione con quelle statali. Tuttavia sono
ancora poche le regioni che si sono date da fare in modo organico (per esempio,
Lombardia, Toscana, Emilia, Calabria, Campania) mentre altre (Liguria, Veneto,
Val d’Aosta, Friuli) hanno stabilito poche norme di collegamento e le restanti
(tra cui il Piemonte) debbono ancora rifarsi di fatto alle norme nazionali.
Cos’è la Dia.
Consiste in una denuncia, da presentare in Comune 30 giorni prima dell'inizio
lavori (20 fino al 29/6/2003) a firma di un progettista abilitato e corredata
dai necessari disegni. Il progettista deve dichiarare che le opere sono
conformi alla normativa urbanistica, igienico-sanitaria e alle norme di
sicurezza. Il Comune può interrompere il termine di 30 giorni, richiedendo
documenti mancanti. Il termine slitterà a partire dalla data della
presentazione dei documenti stessi. Se il Comune rifiuta il permesso, deve
motivare in modo convincente il suo veto. Ultimato l'intervento, il progettista
o un tecnico abilitato rilasciano un certificato di collaudo finale.
Quando si può utilizzare la Dia. La denuncia è prevista, senza problemi, per i lavori classificati
come “manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”. Cioè
per tutti i lavori che non prevedono incrementi di volumetria dell’immobile
(cioè parti aggiunte), o di superficie abitabile (locali che prima non erano
abitabili e poi lo diventano). Per queste opere non si deve pagare nulla al
comune (cioè non è dovuto il contributo di costruzione).
La vera novità sta però nella cosiddetta Super Dia. Cioè nella
possibilità di utilizzare la Dia (pagando però il contributo di costruzione)
anche per le opere classificate come “ristrutturazione edilizia”, oltre alle
nuove costruzioni e agli ampliamenti degli edifici esistenti. Al patto, però,
che la nuova costruzione o l'ampliamento siano già concessi da uno
"strumento attuativo" del Piano Regolatore, cioè da una serie di
prescrizioni dettagliate su casa si può o non si può fare in una zona (quanto
si può costruire, a che altezza, tipi di tetti, eccetera).
Le novità del decreto. Fin qui si è detto quanto vale sin da subito. Ma il decreto ha
introdotto novità, dal 30 giugno in poi. La prima è che esisteranno criteri più
morbidi per la demolizione e la ricostruzione di un edificio. Il fabbricato
ricostruito non dovrà più essere più “identico” a quello precedente (materiali
utilizzati compresi) e non dovrà più innalzarsi sullo stesso rettangolo di
terreno. Viceversa potrà sorgere un fabbricato del tutto diverso da quello
vecchio, con l’unico vincolo della stessa sagoma e volumetria, sullo stesso
lotto, ma anche in una diversa posizione. La seconda novità, più importante, è
tutta da verificare. Non occorrerebbe più pagare il contributo di costruzione
per gli incrementi di superficie abitabile (per intendersi il sottotetto
divenuto abitabile, la cantina trasformata in tavernetta) nonché per la
divisione di un appartamento grande in due più piccoli. Tutte opere per la cui
realizzazione la maggior parte dei comuni chiedeva fior di soldi ai cittadini.
Si attendono chiarimenti, anche se, al momento, tutti gli esperti interpretano
così la nuova norma.
Flavio Chiodini, segretario
nazionale Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)